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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.10, d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo il ricorrente mai ricevuto le scritture contabili societarie da parte del precedente amministratore di diritto dell'ente.

Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la società aveva istituito le scritture contabili e che il Laezza non le ha mai esibite, sebbene egli abbia assunto la carica di amministratore e rilevato le quote sociali cori atto notarile, di cui non ha contestato la regolarità.

Peraltro, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo la quale le scritture contabili non erano state consegnate al momento del trasferimento delle quote, in quanto non immediatamente rappresentata . nel corso della verifiCa fiscale ed evidenziando, comunque, che il ricorrente non ha mai neppure dichiarato di essersi attivato per entrare in possesso delle suddette scritture contabili.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.10, d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo il ricorrente mai ricevuto le scritture contabili societarie da parte del precedente amministratore di diritto dell'ente. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la società aveva istituito le scritture contabili e che il Laezza non le ha mai esibite, sebbene egli abbia assunto la carica di amministratore e rilevato le quote sociali cori atto notarile, di cui non ha contestato la regolarità. Peraltro, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo la quale le scritture contabili non erano state consegnate al momento del trasferimento delle quote, in quanto non immediatamente rappresentata . nel corso della verifiCa fiscale ed evidenziando, comunque, che il ricorrente non ha mai neppure dichiarato di essersi attivato per entrare in possesso delle suddette scritture contabili. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Sentenza Cassazione n. 27524/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris