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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14910/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Monza emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputata dei delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate e, ritenuta la recidiva contestata e la continuazione, applicava la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicatiiva della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie la ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. quindi, il motivo è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazftine.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma , 23/2/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Monza emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputata dei delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate e, ritenuta la recidiva contestata e la continuazione, applicava la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicatiiva della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie la ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. quindi, il motivo è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazftine. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 23/2/2
Sentenza Cassazione n. 14910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris