CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20029/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4530/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, via della Balduina n. 250 -controricorrentee ricorrente incidentale- Oggetto: 25– 4530 - 2016 – 18/06 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino , n . 705/24/15 pronunciata il 21 aprile 2015 e depositata l’08 luglio2015, n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 705/24/15 della CTR di Torino che, previo accoglimento dell’appello promosso dal contribuente, riformava la sentenza di primo grado. La CTP aveva invero respinto l’originario ricorso promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef e relative addizionali per l’anno d’imposta 2006 in applicazione della disciplina sul redditometro. 2.Tuttavia la CTR, senza entrare nel merito dell’ammissibilità o meno dell’utilizzo retroattivo del nuovo redditometro, riteneva fosse necessario valorizzare il “buon senso” e, quindi, l’utilizzo di strumenti più flessibili in luogo di meri calcoli matematici al fine di migliorare il rapporto fisco-contribuente. Invocando poi la necessità di individuare elementi gravi, precisi e concordanti, richiamava quanto previsto dal “nuovo” redditometro in merito alle rate di mutuo, le quali non potevano essere considerate come indici di capacità di spesa. Aderiva, in conclusione, alle “argomentazioni portate dal contribuente a fronte della semplice e rigida applicazione dell’accertamento sintetico”. 3.Il ricorso erariale è affidato a du e motivi, cui resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato invece ad un unico motivo. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo del ricorso principale il patrono erariale denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa e/o apparente, anche in violazione degli artt. 113 e ss. e 25– 4530 - 2016 – 18/06 /2024 MMF dell’art. 132 c.p.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. 1.1 Afferma, in particolare, che la CTR avrebbe fondato la sua sentenza su argomentazioni prive di rilevanza giuridica quali il “buon senso”, oltre che in palese violazione del divieto di decidere secondo equità ex art. 113 c.p.c. Lamenta poi la natura meramente apparente della motivazione, e ciò con particolare riguardo alla seconda parte della sentenza, laddove la CTR ha richiamato le argomentazioni del contribuente senza dar conto del loro contenuto, né delle prove addotte a loro sostegno. 2. Con il secondo motivo l’Avvocatura generalo dello Stato prospetta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e relativi D.M. del 10.09.1992 e del 19.11.1992, dell’art. 22, co. 1, d.l. n. 78/2010 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., anche nel relativo combinato disposto. 2.1 Denunzia il malgoverno della disciplina ratione temporis applicabile nella parte in cui la CTR, anche in punto di corretto riparto dell’onere della prova e sempre dopo il richiamo all’inapplicabile “buon senso”, non si è avveduta del fatto che la metodologia di accertamento sintetico consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla determinazione del reddito delle persone fisiche sulla scorta di alcuni indicatori di capacità contributiva, salvo l’onere della prova contraria a carico del contribuente. Onere rimasto inevaso nel caso di specie. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (cfr. pag. 10 controricorso) il contribuente controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973 e relativi DD.MM. del 10.09.1992 e del 19.11.1992 nonché dell’art. 22, co. 1, d.l. n. 78/2010 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 3.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui la CTR non si è pronuncia sulla questione dell’applicazione 25– 4530 - 2016 – 18/06 /2024 MMF retroattiva delle nuove disposizioni di cui al d.l. n. 78/2010, fortemente osteggiata dall’Amministrazione finanziaria. 4. È fondato il primo motivo del ricorso principale con conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. 4.1 Giova ricordare che «Come chiarito ancor di recente da questa Corte “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomenta tivo seguito” (v. Cass. 3819 del 2020). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cfr. Cass., V, n. 13415/2024). 4.2 Nella fattispecie in esame la CTR ha richiamato un non meglio identificato “buon senso”, disattendendo l’applicazione della normativa di settore. Ha poi affermato di non voler entrare nel merito dell’applicazione retroattiva di cui al d.l. n. 78/2010, salvo poi invocarla in relazione alle rate del mutuo. Ha infine accolto le argomentazioni del contribuente per decretare l’annullamento dell’atto impositivo ma non ha illustra to , nemmeno nella parte riassuntiva del processo, quali sarebbe le argomentazioni di merito da costui esposte. La motivazione, a tratti illogica e contraddittoria, 25– 4530 - 2016 – 18/06 /2024 MMF non rende dunque percepibile il fondamento logico – giuridico sotteso alla decisione con conseguente sua nullità . 5. Peraltro, è ormai orientamento consolidato il principio per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, l'eliminazione del riferimento al reddito complessivo netto, quale parametro di riferimento per calcolare l'imposta IRPEF dovuta, avvenuto come conseguenza della novellazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, opera, per effetto della disciplina transitoria contenuta nella citata norma, solo a partire dagli accertamenti riferiti all'anno di imposta 2009 (cfr. Cass. V, n. 10578/2022). 6. In conclusione,va accolto il primo motivo del ricorso principale con conseguente assorbimento, in ragione della sua pregiudizialità logica, del secondo motivo e dell’unico motivo svolto nel ricorso incidentale, involgendo entrambe dette censure i l merito della pretesa tributaria. Lasentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia di secondo grado che provvederàa nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie ilprimo motivo del ricorso principale, mentre dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo svolto nel ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, Torino, in diversa composizione, cui dem