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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 1971

Cassazione n. 42630/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1971 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1951 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [ che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e dalla parte civile, con ogni conseguente statuizione ed effetto.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione o la loro reiezione nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel corso del procedimento penale n. 991/2003 R.G.N.R., in cui era contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di omicidio doloso della moglie [OSCURATO:PERSONA] e, in via alternativa, il reato di omicidio colposo della stessa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese disponeva con provvedimento emesso in data 11 ottobre 2005 l'archiviazione dell'ipotesi dolosa ed emetteva, il 23 gennaio 2006, sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti per l'ipotesi colposa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era deceduta a causa dell'incendio dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale entrambi si trovavano; secondo la ricostruzione recepita in tale fase, il fatto era avvenuto a causa di un incidente, l'incendio era seguito all'uscita di strada dell'autovettura e si era innescato per lo sversamento di benzina contenuta in un recipiente che si trovava nell'abitacolo.

2. Con decreto del 2 dicembre 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese disponeva la riapertura delle indagini preliminari a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con decreto del 19 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, su richiesta della Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la quale aveva avocato le indagini, disponeva il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Giudice dell'udienza preliminare riteneva la condotta, per come contestata, radicalmente diversa da quella oggetto del precedente procedimento penale.4.

Con sentenza del 18 gennaio 2019, la Corte di assise di Varese condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio doloso di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, dall'utilizzo di mezzi insidiosi, dall'aver agito con crudeltà e dall'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa.

Il giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere per l'ulteriore reato di incendio doloso, contestato in concorso formale, in quanto prescritto, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili Nunzia e [OSCURATO:PERSONA], figlie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento di una provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna.

Il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione difensiva tendente a far ritenere che la condanna per omicidio doloso avrebbe integrato violazione del principio del ne bis in idem e basava la propria valutazione sulla considerazione che l'unico elemento identico nei due procedimenti penali fosse l'evento morte, mentre sarebbero stati diversi il nesso causale e la condotta.

In particolare, il giudice di primo grado notava che la condotta contestata nel procedimento penale n. 991/2003 R.G.N.R. era consistita nella mera violazione di norme del Codice della strada, mentre nel procedimento penale ora in esame, n. 9161/2013 R.G.N.R., la condotta contestata era più complessa e macchinosa e comprendeva anche la somministrazione a Maldera di benzodiazepina.

5. Avverso la sentenza del 18 gennaio 2019, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, tra l'altro, la violazione del principio del ne bis in idem.

In particolare, l'appellante affermava che, tenuto conto anche della natura del reato contestato quale reato a forma libera, nel caso ora in esame il fatto doveva essere considerato identico, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., a quello precedentemente giudicato come reato colposo.

6. Con sentenza del 20 gennaio 2021, la Corte di assise di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado del 18 gennaio 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale circa la nozione di nnedesimezza del fatto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., riteneva dirimente la considerazione della triade condotta-nesso causale-evento ai fini della valutazione della identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti penali.

Nella sentenza di appello si precisava che tutti i giudici che si erano pronunciati sulla questione, nelle fasi precedenti del processo ora in esame, avevano sempre applicato il criterio dell'idem factum elaborato dalla giurisprudenza nazionale e convenzionale e, nel caso concreto, avevano ritenuto diversi la condotta e il nesso causale.

In particolare, il Giudice per le indagini preliminari, il Giudice dell'udienza preliminare e il giudice di primo grado avevano valorizzato, ai fini della valutazione della condotta e del nesso causale in termini di diversità, la ritenuta somministrazione di benzodiazepina al fine di inibire la capacità di resistenza di [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che vi fosse un deliberato proposito incendiario.

Il giudice di appello notava che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano aveva evidenziato anche la diversa modalità di verificazione della condotta, come risultante dai capi di imputazione dei due procedimenti penali.

Al contrario delle valutazioni svolte dagli altri giudici nelle fasi precedenti, il giudice di appello riteneva che il fatto contestato nei due processi penali fosse il medesimo.

In particolare, il giudice di appello affermava che non assumevano alcuna rilevanza, ai fini del citato giudizio di diversità del fatto, né l'elemento soggettivo, né le circostanze aggravanti contestate e, perciò, né la circostanza che la morte di Maldera fosse stata causata volontariamente, né che fosse stata somministrata della benzodiazepina.

Il giudice di appello precisava che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto la somministrazione della citata sostanza non significativa sul piano causale.

Nella sentenza di appello si faceva inoltre presente che nei due procedimenti penali erano identici sia l'oggetto dell'azione, ossia l'identità della vittima, sia la causa della morte, ossia il fuoco.

Il giudice di appello, poi, richiamava a sostegno della propria ricostruzione alcuni precedenti giurisprudenziali, secondo i quali una condotta qualificata come omicidio colposo in un precedente procedimento penale non può essere oggetto di nuovo procedimento penale sotto un diverso profilo di colpa.

7. Avverso la sentenza di appello, la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Inoltre, la ricorrente avanza richiesta di assegnazione della questione alle Sezioni Unite osservando che vi sia incertezza giurisprudenziale circa la nozione di condotta rilevante ai fini del giudizio di idem factum.

Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il fatto fosse il medesimo.

Secondo la ricorrente, nel caso in esame risulterebbero diversi tanto il nesso causale quanto la condotta, per come questi elementi sono stati descritti nei capi di imputazione dei due diversi procedimenti penali.

Nel procedimento penale n. 991/2003 R.G.N.R. si assumeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva colposamente causato un incidente, a seguito del quale si era verificato l'incendio e il conseguente decesso di Maldera.

In particolare, la ricorrente sostiene che nel predetto capo di imputazione era stata descritta una condotta caratterizzata da imprudenza, ipoteticamente consistita nell'aver trasportato a bordo della propria autovettura una tanica di benzina, la quale si sarebbe sversata dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva perso il controllo del veicolo, con conseguente verificazione dell'incendio.

Nel processo penale n. 9161/2013 R.G.N.R. ora in esame, secondo la ricorrente la condotta si identificherebbe nei seguenti frammenti di condotta: la somministrazione di benzodiazepina a Maldera, al fine di inibirne le capacità di reazione; l'uscita dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] in mezzo ad un campo; lo spargimento della benzina nell'abitacolo dell'autovettura; infine, l'appiccamento dell'incendio e la causazione della morte di [OSCURATO:PERSONA].

In base alle doglianze difensive, sarebbe perciò evidente che solo l'evento sia stato lo stesso, mentre sarebbero stati diversi il nesso causale e la condotta.

Il giudice di appello avrebbe perciò errato nel qualificare gli elementi precedentemente indicati come rilevanti sul solo piano dell'elemento soggettivo o della sussistenza delle circostanze aggravanti, o comunque come elementi del tutto accidentali.

Secondo le doglianze difensive, le citate azioni integrerebbero a tutti gli effetti la condotta di reato.

La ricorrente sostiene che il confronto dei due capi di imputazione corrobori la ricostruzione circa la diversità del fatto.

Sarebbe inoltre del tutto errata la considerazione contenuta nella sentenza di appello in base alla quale la condotta sarebbe stata identica poiché, secondo quanto affermato dal giudice di appello, la causa della morte sarebbe stata sempre il fuoco.

La ricorrente precisa che, infatti, il concetto di condotta e quello di causa della morte siano diversi e distinti.

Alla luce delle precedenti considerazioni, sarebbe evidente l'illogicità della motivazione addotta dal giudice di appello, laddove, muovendo dall'identità del soggetto passivo delle condotte contestate nei due procedimenti penali, ha desunto da tale coincidenza anche la medesimezza del nesso causale e della condotta.

Infine, la ricorrente sostiene che il giudice di appello sia incorso in un ulteriore profilo di illegittimità laddove non avrebbe limitato l'analisi della violazione del divieto di bis in idem al solo confronto tra le descrizioni dei capi di imputazione, ma avrebbe anche svolto valutazioni di merito circa la rilevanza causale della somministrazione del farmaco.

Tale rilevanza causale sarebbe stata erroneamente esclusa dal giudice di appello poiché, secondo le doglianze difensive, sconfessata dalla stessa descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione nel processo penale n. 9161/2013 R.G.N.R.

8. Avverso la sentenza di appello, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

Lo stesso avanza inoltre richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite, condividendo le considerazioni svolte dalla parte civile ricorrente.8.1.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 40 e ss. e 575, cod. pen. e degli artt. 178 e 649 cod. proc. pen.

Nel motivo, dopo il richiamo all'istanza di parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., al ricorso per cassazione di parte civile e alla memoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano del 20 gennaio 2021, si afferma che la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di appello sia resa evidente dal sentimento di giustizia e dal principio di proporzionalità della pena.

Il giudice di appello ha fondato la propria valutazione circa l'identità del fatto sulla considerazione - enucleata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 - secondo la quale tutte le azioni umane di carattere transitivo siano necessariamente individuate dall'oggetto materiale su cui ricadono.

Nel ricorso si afferma che, sebbene sia innegabile che ai fini della identità del fatto si debba considerare non solo la condotta dell'agente, ma anche l'oggetto fisico di essa, tuttavia, nel caso in esame, l'unico elemento del fatto in comune nei due processi sarebbe il solo evento.

Dovrebbe ritenersi errato affermare - come fa il giudice di appello - che la condotta contestata nei due procedimenti penali sia la medesima, in ragione dell'impiego del verbo "cagionare" negli artt. 589 e 575 cod. pen.

Nel caso di specie, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi specifici e concreti che caratterizzano il fatto omicidiario in concreto.

Tali elementi, secondo quanto affermato nel motivo, consisterebbero nei seguenti frammenti di condotta: [OSCURATO:PERSONA] aveva sedato la moglie con la benzodiazepina; l'aveva condotta in autovettura, girovagando in orario notturno fino a quando la predetta sostanza non avesse avuto effetto; aveva fermato la macchina in un campo; aveva irrorato l'autovettura con della benzina di cui si era preventivamente munito; aveva collocato la tanica di benzina tra i due sedili; aveva aperto le portiere posteriori per favorire il divampare del fuoco; aveva appiccato l'incendio; aveva infine cagionato la morte della moglie a causa del predetto incendio.

Sarebbe perciò evidente, dal mero confronto tra il fatto descritto nel capo di imputazione del presente processo penale n. 9161/2013 R.G.N.R. e quello descritto nel capo di imputazione del processo penale n. 991/2003 R.G.N.R., che i fatti non sono identici.

Il giudice di appello avrebbe perciò errato laddove ha affermato che le uniche differenze nella descrizione dei capi di imputazione attengano o a elementi fattuali sovrabbondanti rispetto alla norma incriminatrice, o comunque all'elemento soggettivo.

Nel ricorso si precisa che nel procedimento penale n. 9161/2013 R.G.N.R. ora in esame sarebbe diverso anche il nesso causale, poiché la somministrazione di benzodiazepine avrebbe avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento morte.8.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione.

Secondo quanto esposto nel motivo, il giudice di appello non solo non avrebbe fornito motivazione adeguata alle doglianze espresse dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, ma avrebbe superato i limiti relativi alla valutazione della violazione del principio del ne bis in idem, nella parte in cui ha svolto considerazioni che, secondo quanto esposto nel motivo, atterrebbero al merito.

Infatti, il giudice di appello non avrebbe dovuto esaminare la rilevanza causale della somministrazione della benzodiazepina, poiché tale considerazione si porrebbe in contrasto con quanto affermato dal giudice di appello circa la limitazione del suo esame alle sole eccezioni preliminari.

Infine, il giudice di appello sarebbe incorso in errore laddove ha affermato che, se si dovesse condannare nuovamente Piccolomo per omicidio doloso, sorgerebbe il problema dell'applicazione in fase esecutiva dell'art. 669 cod. proc. pen.

Nel caso ora in esame, secondo quanto affermato nel motivo, la predetta disposizione non potrebbe trovare applicazione, proprio perché il fatto non sarebbe il medesimo.

Si dovrebbe infatti ricorrere allo strumento della revisione per eliminare la precedente sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti per omicidio colposo emessa nel processo penale n. 991/2003 R.G.N.R. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza avanzata dalla parte civile e dal Procuratore generale, ricorrenti, di rinnessione della causa alle Sezioni Unite, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 618 cod. proc. pen., non può essere accolta.

La questione avanzata nei ricorsi, circa la portata del concetto di condotta ai fini del giudizio di medesinnezza del fatto, non risulta oggetto di contrasto giurisprudenziale attuale, né vi sono elementi per poter ritenere che in futuro esso possa sorgere.

2. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi vertono sull'asserita violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e su vizi di motivazione circa il giudizio espresso dal giudice di appello sull'identità del fatto e, in particolare, della condotta e del nesso causale.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387-01; nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-01).

Giudizio di identità che, ai fini della verifica di avvenuta osservanza o violazione del divieto di bis in idem, secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Delle Vergini, Rv. 275068- 01).

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543-01).

2.2. Sebbene i ricorrenti concordino con i principi di diritto poc'anzi richiamati e condivisi anche dal giudice di appello, tuttavia le considerazioni svolte nei ricorsi per cassazione si discostano dalle valutazioni contenute nella sentenza ora impugnata circa il riscontro dell'avvenuta applicazione dei principi stessi nel caso concreto.

Per una più chiara esposizione delle ragioni della valutazione dei ricorsi in termini di infondatezza, è opportuno premettere alcune considerazioni circa l'individuazione della ratio delle disposizioni di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

Il divieto di bis in idem trova la propria ragion d'essere, oltre che nell'esigenza di assicurare la certezza nei rapporti giuridici e la stabilità delle pronunce penali definitive, anche nella finalità di evitare che ogni persona, una volta formatosi nei suoi confronti un giudicato a seguito di un processo penale, sia perennemente esposta a nuove azioni penali per il medesimo fatto, indipendentemente da quale sia stato l'esito di quel precedente processo penale.

Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, come esposto nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che il criterio da seguire nell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è quello dell'idem factum.

In particolare, secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento.

Confronto che, tuttavia, per espressa volontà del legislatore, ai sensi di quanto previsto nell'art. 649 cod. proc. pen. - secondo il quale non assume rilevanza che il reato venga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze -, deve essere condotto al netto della contestazione di nuove circostanze del reato o della diversa valutazione dell'elemento soggettivo.

Tenendo conto delle citate esigenze di garanzia, si deve ritenere che tale irrilevanza si ripercuota su tutti quegli elementi del capo di imputazione del successivo processo penale che, pur venendo descritti come attinenti al piano materiale del fatto, in realtà sostanziano una diversa valutazione dell'elemento soggettivo o una diversa considerazione in relazione alla sussistenza di circostanze del reato.

Infatti, se si ammettesse che la modificazione formale di tali elementi nella descrizione del capo di imputazione possa condurre a concludere per la diversità del fatto, rimarrebbe del tutto frustrata l'esigenza sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., di tutela della persona dall'esercizio arbitrario di reiterate azioni penali.

In altre parole, il pubblico ministero potrebbe indurre un giudizio di diversità del fatto mediante la contestazione di un elemento che, seppure descritto nel capo di imputazione come attinente anche al piano della materialità della condotta, del nesso causale o dell'evento, in realtà rientri sostanzialmente tra gli elementi del reato qualificati come irrilevanti dall'art. 649 cod. proc. pen. 2.3.

In base a quanto finora esposto, la sentenza ora impugnata non risulta affetta dai vizi di violazione di legge né dai vizi di motivazione dedotti dai ricorrenti.

Il giudice di appello ha infatti concluso per il giudizio di identità del fatto contestato nel capo di imputazione del processo penale ora in esame, rispetto a quello oggetto della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa nel processo penale n. 991/2003 R.G.N.R., dopo aver escluso tutti gli elementi qualificati come irrilevanti dall'art. 649 cod. proc. pen.

Elementi che, secondo quanto considerato dal giudice di appello, pur essendo descrittivi delle modalità di verificazione del fatto, in realtà atterrebbero al piano di una diversa valutazione dell'elemento soggettivo o delle circostanze del reato sussistenti.

Non si ravvisano vizi laddove la sentenza di appello ha affermato che gli asseriti frammenti di condotta - attinenti allo spargimento di benzina piuttosto che al suo sversamento accidentale, alla sosta del veicolo in un campo piuttosto che alla fuoriuscita dello stesso dalla strada a seguito di incidente stradale, all'appiccamento volontario del fuoco piuttosto che all'innesco fortuito dell'incendio - sono tutti elementi che in realtà attengono solamente a una diversa valutazione dell'elemento soggettivo.

Elementi che, perciò, in base a quanto affermato dal giudice di appello, sono da considerare come elementi fattuali sovrabbondanti e non integranti la triade condotta - nesso causale - evento.

Per le stesse ragioni, non si ravvisano vizi nella sentenza di appello in relazione alle valutazioni inerenti agli ulteriori frammenti dell'azione descritti nel capo di imputazione - indicati nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano -, quali l'ipotesi del girovagare di [OSCURATO:PERSONA] che, conducendo l'auto sulla quale si trovava con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe atteso che la benzodiazepina facesse effetto su di lei, o l'ipotesi che Piccolonno avesse poi aperto gli sportelli dell'autovettura per facilitare la propagazione dell'incendio.Analoghe considerazioni di irrilevanza, ai fini della valutazione dell'idem factum, devono essere svolte in relazione all'elemento della presunta somministrazione di benzodiazepina a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Né le doglianze esposte nei ricorsi per cassazione colgono nel segno laddove lamentano una pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata derivante, in ipotesi, dal fatto che il giudice di appello, pur avendo affermato di dover limitare il proprio giudizio alle eccezioni preliminari, sarebbe sceso in valutazioni di merito.

Infatti, indipendentemente dalla valutazione delle citate doglianze in termini di fondatezza o infondatezza, il giudice di appello ha comunque argomentato circa l'elemento della presunta somministrazione di benzodiazepina sulla base dell'analisi del contenuto del capo di imputazione del procedimento penale n. 9161/2013 R.G.N.R.

Muovendo dalla lettura del citato capo di imputazione, il giudice di appello ha escluso che l'elemento della somministrazione della citata sostanza potesse rilevare ai fini del giudizio di un diverso nesso causale e ha ritenuto che tale elemento potesse solamente rilevare ai fini dell'agevolazione della realizzazione dell'asserito proposito omicidiario con la causazione di uno stato di minorata difesa nella vittima.

2.4. Esclusa la rilevanza dei precedenti elementi ai fini del giudizio di diversità del fatto, risultano infondate anche le doglianze difensive circa errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nell'individuazione degli elementi che, esclusi quelli già esaminati nella parte precedente della presente sentenza, integrerebbero nel caso ora in esame la condotta e il nesso causale.

Innanzitutto, le doglianze difensive non colgono nel segno laddove lamentano un asserito errore commesso dal giudice di appello nella parte in cui ha valorizzato la coincidenza dell'identità della vittima del reato nei due diversi procedimenti penali.

Infatti, non solo non risulta manifestamente illogica o contraddittoria la considerazione del giudice di appello secondo la quale tale elemento sarebbe indicativo di una medesimezza del fatto nei casi di condotte di tipo transitivo, ma comunque tale coincidenza non è stata considerata come unico elemento dirimente ai fini della valutazione di medesimezza della condotta e del nesso causale, come invece ritenuto dai ricorrenti.

Non colgono nel segno nemmeno le doglianze avanzate in entrambi i ricorsi circa un asserito errore che sarebbe stato commesso dal giudice di appello nell'individuazione dell'elemento integrante la condotta.

Nella sentenza ora impugnata non vi è stata alcuna errata sovrapposizione tra la causa della morte, ossia il fuoco, e la condotta, che è stata correttamente individuata dal giudice di appello nella produzione dell'incendio.

Ciò emerge dalla lettura della pagina 20 della sentenza ora impugnata, che identifica la condotta nell'aver cagionato o prodotto l'incendio.

Altrettanto correttamente il giudice di appello ha individuato il nesso causale nel collegamento tra l'incendio e la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Perciò, escluso che possano rilevare il fatto che l'incendio sia stato sorretto - in ipotesi - da un proposito deliberato di [OSCURATO:PERSONA] o il fatto che la morte sia stata agevolata dall'eventuale stato di obnubilamento ingenerato in [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha correttamente individuato nel caso concreto gli unici elementi da tenere in conto ai fini della valutazione dell'identità della condotta, del nesso causale e dell'evento.

Considerazione che il giudice di appello ha correttamente svolto tenendo anche conto dell'originaria formulazione alternativa dell'imputazione nel precedente processo penale n. 991/2003 R.G.N.R. e dell'impossibilità di una pronuncia che condannasse l'imputato sia per l'ipotesi dolosa sia per quella colposa in quel procedimento penale.

2.5. Infine, non colgono nel segno neppure le doglianze esposte nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano circa la possibilità, nel caso in cui si fosse condivisa la ricostruzione tendente all'espressione di un giudizio di diversità del fatto, di utilizzare il meccanismo della revisione per eliminare gli effetti negativi della precedente sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa nel processo penale 991/2003 R.G.N.R. in relazione all'ipotesi di omicidio colposo.

Tale prospettazione implicitamente ammette che il fatto oggetto dei due processi penali sia identico.

Infatti, la soluzione prospettata nel ricorso per cassazione del Procuratore generale individua nella permanenza e nella successiva esecuzione della precedente sentenza di condanna un pregiudizio per l'imputato, poiché la pena ivi stabilita andrebbe a cumularsi a quella eventualmente determinata nel procedimento penale n. n. 9161/2013 R.G.N.R.

Pregiudizio che si potrebbe determinare in una duplice sentenza di condanna nelle ipotesi in cui i reati fossero caratterizzati da una progressione dell'offesa prodotta dagli eventi di reato - nel quale caso la soluzione per il cumulo delle pene è stata individuata a monte nella operatività del principio di detrazione come, a titolo esemplificativo, in Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022, Abdurahmanovic, Rv. 282536-01 - o vi sia uno stesso fatto diversamente qualificato sul versante dell'elemento soggettivo o delle circostanze del reato.

2.6. Si deve inoltre rilevare che, nel caso in cui si ammettesse l'esperibilità dello strumento della revisione del processo nel caso prospettato nel ricorso del Procuratore generale, si dovrebbe accettare la configurabilità di un effetto formalmente in bonam partem, ma sostanzialmente in malam partem.

Infatti, si finirebbe per richiedere l'assoluzione rispetto ad una precedente sentenza di condanna che ha determinato un trattamento sanzionatorio più lieve, per assicurare l'esecutività di una sentenza di condanna successiva che ha individuato la pena in misura più grave.

Corretta è invece l'affermazione del giudice di appello secondo la quale, nel caso in cui si fosse confermata la sentenza di condanna di primo grado per omicidio doloso nel processo penale in esame, in fase esecutiva si sarebbe posto il problema dell'esecuzione di una duplice sentenza di condanna per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.

Non a caso quest'ultima norma stabilisce che, in caso di mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere per violazione del divieto di bis in idem, debba essere eseguita la condanna a trattamento sanzionatorio meno grave con revocazione delle altre condanne.

Infatti, tale criterio, che stabilisce l'esecuzione della sola sentenza che ha determinato la pena in misura più lieve, rappresenta la norma di chiusura di un complesso di regole volto a garantire la persona non solo dalla reiterata azione penale per un medesimo fatto, ma anche, nel caso di erronea mancata applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dalla esecuzione di molteplici sentenze di condanna per un medesimo fatto, pur se diversamente considerato sotto il versante dell'elemento soggettivo o delle circostanze del reato.

2.7. La sentenza impugnata, quindi, come già anticipato, non risulta affetta da violazioni di legge o da vizi di motivazione, nella parte in cui, ai fini del giudizio di medesimezza del fatto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., condotto alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento, ha affermato che gli elementi del capo di imputazione attinenti alle modalità di verificazione del fatto nel caso concreto non configurano una diversa condotta o un diverso nesso causale, ma attengono solamente al piano della valutazione dell'elemento soggettivo e della sussistenza di circostanze del reato.

3. In conclus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1971 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1951 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [ che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e dalla parte civile, con ogni conseguente statuizione ed effetto. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione o la loro reiezione nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso del procedimento penale n. 991/2003 R.G.N.R., in cui era contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di omicidio doloso della moglie [OSCURATO:PERSONA] e, in via alternativa, il reato di omicidio colposo della stessa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese disponeva con provvedimento emesso in data 11 ottobre 2005 l'archiviazione dell'ipotesi dolosa ed emetteva, il 23 gennaio 2006, sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti per l'ipotesi colposa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era deceduta a causa dell'incendio dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale entrambi si trovavano; secondo la ricostruzione recepita in tale fase, il fatto era avvenuto a causa di un incidente, l'incendio era seguito all'uscita di strada dell'autovettura e si era innescato per lo sversamento di benzina contenuta in un recipiente che si trovava nell'abitacolo. 2. Con decreto del 2 dicembre 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese disponeva la riapertura delle indagini preliminari a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con decreto del 19 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, su richiesta della Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la quale aveva avocato le indagini, disponeva il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Giudice dell'udienza preliminare riteneva la condotta, per come contestata, radicalmente diversa da quella oggetto del precedente procedimento penale.4. Con sentenza del 18 gennaio 2019, la Corte di assise di Varese condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio doloso di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, dall'utilizzo di mezzi insidiosi, dall'aver agito con crudeltà e dall'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa. Il giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere per l'ulteriore reato di incendio doloso, contestato in concorso formale, in quanto prescritto, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili Nunzia e [OSCURATO:PERSONA], figlie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento di una provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna. Il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione difensiva tendente a far ritenere che la condanna per omicidio doloso avrebbe integrato violazione del principio del ne bis in idem e basava la propria valutazione sulla considerazione che l'unico elemento identico nei due procedimenti penali fosse l'evento morte, mentre sarebbero stati diversi il nesso causale e la condotta. In particolare, il giudice di primo grado notava che la condotta contestata nel procedimento penale n. 991/2003 R.G.N.R. era consistita nella mera violazione di norme del Codice della strada, mentre nel procedimento penale ora in esame, n. 9161/2013 R.G.N.R., la condotta contestata era più complessa e macchinosa e comprendeva anche la somministrazione a Maldera di benzodiazepina. 5. Avverso la sentenza del 18 gennaio 2019, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, tra l'altro, la violazione del principio del ne bis in idem. In particolare, l'appellante affermava che, tenuto conto anche della natura del reato contestato quale reato a forma libera, nel caso ora in esame il fatto doveva essere considerato identico, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., a quello precedentemente giudicato come reato colposo. 6. Con sentenza del 20 gennaio 2021, la Corte di assise di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado del 18 gennaio 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale circa la nozione di nnedesimezza del fatto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., riteneva dirimente la considerazione della triade condotta-nesso causale-evento ai fini della valutazione della identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti penali. Nella sentenza di appello si precisava che tutti i giudici che si erano pronunciati sulla questione, nelle fasi precedenti del processo ora in esame, avevano sempre applicato il criterio dell'idem factum elaborato dalla giurisprudenza nazionale e convenzionale e, nel caso concreto, avevano ritenuto diversi la condotta e il nesso causale. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari, il Giudice dell'udienza preliminare e il giudice di primo grado avevano valorizzato, ai fini della valutazione della condotta e del nesso causale in termini di diversità, la ritenuta somministrazione di benzodiazepina al fine di inibire la capacità di resistenza di [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che vi fosse un deliberato proposito incendiario. Il giudice di appello notava che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano aveva evidenziato anche la diversa modalità di verificazione della condotta, come risultante dai capi di imputazione dei due procedimenti penali. Al contrario delle valutazioni svolte dagli altri giudici nelle fasi precedenti, il giudice di appello riteneva che il fatto contestato nei due processi penali fosse il medesimo. In particolare, il giudice di appello affermava che non assumevano alcuna rilevanza, ai fini del citato giudizio di diversità del fatto, né l'elemento soggettivo, né le circostanze aggravanti contestate e, perciò, né la circostanza che la morte di Maldera fosse stata causata volontariamente, né che fosse stata somministrata della benzodiazepina. Il giudice di appello precisava che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto la somministrazione della citata sostanza non significativa sul piano causale. Nella sentenza di appello si faceva inoltre presente che nei due procedimenti penali erano identici sia l'oggetto dell'azione, ossia l'identità della vittima, sia la causa della morte, ossia il fuoco. Il giudice di appello, poi, richiamava a sostegno della propria ricostruzione alcuni precedenti giurisprudenziali, secondo i quali una condotta qualificata come omicidio colposo in un precedente procedimento penale non può essere oggetto di nuovo procedimento penale sotto un diverso profilo di colpa. 7. Avverso la sentenza di appello, la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Inoltre, la ricorrente avanza richiesta di assegnazione della questione alle Sezioni Unite osservando che vi sia incertezza giurisprudenziale circa la nozione di condotta rilevante ai fini del giudizio di idem factum. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il fatto fosse il medesimo. Secondo la ricorrente, nel caso in esame risulterebbero diversi tanto il nesso causale quanto la condotta, per come questi elementi sono stati descritti nei capi di imputazione dei due diversi procedimenti penali. Nel procedimento penale n. 991/2003 R.G.N.R. si assumeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva colposamente causato un incidente, a seguito del quale si era verificato l'incendio e il conseguente decesso di Maldera. In particolare, la ricorrente sostiene che nel predetto capo di imputazione era stata descritta una condotta caratterizzata da imprudenza, ipoteticamente consistita nell'aver trasportato a bordo della propria autovettura una tanica di benzina, la quale si sarebbe sversata dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva perso il controllo del veicolo, con conseguente verificazione dell'incendio. Nel processo penale n. 9161/2013 R.G.N.R. ora in esame, secondo la ricorrente la condotta si identificherebbe nei seguenti frammenti di condotta: la somministrazione di benzodiazepina a Maldera, al fine di inibirne le capacità di reazione; l'uscita dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] in mezzo ad un campo; lo spargimento della benzina nell'abitacolo dell'autovettura; infine, l'appiccamento dell'incendio e la causazione della morte di [OSCURATO:PERSONA]. In base alle doglianze difensive, sarebbe perciò evidente che solo l'evento sia stato lo stesso, mentre sarebbero stati diversi il nesso causale e la condotta. Il giudice di appello avrebbe perciò errato nel qualificare gli elementi precedentemente indicati come rilevanti sul solo piano dell'elemento soggettivo o della sussistenza delle circostanze aggravanti, o comunque come elementi del tutto accidentali. Secondo le doglianze difensive, le citate azioni integrerebbero a tutti gli effetti la condotta di reato. La ricorrente sostiene che il confronto dei due capi di imputazione corrobori la ricostruzione circa la diversità del fatto. Sarebbe inoltre del tutto errata la considerazione contenuta nella sentenza di appello in base alla quale la condotta sarebbe stata identica poiché, secondo quanto affermato dal giudice di appello, la causa della morte sarebbe stata sempre il fuoco. La ricorrente precisa che, infatti, il concetto di condotta e quello di causa della morte siano diversi e distinti. Alla luce delle precedenti considerazioni, sarebbe evidente l'illogicità della motivazione addotta dal giudice di appello, laddove, muovendo dall'identità del soggetto passivo delle condotte contestate nei due procedimenti penali, ha desunto da tale coincidenza anche la medesimezza del nesso causale e della condotta. Infine, la ricorrente sostiene che il giudice di appello sia incorso in un ulteriore profilo di illegittimità laddove non avrebbe limitato l'analisi della violazione del divieto di bis in idem al solo confronto tra le descrizioni dei capi di imputazione, ma avrebbe anche svolto valutazioni di merito circa la rilevanza causale della somministrazione del farmaco. Tale rilevanza causale sarebbe stata erroneamente esclusa dal giudice di appello poiché, secondo le doglianze difensive, sconfessata dalla stessa descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione nel processo penale n. 9161/2013 R.G.N.R. 8. Avverso la sentenza di appello, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Lo stesso avanza inoltre richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite, condividendo le considerazioni svolte dalla parte civile ricorrente.8.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 40 e ss. e 575, cod. pen. e degli artt. 178 e 649 cod. proc. pen. Nel motivo, dopo il richiamo all'istanza di parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., al ricorso per cassazione di parte civile e alla memoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano del 20 gennaio 2021, si afferma che la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di appello sia resa evidente dal sentimento di giustizia e dal principio di proporzionalità della pena. Il giudice di appello ha fondato la propria valutazione circa l'identità del fatto sulla considerazione - enucleata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 - secondo la quale tutte le azioni umane di carattere transitivo siano necessariamente individuate dall'oggetto materiale su cui ricadono. Nel ricorso si afferma che, sebbene sia innegabile che ai fini della identità del fatto si debba considerare non solo la condotta dell'agente, ma anche l'oggetto fisico di essa, tuttavia, nel caso in esame, l'unico elemento del fatto in comune nei due processi sarebbe il solo evento. Dovrebbe ritenersi errato affermare - come fa il giudice di appello - che la condotta contestata nei due procedimenti penali sia la medesima, in ragione dell'impiego del verbo "cagionare" negli artt. 589 e 575 cod. pen. Nel caso di specie, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi specifici e concreti che caratterizzano il fatto omicidiario in concreto. Tali elementi, secondo quanto affermato nel motivo, consisterebbero nei seguenti frammenti di condotta: [OSCURATO:PERSONA] aveva sedato la moglie con la benzodiazepina; l'aveva condotta in autovettura, girovagando in orario notturno fino a quando la predetta sostanza non avesse avuto effetto; aveva fermato la macchina in un campo; aveva irrorato l'autovettura con della benzina di cui si era preventivamente munito; aveva collocato la tanica di benzina tra i due sedili; aveva aperto le portiere posteriori per favorire il divampare del fuoco; aveva appiccato l'incendio; aveva infine cagionato la morte della moglie a causa del predetto incendio. Sarebbe perciò evidente, dal mero confronto tra il fatto descritto nel capo di imputazione del presente processo penale n. 9161/2013 R.G.N.R. e quello descritto nel capo di imputazione del processo penale n. 991/2003 R.G.N.R., che i fatti non sono identici. Il giudice di appello avrebbe perciò errato laddove ha affermato che le uniche differenze nella descrizione dei capi di imputazione attengano o a elementi fattuali sovrabbondanti rispetto alla norma incriminatrice, o comunque all'elemento soggettivo. Nel ricorso si precisa che nel procedimento penale n. 9161/2013 R.G.N.R. ora in esame sarebbe diverso anche il nesso causale, poiché la somministrazione di benzodiazepine avrebbe avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento morte.8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Secondo quanto esposto nel motivo, il giudice di appello non solo non avrebbe fornito motivazione adeguata alle doglianze espresse dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, ma avrebbe superato i limiti relativi alla valutazione della violazione del principio del ne bis in idem, nella parte in cui ha svolto considerazioni che, secondo quanto esposto nel motivo, atterrebbero al merito. Infatti, il giudice di appello non avrebbe dovuto esaminare la rilevanza causale della somministrazione della benzodiazepina, poiché tale considerazione si porrebbe in contrasto con quanto affermato dal giudice di appello circa la limitazione del suo esame alle sole eccezioni preliminari. Infine, il giudice di appello sarebbe incorso in errore laddove ha affermato che, se si dovesse condannare nuovamente Piccolomo per omicidio doloso, sorgerebbe il problema dell'applicazione in fase esecutiva dell'art. 669 cod. proc. pen. Nel caso ora in esame, secondo quanto affermato nel motivo, la predetta disposizione non potrebbe trovare applicazione, proprio perché il fatto non sarebbe il medesimo. Si dovrebbe infatti ricorrere allo strumento della revisione per eliminare la precedente sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti per omicidio colposo emessa nel processo penale n. 991/2003 R.G.N.R. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza avanzata dalla parte civile e dal Procuratore generale, ricorrenti, di rinnessione della causa alle Sezioni Unite, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 618 cod. proc. pen., non può essere accolta. La questione avanzata nei ricorsi, circa la portata del concetto di condotta ai fini del giudizio di medesinnezza del fatto, non risulta oggetto di contrasto giurisprudenziale attuale, né vi sono elementi per poter ritenere che in futuro esso possa sorgere. 2. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi vertono sull'asserita violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e su vizi di motivazione circa il giudizio espresso dal giudice di appello sull'identità del fatto e, in particolare, della condotta e del nesso causale. Entrambi i ricorsi sono infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387-01; nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-01). Giudizio di identità che, ai fini della verifica di avvenuta osservanza o violazione del divieto di bis in idem, secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Delle Vergini, Rv. 275068- 01). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543-01). 2.2. Sebbene i ricorrenti concordino con i principi di diritto poc'anzi richiamati e condivisi anche dal giudice di appello, tuttavia le considerazioni svolte nei ricorsi per cassazione si discostano dalle valutazioni contenute nella sentenza ora impugnata circa il riscontro dell'avvenuta applicazione dei principi stessi nel caso concreto. Per una più chiara esposizione delle ragioni della valutazione dei ricorsi in termini di infondatezza, è opportuno premettere alcune considerazioni circa l'individuazione della ratio delle disposizioni di cui all'art. 649 cod. proc. pen. Il divieto di bis in idem trova la propria ragion d'essere, oltre che nell'esigenza di assicurare la certezza nei rapporti giuridici e la stabilità delle pronunce penali definitive, anche nella finalità di evitare che ogni persona, una volta formatosi nei suoi confronti un giudicato a seguito di un processo penale, sia perennemente esposta a nuove azioni penali per il medesimo fatto, indipendentemente da quale sia stato l'esito di quel precedente processo penale. Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, come esposto nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che il criterio da seguire nell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è quello dell'idem factum. In particolare, secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento. Confronto che, tuttavia, per espressa volontà del legislatore, ai sensi di quanto previsto nell'art. 649 cod. proc. pen. - secondo il quale non assume rilevanza che il reato venga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze -, deve essere condotto al netto della contestazione di nuove circostanze del reato o della diversa valutazione dell'elemento soggettivo. Tenendo conto delle citate esigenze di garanzia, si deve ritenere che tale irrilevanza si ripercuota su tutti quegli elementi del capo di imputazione del successivo processo penale che, pur venendo descritti come attinenti al piano materiale del fatto, in realtà sostanziano una diversa valutazione dell'elemento soggettivo o una diversa considerazione in relazione alla sussistenza di circostanze del reato. Infatti, se si ammettesse che la modificazione formale di tali elementi nella descrizione del capo di imputazione possa condurre a concludere per la diversità del fatto, rimarrebbe del tutto frustrata l'esigenza sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., di tutela della persona dall'esercizio arbitrario di reiterate azioni penali. In altre parole, il pubblico ministero potrebbe indurre un giudizio di diversità del fatto mediante la contestazione di un elemento che, seppure descritto nel capo di imputazione come attinente anche al piano della materialità della condotta, del nesso causale o dell'evento, in realtà rientri sostanzialmente tra gli elementi del reato qualificati come irrilevanti dall'art. 649 cod. proc. pen. 2.3. In base a quanto finora esposto, la sentenza ora impugnata non risulta affetta dai vizi di violazione di legge né dai vizi di motivazione dedotti dai ricorrenti. Il giudice di appello ha infatti concluso per il giudizio di identità del fatto contestato nel capo di imputazione del processo penale ora in esame, rispetto a quello oggetto della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa nel processo penale n. 991/2003 R.G.N.R., dopo aver escluso tutti gli elementi qualificati come irrilevanti dall'art. 649 cod. proc. pen. Elementi che, secondo quanto considerato dal giudice di appello, pur essendo descrittivi delle modalità di verificazione del fatto, in realtà atterrebbero al piano di una diversa valutazione dell'elemento soggettivo o delle circostanze del reato sussistenti. Non si ravvisano vizi laddove la sentenza di appello ha affermato che gli asseriti frammenti di condotta - attinenti allo spargimento di benzina piuttosto che al suo sversamento accidentale, alla sosta del veicolo in un campo piuttosto che alla fuoriuscita dello stesso dalla strada a seguito di incidente stradale, all'appiccamento volontario del fuoco piuttosto che all'innesco fortuito dell'incendio - sono tutti elementi che in realtà attengono solamente a una diversa valutazione dell'elemento soggettivo. Elementi che, perciò, in base a quanto affermato dal giudice di appello, sono da considerare come elementi fattuali sovrabbondanti e non integranti la triade condotta - nesso causale - evento. Per le stesse ragioni, non si ravvisano vizi nella sentenza di appello in relazione alle valutazioni inerenti agli ulteriori frammenti dell'azione descritti nel capo di imputazione - indicati nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano -, quali l'ipotesi del girovagare di [OSCURATO:PERSONA] che, conducendo l'auto sulla quale si trovava con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe atteso che la benzodiazepina facesse effetto su di lei, o l'ipotesi che Piccolonno avesse poi aperto gli sportelli dell'autovettura per facilitare la propagazione dell'incendio.Analoghe considerazioni di irrilevanza, ai fini della valutazione dell'idem factum, devono essere svolte in relazione all'elemento della presunta somministrazione di benzodiazepina a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Né le doglianze esposte nei ricorsi per cassazione colgono nel segno laddove lamentano una pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata derivante, in ipotesi, dal fatto che il giudice di appello, pur avendo affermato di dover limitare il proprio giudizio alle eccezioni preliminari, sarebbe sceso in valutazioni di merito. Infatti, indipendentemente dalla valutazione delle citate doglianze in termini di fondatezza o infondatezza, il giudice di appello ha comunque argomentato circa l'elemento della presunta somministrazione di benzodiazepina sulla base dell'analisi del contenuto del capo di imputazione del procedimento penale n. 9161/2013 R.G.N.R. Muovendo dalla lettura del citato capo di imputazione, il giudice di appello ha escluso che l'elemento della somministrazione della citata sostanza potesse rilevare ai fini del giudizio di un diverso nesso causale e ha ritenuto che tale elemento potesse solamente rilevare ai fini dell'agevolazione della realizzazione dell'asserito proposito omicidiario con la causazione di uno stato di minorata difesa nella vittima. 2.4. Esclusa la rilevanza dei precedenti elementi ai fini del giudizio di diversità del fatto, risultano infondate anche le doglianze difensive circa errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nell'individuazione degli elementi che, esclusi quelli già esaminati nella parte precedente della presente sentenza, integrerebbero nel caso ora in esame la condotta e il nesso causale. Innanzitutto, le doglianze difensive non colgono nel segno laddove lamentano un asserito errore commesso dal giudice di appello nella parte in cui ha valorizzato la coincidenza dell'identità della vittima del reato nei due diversi procedimenti penali. Infatti, non solo non risulta manifestamente illogica o contraddittoria la considerazione del giudice di appello secondo la quale tale elemento sarebbe indicativo di una medesimezza del fatto nei casi di condotte di tipo transitivo, ma comunque tale coincidenza non è stata considerata come unico elemento dirimente ai fini della valutazione di medesimezza della condotta e del nesso causale, come invece ritenuto dai ricorrenti. Non colgono nel segno nemmeno le doglianze avanzate in entrambi i ricorsi circa un asserito errore che sarebbe stato commesso dal giudice di appello nell'individuazione dell'elemento integrante la condotta. Nella sentenza ora impugnata non vi è stata alcuna errata sovrapposizione tra la causa della morte, ossia il fuoco, e la condotta, che è stata correttamente individuata dal giudice di appello nella produzione dell'incendio. Ciò emerge dalla lettura della pagina 20 della sentenza ora impugnata, che identifica la condotta nell'aver cagionato o prodotto l'incendio. Altrettanto correttamente il giudice di appello ha individuato il nesso causale nel collegamento tra l'incendio e la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Perciò, escluso che possano rilevare il fatto che l'incendio sia stato sorretto - in ipotesi - da un proposito deliberato di [OSCURATO:PERSONA] o il fatto che la morte sia stata agevolata dall'eventuale stato di obnubilamento ingenerato in [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha correttamente individuato nel caso concreto gli unici elementi da tenere in conto ai fini della valutazione dell'identità della condotta, del nesso causale e dell'evento. Considerazione che il giudice di appello ha correttamente svolto tenendo anche conto dell'originaria formulazione alternativa dell'imputazione nel precedente processo penale n. 991/2003 R.G.N.R. e dell'impossibilità di una pronuncia che condannasse l'imputato sia per l'ipotesi dolosa sia per quella colposa in quel procedimento penale. 2.5. Infine, non colgono nel segno neppure le doglianze esposte nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano circa la possibilità, nel caso in cui si fosse condivisa la ricostruzione tendente all'espressione di un giudizio di diversità del fatto, di utilizzare il meccanismo della revisione per eliminare gli effetti negativi della precedente sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa nel processo penale 991/2003 R.G.N.R. in relazione all'ipotesi di omicidio colposo. Tale prospettazione implicitamente ammette che il fatto oggetto dei due processi penali sia identico. Infatti, la soluzione prospettata nel ricorso per cassazione del Procuratore generale individua nella permanenza e nella successiva esecuzione della precedente sentenza di condanna un pregiudizio per l'imputato, poiché la pena ivi stabilita andrebbe a cumularsi a quella eventualmente determinata nel procedimento penale n. n. 9161/2013 R.G.N.R. Pregiudizio che si potrebbe determinare in una duplice sentenza di condanna nelle ipotesi in cui i reati fossero caratterizzati da una progressione dell'offesa prodotta dagli eventi di reato - nel quale caso la soluzione per il cumulo delle pene è stata individuata a monte nella operatività del principio di detrazione come, a titolo esemplificativo, in Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022, Abdurahmanovic, Rv. 282536-01 - o vi sia uno stesso fatto diversamente qualificato sul versante dell'elemento soggettivo o delle circostanze del reato. 2.6. Si deve inoltre rilevare che, nel caso in cui si ammettesse l'esperibilità dello strumento della revisione del processo nel caso prospettato nel ricorso del Procuratore generale, si dovrebbe accettare la configurabilità di un effetto formalmente in bonam partem, ma sostanzialmente in malam partem. Infatti, si finirebbe per richiedere l'assoluzione rispetto ad una precedente sentenza di condanna che ha determinato un trattamento sanzionatorio più lieve, per assicurare l'esecutività di una sentenza di condanna successiva che ha individuato la pena in misura più grave. Corretta è invece l'affermazione del giudice di appello secondo la quale, nel caso in cui si fosse confermata la sentenza di condanna di primo grado per omicidio doloso nel processo penale in esame, in fase esecutiva si sarebbe posto il problema dell'esecuzione di una duplice sentenza di condanna per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. Non a caso quest'ultima norma stabilisce che, in caso di mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere per violazione del divieto di bis in idem, debba essere eseguita la condanna a trattamento sanzionatorio meno grave con revocazione delle altre condanne. Infatti, tale criterio, che stabilisce l'esecuzione della sola sentenza che ha determinato la pena in misura più lieve, rappresenta la norma di chiusura di un complesso di regole volto a garantire la persona non solo dalla reiterata azione penale per un medesimo fatto, ma anche, nel caso di erronea mancata applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dalla esecuzione di molteplici sentenze di condanna per un medesimo fatto, pur se diversamente considerato sotto il versante dell'elemento soggettivo o delle circostanze del reato. 2.7. La sentenza impugnata, quindi, come già anticipato, non risulta affetta da violazioni di legge o da vizi di motivazione, nella parte in cui, ai fini del giudizio di medesimezza del fatto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., condotto alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento, ha affermato che gli elementi del capo di imputazione attinenti alle modalità di verificazione del fatto nel caso concreto non configurano una diversa condotta o un diverso nesso causale, ma attengono solamente al piano della valutazione dell'elemento soggettivo e della sussistenza di circostanze del reato. 3. In conclus