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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39257/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 18932/25 Ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili avendo la Corte di appello di Napoli congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione della responsabilità dell'imputato e di valutazione della gravità del fatto.

Sebbene il vaglio dell'ammissibilità dell'appello si ponga in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, è tuttavia richiesto che almeno nelle linee essenziali siano esplicitate le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata.

Nel caso di specie nei motivi di appello è stata solamente contestata la decisione del giudice di primo grado senza spiegare in alcun modo le ragioni per le quali sarebbe stata errata la valutazione in punto sia di accertamento del fatto che di determinazione della pena, ed analoga genericità caratterizza anche i motivi del ricorso per cassazione anche con riguardo alla dedotta prescrizione del reato; vista la memoria difensiva che appare riproduttiva delle medesime / censure; ritenuto, con riguardo alla condanna alle spese richiesta dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez.

U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 18932/25 Ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili avendo la Corte di appello di Napoli congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione della responsabilità dell'imputato e di valutazione della gravità del fatto. Sebbene il vaglio dell'ammissibilità dell'appello si ponga in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, è tuttavia richiesto che almeno nelle linee essenziali siano esplicitate le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie nei motivi di appello è stata solamente contestata la decisione del giudice di primo grado senza spiegare in alcun modo le ragioni per le quali sarebbe stata errata la valutazione in punto sia di accertamento del fatto che di determinazione della pena, ed analoga genericità caratterizza anche i motivi del ricorso per cassazione anche con riguardo alla dedotta prescrizione del reato; vista la memoria difensiva che appare riproduttiva delle medesime / censure; ritenuto, con riguardo alla condanna alle spese richiesta dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re este
Sentenza Cassazione n. 39257/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris