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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08972/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 61, n. 5), 131-bis, 62-bis e 99 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volto a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità e generici, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale, dovendosi anche considerare che i motivi relativi alla violazione degli artt. 131-bis e 99 cod. pen. non sono stati dedotti con l'atto di appello e che l'apparato argomentativo relativo al trattamento sanzionatorio risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 61, n. 5), 131-bis, 62-bis e 99 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volto a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità e generici, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale, dovendosi anche considerare che i motivi relativi alla violazione degli artt. 131-bis e 99 cod. pen. non sono stati dedotti con l'atto di appello e che l'apparato argomentativo relativo al trattamento sanzionatorio risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 08972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris