CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.4273/2023 depositata il 16/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20268/2023Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 18552/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 07/06/2026Rosanna Angarano