CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 1974
Cassazione n. 30176/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16656/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato inNIGERIA il 05/03/1974 [OSCURATO:PERSONA] CHARLESnato in [OSCURATO:PERSONA] il 22/03/1977 [OSCURATO:PERSONA] nato inNIGERIA il 11/10/1988 [OSCURATO:PERSONA] KENNETHnato in [OSCURATO:PERSONA] il 10/03/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato inNIGERIA il 23/09/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto di tutti i ricorsi; udite le conclusioni del difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] AMALAWAe quale sostituto processuale dei difensori di fiducia degli altri ricorrenti che,nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l’ accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di Torino ha, per quanto di interesse,condannato alla pena di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il reato associativo di cui al capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis commi 4 e 5 cod. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo 1), riqualificato il contributo qualipartecipi, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis commi 4 e 5 cod. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonchè per il reato di cui al capo 29) riqualificati i fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 Dpr 309/90, riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo 1), riqualificato il contributo qualipartecipi, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis commi 4 e 5 cod. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; -[OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo 1), riqualificato il suo contributo quale partecipe, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis commi 4 e 5 cod. pen. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonchè per il reato di cui agli artt. 56,629, 628 comma 3 nn.1 e 3, 416 bis.1 cod. pen. contestato al capo 25) di tentata estorsione aggravata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi. 1.1. LaCorte di appello di Torino con sentenza del 15 luglio 2024 , in parziale riforma della sentenza di primo grado: -ha riqualificato il contributo quale partecipein relazione al reato associativo di cui al capo 1) nei confronti diEghianruwa [OSCURATO:PERSONA]; - ha dato atto dell ’ esclusione della contestata recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concessoa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Ha confermatoper il resto la sentenza. 1.2. Le imputazioni hanno ha ad oggetto, in estrema sintesi, un’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] , facente parte di un più ampio sodalizio radicato in [OSCURATO:PERSONA], finalizzat a alla commissione di un numero indeterminato di reatitra i quali delitti contro la persona, commercio di sostanza stupefacente e sfruttamento della prostituzione di giovani ragazze nigeriane (capo 1);limitatamente aEmiowele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , uno dei delitti fine di cessione di sostanza stupefacente (capo 29 ); limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] ulteriore delitto fine di tentata estorsione pluriaggravata in danno del titolare di un mini market(capo 25). 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti i predetti imputati, articolando i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 3.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , imputatiper la partecipazione al reato associativo di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen.,con ruoli rispettivamente di capo fondatore del deck [OSCURATO:PERSONA] e di partecipe, con ricorso sottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolanocinque motivi . 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. La Corte territoriale ha utilizzato la sentenza definitiva resa in diverso procedimento penalea seguito di giudizio abbreviato e acquisita ai sensi dell’art.238 bis cod. proc. pen. (Imp. [OSCURATO:PERSONA]+23) ai fini della prova dei fatti in essa accertati anche nei confronti di soggetti che a quel processo furono estranei e quindi degli imputati di questo processo, fermo restando il libero convincimento del giudice. Siffatta valutazione contrasta con le indicazioni di questa Corte che in plurime pronunzie (Sez.3, n.33972/23; Sez.4, n.10103/23) ha chiarito che l’acquisizione di sentenze irrevocabili di diverso procedimento non comporta alcun automatismo nel recepimentoe nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nella motivazione delle sentenze così acquisite, non vincolando il giudicante all’utilizzo di quei contenuti a fini decisori. La Corte territoriale ha valorizzato ai fini decisori la sentenza irrevocabile richiamata e relativa al cd. filone bolognesedella mafia [OSCURATO:PERSONA] e al contrario ha escluso rilevanza probatoriaad altre sentenze richiamate dalle difese ritenendole attinenti a gruppi diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.192 cod. proc. pen. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato le regole di valutazione della prova in relazione al contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso dichiarazioni generiche sui cult nigeriani in Italia, tra cui i [OSCURATO:PERSONA],ma non ha mai affermato di conoscere gli attuali imputati se non in termini vaghi con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA]. Egualmente a dirsi quanto alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di PG Marzocchi eCoppola, i quali nel corso dell’escussione dibattimentale hanno escluso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse impartito ordini o diretto attività illecite. Nulla hanno riferito in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha invece valorizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche equivoche, decontestualizzate e non riscontrate, in assenza peraltro di reati fine. 3.3Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione di cui al capo 1) e dell’appartenenza dei ricorrenti alla stessa. La Corte territoriale, richiamando per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, assume come premessa implicita e non dimostrata che il sodalizio operante in Piemonte sia per definizione una realtà mafiosa in quanto collegato alla [OSCURATO:PERSONA], gruppo mafioso estero. Ha al riguardo utilizzato nell’impianto motivazionale dati provenienti dalle cd. fonti aperte per affermare la sussistenza di un’associazione di stampo mafioso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], valorizzando quale indice di mafiosità dell’associazione in esame la sussistenza di una struttura gerarchica e di ruoli formali (Chairman, Secretary, SK, Executional, Duffman). La censura difensiva avanzata con gli atti di appello è stata male interpretata: non si è inteso affermare che la mafia etnica nigeriana non debba soggiacere alla regola astratta di cui all’art. 416 bis cod. pen. quanto piuttosto che,per ricondurre il sodalizio in esame all’associazione mafiosa ex art.416 bis cod. pen.,occorre ricorrere a nozioni storicamente e sociologicamente determinate per non violare il principio di tassatività e tipicità. Nel caso di specie si è di fronte ad un’associazione semplice: l’organizzazione “Dnki”,di cui gli imputati facevano parte, è un’associazione di carattere culturale ed umanitaria regolarmente registrata, erroneamente ritenuta dalla sentenza impugnata come una mera facciata sul presupposto indimostrato dell’esistenza di una casa madre in [OSCURATO:PERSONA] con un capo (Giwa)di cui il presente gruppo è una derivazione in territorio italiano. Indimostrata la sussistenza di un programma criminale e la realizzazione di reati fine, circostanze ricavate unicamente dal richiamo alla sentenza irrevocabile acquisita ex art.238 bis cod. proc. pen. laddove nel presente processo vi è un’unica contestazione di spaccio di lieve entità. Manca anche il requisito della segretezza, strutturale rispetto alle associazioni di cui all’art.416 bis cod. pen., dal momento che gli imputati utilizzavano i social networke pagine aperte. Egualmente indimostrati risultano essere gli scopi e le finalità illecite della cellula torinese e la riconducibilità di eventuali singoli episodi ad una iniziativa collettiva e non individuale. Infine, non risulta delineata e provata la forza di intimidazione del sodalizio, con conseguente assoggettamento ed omertà che la sentenza impugnata ricava in maniera assertiva dal collegamento della comunità torinese con la casa madre nigeriana. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale gli riconosce il ruolo di promotore e capo della cellula di vertice del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] in Italia valorizzando numerose circostanze fattuali, omettendo di valutare la versione difensiva laddove evidenzia che l’imputato è un pastore evangelico dedito ad attività religiose e di volontariato. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale fornisce una motivazione apparente in assenza di condotte allo stesso attribuibili se non la carica nell’ente benefico ricoperta per soli settemesi. 3.4.Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della qualifica di capo promotore di [OSCURATO:PERSONA]. La posizione di capo promotore è ricavata nella sentenza impugnata da alcuni indici rivelatori ed in particolare da una riunione presso la sua abitazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] stato nominato executional del deck torinese, nonché dal suo interesse per le quote associative e per il sostegno ai membri arrestati; alcuna valutazione delle dichiarazioni dell’imputato che ha chiarito come gli incontri presso la sua abitazione fossero di natura religiosa. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della riqualificazione del ruolo la Corte territoriale si è distaccata dai minimi edittali senza motivarne le ragioni mentre la sentenza di primo grado nel riconoscergli un ruolo apicale aveva applicato i minimi edittali. 4.[OSCURATO:PERSONA] imputato per la partecipazione al reato associativo di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen., con ruolo di vice (Deputy) del capo fondatore [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articola cinquemotivi. 4.1. Violazionedi legge per inosservanza dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. L’esame dibattimentale dei testi di polizia giudiziaria Perelli, Coppola, Trapani e Marzocchi si è fondato principalmente sul contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini; tuttavia, al momento della escussione non era stata ancora depositata la perizia disposta dal Tribunale per la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate. Ne è derivata la nullità delle escussioni testimoniali per violazione del diritto di difesa, nullità eccepita dinanzi al Tribunale (ud.9 febbraio 2022) e nei motivi di appello, ma respinta con motivazioni non condivisibili. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. Il motivo è analogo al primo motivo proposto nell’interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] (par. 3.1) . La Corte territoriale ha utilizzato la sentenza definitiva resa in diverso procedimento penale a seguito di giudizio abbreviato e acquisita ai sensi dell’art.238 bis cod. proc. pen. (Imp. [OSCURATO:PERSONA]+ 23) ai fini della prova dei fatti in essa accertati anche nei confronti di soggetti che a quel processo furono estranei e quindi degli imputati di questo processo, ferma restando il libero convincimento del giudice. 4.3. Violazionedi legge e vizio di motivazione quanto alla indeterminatezza del capo di imputazione. Il capo di imputazione utilizza lacunose formule di stile per descrivere la condotta attribuibile al ricorrente. A fronte di specifici rilievi sul punto, la sentenza impugnata non ha fornito risposta in violazione delle indicazioni giurisprudenziali fornite da questa Corte in punto di determinatezza del capo di imputazione. 4.4. Vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato. La sentenza impugnata non harisposto alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e nel corso della discussione quanto alla insussistenza dell’associazione e alla mancata partecipazione del ricorrente alla stessa. 4.5. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione di cui al capo 1) e dell’appartenenza delricorrente alla stessa. Il motivo è analogo al terzo motivo proposto nell’interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] (par. 3.3) Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],la Corte territoriale fornisce una motivazione apparente in assenza di condotte allo stesso attribuibili(mancanza di reati fine)e in assenza di un ruolo ben definito all’interno del gruppo. 5. [OSCURATO:PERSONA],imputato per la partecipazione al reato associativo di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen., con ruolo organizzativo di Dockman o Duffmana livello nazionale, con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articola cinquemotivi. 5.1. Violazione di legge per inosservanza dell’art.178 lett. c) cod. proc. pen. Il motivo è analogo al primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (par.4.1.). 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. Il motivo è analogo al primo motivo proposto nell’interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](par. 3.1) e al secondo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA](par.4.2.). 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla indeterminatezza del capo di imputazione. Il motivo è analogo al terzo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (par.4.3.). 5.4. Vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Il motivo è analogo al quarto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (par.4.4.). 5.5. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione di cui al capo 1) e dell’appartenenza del ricorrente alla stessa. Il motivo è analogo al terzo motivo proposto nell’interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](par. 3.3) e al quinto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA](par.4.5.) Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale fornisce una motivazione apparente in assenza di condotte allo stesso attribuibili (mancanza di reati fine) e in assenza di un ruolo ben definito all’interno del gruppo. 6.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati per la partecipazione al reato associativo di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen. nonché per il reato di cui al capo 29),riqualificati i fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 Dpr 309/90, con ricorso sottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolano cinquemotivi. 6.1. Violazione di legge per inosservanza dell’art.178 lett. c) cod. proc. pen. Il motivo è analogo al primo motivo proposto nell’interesse di Igwemmae di [OSCURATO:PERSONA]. L’esame dibattimentale dei testi di polizia giudiziaria Perelli, Coppola, Trapani e Marzocchi si è fondato principalmente sul contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini; tuttavia, al momento della escussione non era stata ancora depositata la perizia disposta dal Tribunale per la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate. Ne è derivata la nullità delle escussioni testimoniali per violazione del diritto di difesa, nullità eccepita dinanzi al Tribunale (ud.9 febbraio 2022) e nei motivi di appello, ma respinta con motivazioni non condivisibili. A fronte della specifica pronunzia di questa Corte richiamata dalla difesa a sostegno della eccezione difensiva (Sez.5, n.20824/2013), la Corte territoriale ha evidenziato come la stessa risulti minoritaria rispetto a numerose pronunzie di senso opposto e che comunque alcuna violazione del diritto di difesa si sarebbe realizzato dal momento che le parti potevano avvalersi di consulenti tecnici con il patrocinio a spese dello Stato per selezionare il materiale probatorio daascoltare e tradurre, non considerando tuttavia che anche in questo caso sarebbe stato necessario attendere gli esiti del lavoro effettuato dai consulenti di parte. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione dell’art.512 cod. proc. pen. Il Tribunale ha acquisito ai sensi dell’art.512 cod. proc. pen. per impossibilità sopravvenuta di ripetizione la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] un verbale di identificazione fotografica. A fronte di uno specifico motivo di appello la sentenza impugnata ha condiviso le modalità di acquisizione della prova del primo giudice ritenendo sussistente la imprevedibilità della irreperibilità sopravvenuta ed esaustive le ricerche compiute rispetto alla irreperibilità. In realtà si trattava di un cittadino nigerianopresente in Italia senza un lavoro stabile e con permesso di soggiorno provvisorio scaduto e non rinnovato per cui era ragionevole prevedere che il soggetto sarebbe stato in futuro difficilmente reperibile. Inoltre, le ricerche effettuate per rintracciarlo sono state minime e non si sono estese al campo internazionale nonostante vi fosse un collegamento della persona offesacon il paese di origine. 6.3 Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. Il motivo è analogo a quelli in precedenza proposti dai coimputati ricorrenti. La Corte territoriale ha utilizzato la sentenza definitiva resa in diverso procedimento penale a seguito di giudizio abbreviato e acquisita ai sensi dell’art.238 bis cod. proc. pen. (Imp. [OSCURATO:PERSONA]+23) ai fini della prova dei fatti in essa accertati anche nei confronti di soggetti che a quel processo furono estranei e quindi degli imputati di questo processo, ferma restando il libero convincimento del giudice. Siffatta valutazione contrasta con le indicazioni di questa Corte che in plurime pronunzie (Sez.3, n.33972/23; Sez.4, n.10103/23) ha chiarito che l’acquisizione di sentenze irrevocabili di diverso procedimento non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nella motivazione delle sentenze così acquisite, non vincolando il giudicante dell’utilizzo di quei contenuti a fini decisori. La Corte territoriale ha valorizzato ai fini decisori la sentenza irrevocabile richiamata e relativa al cd. filone bolognese della mafia [OSCURATO:PERSONA] e al contrario ha escluso rilevanza probatoriaad altre sentenze richiamate dalle difese ritenendole attinenti a gruppi diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione di cui al capo 1). Per ricondurre il sodalizio in esame all’associazione mafiosa ex art.416 bis cod. pen. occorre ricorrere a nozioni storicamente e sociologicamente determinate per non violare il principio di tassatività e tipicità (Sez.6, n.18125/19). Nel caso di specie si è di fronte ad un’associazione semplice: non vi è prova che il gruppo dei Vikingspossieda le caratteristiche di un’associazione ex art.416 bis cod. pen.;non risulta delineata e provata la forza di intimidazione del sodalizio con conseguente assoggettamento ed omertà che la sentenza impugnata ricava in maniera assertiva. 6.5. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’associazione mafiosa di cui all’art.416 bis cod. pen. L’origine e lo sviluppo del cultin esame è stato dimostrato attraverso il ricorso a fonti aperte in violazione delle indicazioni di questa Corte quanto all’utilizzo delle stesse(Sez.4, n.21310/22). La sentenzaimpugnata è contraddittoria laddove propone un’analogia con le mafie storiche per disegnare la struttura dell’organizzazione ma poi considera metodologicamente errato confrontare le caratteristiche dei Vikingscon le mafie storiche. Contraddittoria èaltresì l’interpretazione fornita quanto al versamento delle quote da parte degli affiliati; generico e indimostrato è il programma criminale, senza contare che l’unico imputato del presente processo accusato di sfruttamento della prostituzione (capo 13) è stato assolto da siffatta imputazione. Inrelazione alla contestazione di cui al capo 29) la difesa evidenzia in primo luogo la intervenuta riqualificazione nella ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 D.p.r.309/90 che è condotta che mal si concilia con un’associazione mafiosa dotata di grandi mezzi e risorse. Laritenuta mafiosità del cult [OSCURATO:PERSONA] è motivata in maniera contraddittoria e illogica e si fonda principalmente sulle risultanze della sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell’art.238 bis cod. proc. pen., mentre trascura una serie di risultanze dibattimentali favorevoli agli imputati (sugli scontri con altricult e sugli episodi in danno dei terzi). 7.[OSCURATO:PERSONA] imputati per la partecipazione al reato associativo di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen., nonché [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui al capo 29),riqualificati i fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 Dpr 309/90, con ricorso sottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolano cinquemotivi. 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla indeterminatezza del capo di imputazione. Il capo di imputazione utilizza lacunose formule di stile per descrivere la condotta attribuibile airicorrenti. A fronte di specifici rilievi sul punto, la sentenza impugnata non ha fornito risposta in violazione delle indicazioni giurisprudenziali fornite da questa Corte in punto di determinatezza del capo di imputazione. 7.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione di cui al capo 1) e dell’appartenenza dei ricorrenti alla stessa. Il motivo è analogo al terzo motivo proposto nell’interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, richiamando per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, assume come premessa implicita e non dimostrata che il sodalizio operante in Piemonte sia per definizione una realtà mafiosa in quanto collegato algruppo mafioso estero. La censura difensiva avanzata con gli atti di appello è stata male interpretata: non si è inteso affermare che la mafia etnica nigeriana non debba soggiacere alla regola astratta di cui all’art. 416 bis cod. pen. quanto piuttosto che per ricondurre il sodalizio in esame all’associazione mafiosa ex art.416 bis cod. pen. occorre ricorrere a nozioni storicamente e sociologicamente determinate per non violare il principio di tassatività e tipicità. Indimostrata la sussistenza di un programma criminale e la realizzazione di reati fine, circostanze ricavate unicamente dal richiamo alla sentenza irrevocabile acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen. laddove nel presente processo vi è un’unica contestazione di spaccio di lieve entità. Manca anche il requisito della segretezza, strutturale rispetto alle associazioni di cui all’art.416 bis cod. pen., dal momento che gli imputati utilizzavano i social network e pagine aperte. Egualmente indimostrati risultano essere gli scopi e le finalità illecite della cellula torinese e la riconducibilità di eventuali singoli episodi ad una iniziativa collettiva e non individuale. Infine, non risulta delineata e provata la forza di intimidazione del sodalizio con conseguente assoggettamento ed omertà che la sentenza impugnata ricava in maniera assertiva dal collegamento della comunità torinese con la casa madre nigeriana. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Corte territoriale fornisce una motivazione apparente in assenza di condotte allo stesso attribuibili e in assenza di reati fine. Con riferimento alla posizione diUzebor la Corte territoriale ha lamentato la genericità dell’appello in relazione al capo 1), ma ciò derivava dall’assoluta evanescenza della posizione dell’imputato rispetto all’associazione. 8.[OSCURATO:PERSONA] imputato per la partecipazione al reato associativo di cui all’art.416 bis comma 1 cod. pen. con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un unico motivo. 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del capo ascritto all’imputato. Per ricondurre il sodalizio in esame all’associazione mafiosa ex art.416 bis cod. pen. l’origine e lo sviluppo del cultin esame è stato dimostrato attraverso il ricorso a fonti aperte in violazione delle indicazioni di questa Corte quanto all’utilizzo delle stesse(Sez.2, n.4951/17). La sentenza è assertiva laddove ravvisa la sussistenza della forza di intimidazione dei Vikingitaliani unicamente nei collegamenti con la casa madre in [OSCURATO:PERSONA] discostandosi dalle indicazioni delle pronunzie di questa Corte di legittimità (Sez.6, n.14444/23) che richiedono un accertamento rigoroso della fama e del prestigio criminale in loco, della esteriorizzazione della capacità di intimidazione con conseguente assoggettamento del territorio. Non essendo esportabile alle mafie straniere lo statuto delle mafie storiche, la pronunzia impugnata risulta del tutto carente quanto alla individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compreso il requisito dell’omertà nel territorio torinese. 9.[OSCURATO:PERSONA] imputato per la partecipazione al reato associativo di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen. con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articola tremotivi. 9.1. Violazione di legge per inosservanza dell’art.178 lett. c) cod. proc. pen. Il motivo è analogo al primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L’esame dibattimentale dei testi di polizia giudiziaria Perelli, Coppola, Trapani e Marzocchi si è fondato principalmente sul contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini; tuttavia, al momento della escussione non era stata ancora depositata la perizia disposta dal Tribunale per la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate. Ne è derivata la nullità delle escussioni testimoniali per violazione del diritto di difesa, nullità eccepita dinanzi al Tribunale (ud.9 febbraio 2022) e nei motivi di appello, ma respinta con motivazioni non condivisibili. La Corte territoriale ha evidenziato che comunque alcuna violazione del diritto di difesa si sarebbe realizzato dal momento che le parti potevano avvalersi di consulenti tecnici con il patrocinio a spese dello Stato per selezionare il materiale probatorio da ascoltare e tradurre, non considerando tuttavia che anche in questo caso sarebbe stato necessario attendere gli esiti del lavoro effettuato dai consulenti di parte e che anche il collegio non avrebbe potuto conoscere il contenuto delle conversazioni tradotte. 9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. Il motivo è analogo a quelli in precedenza proposti da molti dei coimputati ricorrenti. La Corte territoriale ha utilizzato la sentenza definitiva resa in diverso procedimento penale a seguito di giudizio abbreviato e acquisita ai sensi dell’art.238 bis cod. proc. pen. (Imp. [OSCURATO:PERSONA]+23) ai fini della prova dei fatti in essa accertati anche nei confronti di soggetti che a quel processo furono estranei e quindi degli imputati di questo processo, ferma restando il libero convincimento del giudice. Ha operato numerosi riferimenti anche alla sentenza irrevocabile relativa al cd. filone bolognese definitiva con sentenza di questa Corte n.30563/23. Siffatta valutazione contrasta con le indicazioni di questa Corte che in plurime pronunzie (Sez.3, n.33972/23; Sez.4, n.10103/23) ha chiarito che l’acquisizione di sentenze irrevocabili di diverso procedimento non comporta alcun automatismo nel recepimentoe nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nella motivazione delle sentenze così acquisite, non vincolando il giudicante dell’utilizzo di quei contenuti a fini decisori. La Corte territoriale ha valorizzato ai fini decisori i seguenti elementi: abbigliamento riconoscibile e linguaggio codificato; organizzazione interna gerarchica;riti di affiliazione; riunioni; sanzioni per la inosservanza delle regole; programma dei cult [OSCURATO:PERSONA];forza di intimidazione e di omertà. Con riferimento a quest’ultimo elemento lo stesso è ricavato dal legame esistente con la casa madre nigerianae dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che tuttavia si riferiscono ad uno specifico episodio, senza che la Corte individui degli effettivi riscontri probatori proprio perché non si tratta di mafie storiche, ma di nuove mafie (Sez.6 n.18125/2019). Né possono essere valorizzati i singoli reati fine commessi sia perché riguardano quasi esclusivamente i coimputati che hanno definito la loro posizione con il giudizio abbreviato nel diverso processo; sia perché non risultano collegati con lo scopo unitario dell’associazione. Inconferente il richiamo all’introduzione nello stato nigeriano del reato di creazione o partecipazione a qualsiasi attività segreta dei cult. 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova rispetto alla posizione specifica del ricorrente. Gli unici elementi a carico dell’imputato sono costituiti da ambigue conversazioni telefoniche con un unico interlocutoreche dimostrano solo vicinanza con quest’ultimo e con un appartenente ai [OSCURATO:PERSONA]. La Corte travisando il dato probatorio ritiene che l’imputato abbia assunto la carica di Emeretus nell’agosto/settembre 2019 e valorizza un ulteriore episodio secondo cui l’imputato sarebbe intervenuto per dirimere un contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma solo per motivi personali e senza che sia emerso qualsivoglia altro contatto con altre persone coinvolte nell’indagine. Eguale travisamento si riscontra con riferimento ad una conversazione dalla quale la Corte territoriale avrebbe ricavato che l’imputato aveva impartito l’ordine ad un affiliato di convocarela maga per costringere alcune persone a pagare. 10.[OSCURATO:PERSONA] imputato per il reato associativo di cui al capo 1), riqualificato il suo contributo quale partecipe, nonché per il reato di cui agli artt. 56,629, 628 comma3 nn.1 e 3, 416 bis.1 cod. pen. contestato al capo 25) di tentata estorsione aggravata, con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico articolato motivo. 10.1.Vizio di motivazione in relazione ai reati ascritti ai capi 1) e 25). La censura difensiva in relazione al capo 1) non attiene alla sussistenza dell’associazione mafiosa quanto piuttosto alla partecipazione dell’imputato alla stessa. Il ricorrente è richiamato in soli due passaggi: lasua presenza alla riunione del 15 ottobre 2019 indetta per festeggiare l’anniversario della nascita della consorteria; l’assenza di finalità benefiche in tali contesti. Il teste di PG ha, tuttavia,riferito che si trattava di un autentico momento di festa; da una telefonata intercettata risulta che l’imputato non conoscesse neanche il luogo in cui questa festa si sarebbe svolta. La sentenza valorizza poi l’episodio della tentata estorsione di cui al capo 25) nel corso della quale l’imputato si sarebbe presentato come membro dei [OSCURATO:PERSONA], ma questo dato è riferito unicamente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA],soggetto ritenuto inattendibile dal giudice di primo grado nella misura in cui ha assolto l’imputato dal reato di rapina contestato unitamente all’estorsione. Non vi sono esaurienti risposte in ordine all’attendibilità della persona offesa e della moglie,teste de relato, Ibuzugbe . La Corte territoriale non ha poi risposto agli specifici rilievi contenuti nell’atto di appello che riguardavano il capo 1) e non solo il capo 25). In particolare, con l’atto di appello la difesa aveva fornito chiarimenti quanto alla partecipazione dell’imputato ai [OSCURATO:PERSONA] ma non in Italia; quanto alla risalenza all’anno 2018 di alcuni dei contatti valorizzati dal Tribunale, ma del tutto generici, con [OSCURATO:PERSONA]; quanto all’assenza di contatti con i soggetti coinvolti nelle indagini svolte da altre Procure italiane. A fronte degli specifici rilievi la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano nel loro complesso infondati. 1. Casi e limiti del ricorso per cassazione. In premessa è opportuno rammentare alcuni principi di diritto applicabili nella specie. 1.1. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo muniti di una autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. La Corte di cassazione è, pertanto, chiamata ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, unitaria e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla resistenza logica del ragionamento esposto. Al giudice di legittimità resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (in motivazione Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv.249651). Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv.279005). 1.2. L’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del“travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 –01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nelnucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendidella pronuncia impugnata. 1.3. Ancora sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessario ricordare, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti. Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di “integrazione”, nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante —sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata — in modo da evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner). Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). 1.4. Sono inammissibili tutti quei motivi impostati come se il giudizio di legittimità rappresentasse non uno strumento di controllo della coerenza logica dei ragionamenti decisori della Corte di appello, ma piuttosto una sorta di nuovo grado di giudizio destinato a revisionare il merito delle opzioni valutative adottate nel giudizio di secondo grado. Del pari inammissibili sono le doglianze che invocano il travisamento della prova senza rispettare oneri e limiti della tipologia di vizio dedotto. 2. Le questioni comuni. Riservando alla trattazione dei singoli ricorsi una più puntuale disamina dei motivi sviluppati da ciascun ricorrente, in questa sede si possono anticipare le censure comuni che non riescono a superare lo sbarramento del giudizio di legittimità. 2.1. La violazione dell’art.238 bis cod. proc. pen. 2.1.1. La Corte territoriale ha utilizzato la sentenza definitiva resa in diverso procedimento penale a seguito di giudizio abbreviato e acquisita ai sensi dell’art.238 bis cod. proc. pen. (Imp. [OSCURATO:PERSONA]+23) ai fini della prova dei fatti in essa accertati anche nei confronti di soggetti che a quel processo furono estranei e, quindi, degli imputati di questo processo, fermo restando il libero convincimento del giudice. Questa Corte in plurime pronunzie ha chiarito che nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063); così come l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 284130 -01). Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha correttamente applicato siffatte indicazioni (p.31 della sentenza impugnata; par. 10.3) valorizzando ai fini decisori la sentenza irrevocabile richiamata e relativa al cd. filone bolognese della mafia [OSCURATO:PERSONA] e , al contrario , ha escluso rilevanza probatoriaad altre sentenze richiamate dalle difese ritenendole attinenti a gruppi diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Ha inoltre richiamato lapronunzia di questa Corte (Sez. 6 n.30563 del 26 aprile 2023 Adeyemi+ altri, non mass .) che in motivazione si è così espressa: “[..]il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera i quali, pur senza assumere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, perseguano la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti ad una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione ed omertà delle vittime (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Rv. 280552; n. 43898del 2018, Rv. 274231; n. 35914 del 2001, Rv. 221245). In particolare, l'addebito di partecipazione ad una «associazione a delinquere di tipo mafioso...facente parte di un più ampio sodalizio radicato in [OSCURATO:PERSONA] e diffuso in diversi stati europei e extraeuropei», è stato riscontrato reputando che «il requisito implicito della fattispecie di associazione di stampo mafioso, generalmente indicato, sincopatamente, come controllo del territorio, è in realtà, e ovviamente, riferibile non già al controllo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o della aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento nel territorio». A tal fine, rileva come i «metodi tipicamente mafiosi e la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo» siano impiegati non già da «una mera 'setta' segreta, a struttura gerarchica e iniziatica», bensì da una vera e propria organizzazione dedita ad attività delittuose, avente come scopo quello di acquisire, ad esempio, il controllo su ogni forma di attività economica della comunità nigeriana in un determinata città italiana (così Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, n. m.)[..]” Lesentenze di merito si sono puntualmente attenute, nel valutare le diverse emergenze probatorie, alle superiori indicazioni di principio. In particolare, è stata messa in evidenza l'esistenza di una "articolazione locale della [OSCURATO:PERSONA]" di origine nigeriana e poi diffusa nel mondo, nel caso radicata nel territorio della provincia di Ferrara e zone contigue e destinata a replicare dal "cult" nigeriano la struttura gerarchica e paramilitare, la natura dei rapporti interni e le modalità operativa, trasfuse e diversamente declinate in ragione del diverso contesto socioeconomico di riferimento. Struttura, questa, destinata essenzialmente, ma non solo, ad agire in via di intimidazione e prevaricazione all'interno della comunità nigeriana insediatasi in quell'ambito territoriale, principale referente della modalità operativa che deriva dal sodalizio. La Corte territoriale harichiamato altresì la sentenza (Sez. 6, 19 settembre 2024 n.44355, non mass.) relativ a ai coimputati che hanno definito la loro posizione con ilgiudizio abbreviato dove si legge: “[..] La sentenza impugnata ha sviluppato una estesa argomentazione a sostegno della qualificazione come associazione per delinquere di stampo mafioso del gruppo in esame (p. 65-120): il ricorso a un linguaggio codificato secondo una terminologia segreta (p. 66-67); la rigida organizzazione sul territorio nazionale con una gerarchia piramidale, caratterizzata da una specifica individuazione dei ruoli (della quale la sentenza contiene una precisa cronistoria) e una correlata peculiare nomenclatura, con diverse articolazioni territoriali (p. 67-72); il collegamento con la casa-madre (la [OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA], della quale ha mutuato le regole di organizzazione e il potere evocativo di capacità di sopraffazione e dalla quale riceve riconoscimento, come desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni di alcuni soggetti minacciati (p. 72-73); l'esistenza di un programma criminale concernente lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di droga (p. 73-75); i peculiari (violenti) riti di affiliazione degli associati di sesso maschile (p. 75-78) e femminile (p. 78-81) e il successivo pagamento della quota associativa; l'interesse collettivo ai profitti provenienti dalle attività illecite (p. 89-94); le riunioni organizzative periodiche (p. 94-97). In particolare, la sentenza ha diffusamente analizzato i modi della intimidazione interna al gruppo con il ricorso alla violenza per imporre il rispetto delle regole, come desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate, riguardanti, in particolare il contributo alle spese legali degli altri associati (p. 81- 89). Circa la forza di intimidazione esterna al gruppo, la sentenza impugnata ha evidenziato: gli scontri con appartenenti a organizzazioni nigeriane (cult) avversarie delle quali sentenze definitive hanno riconosciuto il carattere mafioso (p. 97-103). Inoltre, la Corte di appello ha rimarcato le gravi aggressioni e intimidazioni (capi 3-4 e 7) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]— nigeriano che si oppose ai metodi usati dalla criminalità nigeriana (p. 103-105) e di [OSCURATO:PERSONA] (p . 105 - 106); le estorsioni e le rapine ai danni di connazionali nigeriani non affiliati (p. 106-107); la violenza contro donne nigeriane e le affiliazioni femminili forzate (p. 107-108); la condizione di assoggettamento e di omertà dei nigeriani di Torino (p. 109-115) espressasi con diversi episodi (p. 103-124): il tentato omicidio di Erhaborda parte di Odino , capo del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] , l'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] , la rapina e il pestaggi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], le aggressioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] le percosse a varie prostitute senza che qualche nigeriano intervenisse a soccorrere le vittime[..]”. 2.1.3.Nel caso in esame la sentenza irrevocabile utilizzata ai fini della prova della sussistenza dell’associazione mafiosa contestata è relativa alla medesima associazione avuto riguardo ai coimputati che hanno definito le loro posizioni attraverso una diversa scelta processuale. Sul punto questa Corte ha operato un’ulteriore specificazione nel senso che in tema di valutazione della prova, nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressoché identico in entrambi i procedimenti (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA]. 274753 -01); in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e cheil tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.g. in proc. Pesce e altri, Rv. 269039 ). Alla luce delle coordinate ermeneutiche sinora richiamate, la sentenza impugnata è immune dalle censure avanzate. Non solo la Corte territoriale ha correttamente utilizzato l’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile a carico dei coimputati in punto di sussistenza dell’associazione mafiosa nigeriana [OSCURATO:PERSONA] territorio torinese, ma ha fondato il giudizio di penale responsabilità quanto all’esistenza del gruppo criminale e alla partecipazione dei ricorrenti anche su ulteriori fonti di prova quali le intercettazionie le dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso. Il motivo risulta, dunque, infondato. 2.2. Le intercettazioni In relazione alle doglianze comuni contenute in alcuni motivi di ricorso volte a sindacare l’efficacia probatoria e il significato da attribuire alle conversazioni oggetto di captazione vanno richiamate le indicazioni costantemente fornite da questa Corte,secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; cfr. tra le più recenti Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, nella cui motivazione si sottolinea che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità). Così come la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Si rivelano, pertanto, inammissibili tutte quelle censure che mirano a sottoporre alla Corte una diversa lettura dei risultati delle intercettazioni. 2.3.La nullità per violazione dell’art. 178 lett. C) cod. proc. pen. Motivo comune di natura processualead alcuni dei ricorrenti èquello relativo alla nullità delle escussioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria , escussionefondata principalmente sul contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini e per le quali -al momento dell’esame - non era stata ancora depositata la perizia disposta dal Tribunale per la traduzione in lingua italiana. Siffatto motivo risulta manifestamente infondato atteso che l a Corte territorialerisponde adeguatamente alle censure avanzate ( cfr. p. 38 e ss. ; p. 8 5 e ss.). 2.3.1. La sentenza impugnata confuta una posizione minoritaria di questa Corte secondo cui la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, bensì affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20824 del 10/01/2013, P.g. in proc. Omoruyi e altro, Rv. 256496). Quindi richiama e condivide la posizione maggioritaria e costante secondo cui, i n tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep.2022, Schiariti, Rv. 282696). 2.3.2. La censura difensiva risulta altresì infondata alla luce delle ulteriori argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte territoriale chiarisce che già la sentenza di primo grado correttamente non aveva fondato la propria decisione sulle valutazioni espresse dagli operanti in merito al contenuto delle intercettazioni,in quanto gli elementi di prova possono trarsi solo dal contenuto delle captazioni e non (p.38) “[..] dalla valutazione delle stesse ad opera dei testi di polizia giudiziaria[..].” Evidenzia inoltre la contraddittorietà del motivo di appello come proposto dal momento che, se da un lato le difese invocano la inutilizzabilità/nullità delle dichiarazioni testimoniali per i motivi esposti, dall’altro ne valorizzano i contenuti in senso favorevole agli imputati traendone elementi di fatto che possono escludere la sussistenza dell’associazione o comunque la partecipazione dei ricorrenti alla stessa (p.38 e ss.). Il motivo è da considerarsi, dunque, manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni della sentenza impugnata. 2.4.La sussistenza del reato di cui al capo 1 ) : la mafia nigeriana. Ulteriore questione comune sottoposta a questa Corte ha per oggetto la sussistenza dell’associazione nigeriana. Il nucleo centrale della censura difensiva è il seguente: la mafia etnica nigeriana deve sì soggiacere alla regola astratta di cui all’art. 416 bis cod. pen., ma per ricondurre il sodalizio in esame a siffatta fattispecie legislativamente pervista è necessario ricorrere a nozioni storicamente e sociologicamente determinate per non violare il principio di tassatività e tipicità. Occorre dunque ravvisare nel caso concreto la sussistenza di un programma criminale e la realizzazione di reati fine; il requisito strutturale della segretezza; gli scopi e le finalità illecite della cellula torinese e la riconducibilità di eventuali singoli episodi ad una iniziativa collettiva e non individuale; la forza di intimidazione del sodalizio con conseguente assoggettamento ed omertà. 2.4.1. Questa Corte ha già avuto modo di confrontarsi con la sussistenza di associazioni a delinquere riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen. diverse dalle cd. mafie storiche italiane, qualificabili come “mafie straniere.” Si è al riguardo affermato che il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. è configurabile anche in relazione a associazioni a delinquere di origine straniera e a gruppi, composti da stranieri operanti nel territorio italiano e che, pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, mirano ad assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione disoggezione e omertà delle vittime (Sez. 6, n. 43898 del 08/06/2018, R., Rv. 274231; Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221245) perché il requisito implicito della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, generalmente indicato, in modo sincopato, come "controllo del territorio", va riferito non già al controllo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o dell’aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento nel territorio (Sez. 6, n. 24211 del 30/04/2019, Egharevba, non mass.; Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, Irorere, non mass.). Nel delineare le caratteristiche di siffatte associazioni, comunque riconducibili all’archetipo di cui all’art.416 bis cod. pen., la giurisprudenza ha ribadito che non è necessario che l'impiego della forza di intimidazione della associazione sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, bastandola prova di tale impiego con i fini criminali indicati dall'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442) accertati anche solo in un ambito territoriale o settoriale circoscritto (Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Fasciani, Rv. 271724; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271192),anche se la percezione della sua forza all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento (Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894). Quel che occorre è che il gruppo abbia conseguito fama criminale, autonoma e distinta da quelle personali dei singoli partecipi (così da conservarla anche nel caso in cui questi fossero resi innocui); abbia manifestato una concreta capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale così producendo un assoggettamento omertoso nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, in cui opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555), anche fruendo della fama criminale dell’associazione originaria e adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, con forme che non si consumino soltanto al suo interno (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913). 2.4.2. La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] operante in territorio torinese applicando correttamente le coordinate interpretative fornite da questa Corte e sin quiriportate. 2.4.2.1. Hadal punto di vista logico sistematico preliminarmente richiamato l’attenzione sulla significativa modifica normativa introdotta dalla legge 24 luglio 2008 n.135, che ha sostituito la originaria rubrica dell’art. 416 bis cod. pen. – “Associazioni di tipo mafioso” -con “Associazioni di tipo mafioso anche straniere.” L’ultimo comma dell’articolo specifica che le disposizioni in esso contenute si applicano anche “alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.” 2.4.2.2. Ha quindi valorizzatola pronunzia di questa Corte (Sez. 6 n. 30563 del 26 aprile 2023 Adeyemi+ altri, cit. nel par. 2.1.) che “[..] sia pur relativa ad un’articolazione bolognese del cult, è strettamente connessa a quella per cui si procede[..]”, come dimostra la circostanza che le conversazioni intercettate intercorse con molti degli imputati e dei coimputati separatamente giudicati fanno parte del presente processo. Si rileva quindi uno strettissimo legame genetico, investigativo, soggettivo e probatorio tra il cd. filone bolognese e quello cd. torinese oggetto della presente decisione (p. 33 e ss.) : i legami tra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il soggetto della sentenza irrevocabile richiamata Popori; il collegamento tra la violenta destituzione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la nomina di [OSCURATO:PERSONA](presente nel diverso processo) quale nuovo executional del deck di Padova; l’arresto di Popori n el febbraio 2019 e la sua sostituzione quale SK del Vaticanocon il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a seguito della formale cerimonia svoltasi a casa dello stesso Popori e alla quale hanno partecipato numerosi degli attuali ricorrenti. Il filone bolognese descritto nella sentenza irrevocabile si caratterizza per la sua struttura fortemente gerarchica e paramilitare con l’attribuzione di ruoli specifici, con il sovvenzionamento degli associati detenuti, con lo svolgimento di riunionicon cadenze temporali fisse con partecipazione obbligatoria e assenza sanzionata anche con pene corporali, con attività di violenza e di intimidazione forte sul territorio. 2.4.3. La corrispondenza dell’associazione in esame alle caratteristiche richieste per la configurabilità della mafia straniera nigeriana [OSCURATO:PERSONA] è ulteriormente riscontrata con motivazione immune da vizi logici attraverso il richiamoalla già citata sentenza irrevocabile dei coimputati che hanno concluso il processo attraverso l’opzione processuale del giudizio abbreviato (Sez.6,n.44355 del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]+23, cit.). Quanto all’efficacia probatoria dei contenuti di siffatta sentenza si richiamano le argomentazioni contenute nel par. 2.1. e la giurisprudenza ivi richiamata (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.g. in proc. Pesce e altri, cit.). Nel processo che ha visto condannati i coimputati partecipi della medesima associazione, la decisione ha enucleato gli indici di fatto inequivocabilmente rivelatori del gruppo criminale straniero mafioso: - il linguaggio codificato secondo terminologie segrete e convenzionali conosciute solo agli associati; -la rigida organizzazione piramidale con altrettanto rigida suddivisione dei ruoli individuati nelle diverse articolazioni territoriali; - il collegamento con la casa madre nigeriana ( [OSCURATO:PERSONA] - Catalina) della quale ha mutuato le regole organizzative e la capacità di sopraffazione e dalla quale riceve riconoscimento e legittimazione come risulta altresì dai contenuti delle numerose conversazioni utilizzate anche nella decisione impugnata (significativa la conv. n.14192 del 20 marzo 2019); -la sussistenza di un programma criminoso ben preciso volto principalmente al commercio di sostanza stupefacentee allo sfruttamento per la prostituzione di giovani donne; - i violenti riti di affiliazione per gli uomini e per le donne con il versamento di una quota associativa; -le riunioni periodiche e l’intimidazione esercitata all’interno del gruppo anche con il ricorso alla violenza. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione impugnata nella descrizione dell’associazione in esame – coincidente con quella oggetto di accertamento definitivo - ravvisa la rilevanza della forza di intimidazione esterna del deck torinese in alcuni elementi di fatto che non sono suscettibili di letture alternative ed in particolare gli scontri con appartenenti di altre organizzazioni nigeriane avversarie (di cui si è già riconosciuta la mafiosità con sentenze irrevocabili); le estorsioni e le rapine ai danni di nigeriani non affiliati; le violenze sulle donne e le affiliazioni femminili forzate; le gravi aggressioni ed intimidazioni ai danni del nigeriano [OSCURATO:PERSONA]; l’aggressione e i pestaggi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le percosse a varie prostitute nigeriane. Gli elementi rivelatori della mafia nigeriana [OSCURATO:PERSONA] sin qui elencati trovano perfetta corrispondenza nella sentenza impugnata allorquando la Corte territoriale ha individuato all’interno del ricco compendio probatorio le innumerevoli conversazioni e le dichiarazioni dei collaboratori che ne provano la esistenza(p.69 e ss.). 2.4.4. Ulteriore caratteristica del gruppo criminale in esame è che lo stesso si muove sfruttando quale schermo la esistenza di un’organizzazione ufficiale e apparentemente lecita ([OSCURATO:PERSONA]), spesso richiamata anche nei ricorsi dei difensori per fornire una diversa lettura degli accadimenti e ricondurre la condotta degli imputati ad attività benefica di volontariato per la comunità nigeriana in Italia, lettura in fatto e alternativa non ammissibile in questa sede. 3. Le pos izioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I ricorsi presentati nell’interesse diAmanchukwu [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel loro complesso infondati. 3.1.1. Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato per le argomentazioni contenute nel paragrafo 2.1. alle quali si rinvia integralmente. 3.1.2.Il secondo motivo comune di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata e con i principi fissati da questa Corte in tema di sindacato di legittimità secondo cui il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato -per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 -01). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata, rispondendo alle censure difensive già contenute nell’atto di appello e in questa sede riproposte c on motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria (p. 42e ss.) argomenta in ordine all ’ attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; correttamente esclude valore probatorio alle dichiarazioni testimoniali degli agenti di polizia giudiziaria nella parte in cui si limitano ad esprimere giudizi personali sul contenuto delle conversazioni; procede alla valutazione delle conversazioni utilizzate con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria e come tale non sindacabile in questa sede. Sul punto si rinvia a quanto già argomentatoin tema di valutazione delle intercettazioni. 3.1.3. Il terzo motivo comune di ricorso risulta infondato. Quanto alla sussistenza dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] contestata si rinvia alle argomentazioni di cui sopra. In relazione alla posizione dei singoli ricorrenti e alla loro appartenenza all’associazione, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],la censura propone una rivalutazione delle risultanze processuali e dellamotivazione, che però risulta immune da vizi:la Corte territoriale gli riconosce il ruolo di promotore e capo della cellula di vertice del sodalizio Vikingsin Italia, valorizzando numerose circostanze fattualiche emergono dalle plurime intercettazioni (p. 72 e ss.; significativa la conv. n.4840 del 14 agosto 2019) sia con riferimento al ruolo direttivo svolto in Italia sia con riferimento ai rapporti con la casa madre nigeriana (conv. n.41 del 17 dicembre 2018). La sentenza risponde all’ulteriore doglianza difensiva dell’assenza di contestazione di singoli reati fine: ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessidalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitariadegli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 -01). Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale fornisce una rispostapienamente esaustiva e aderente alla giurisprudenza di questa Corte al motivo già presentato nei medesimi termini con l’atto di appello (p.80 e ss.). Le argomentazioni sono tutt’altro che apparenti: l’imputato, come risulta dalle plurime e univoche conversazioni telefoniche, svolge nell’organizzazione il ruolo di SK(sailor keeper del Vaticano) in base alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] e del capo nigeriano Giwa, con compiti organizzativi di ammissione degli affiliati, di convocazione delle riunioni e di intrattenimento di rapporti con i decklocali. La Corte territoriale richiama in sentenza le indicazioni di questa Corte quanto alla qualifica di partecipe:la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi(Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). L’indicazione risulta perfettamente coerente con quanto affermato dalla successiva pronunzia delle Sezioni unite,secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Né la richiamata circostanza della breve durata dell’incarico (di alcuni mesi) può essere idonea a superare le argomentazioni sinora esposte dal momento che, come risulta dalla sentenza, l’attività dell’imputato si è interrotta unicamente perché lo stesso è stato tratto in arresto, circostanza inidonea a far ritenere cessato il rapporto associativo. 3.1.4. Il quarto motivo proposto nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato atteso che ripropone una rivalutazione delle argomentazioni di fatto utilizzate dalla sentenza per sostenere siffatta qualifica apicale: la posizione di capo promotore è ricavata nella sentenza impugnata da indici rivelatoriche - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - risultano inequivoci: non solo la riunione presso la sua abitazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] stato nominato executional del deck torinese, il suo interesse per le quote associative e il sostegno ai membri arrestati, ma anche i diretti rapporti con la casa madre nigeriana, l’assunzione di decisioni fondamentali per l’associazione torinese, l’assoluto timore e deferenza che anche gli altri affiliati nutrono per la sua persona. 3.1.5. Il quinto motivo proposto nell’interesse d el solo [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La sentenza di primo grado, dopo avere riconosciuto la qualifica di organizzatore all’imputato, nel motivare il trattamento sanzionatorio, si era limitata (p.320) a motivare la determinazione della pena come congrua ed equa, partendo dal minimo edittale di anni 12, diminuito di un terzo a seguito della concessione delle circostanze attenuantigeneriche. La sentenza impugnata, escludendo la qualifica di organizzatore e riconoscendo quella di mero partecipe, nella determinazione della pena non ha considerato il limite edittale di anni 10, ma se ne è lievemente discostata individuando quale pena base quella di anni 10 e mesi 6 di reclusione (successivamente ridotta ad anni 7 di reclusione in ragione delle già concesse circostanze attenuanti generiche) motivando siffatto modesto discostamento “[..]avuto riguardo ai sopra evidenziatiprofili relativi al livell o di inserimento nella struttura associativa[..]” (p.82); in particolare ha richiamato il rilievo del ruolo comunque ricoperto in ragione della natura dei suoi interessamenti in aspetti vitali per l’organizzazione. L’obbligo motivazionale risulta, dunque, perfettamente adempiuto. 4.La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta nel complesso infondato. 4.1.1. Il primo e il secondo motivo risultanoinfondati per le argomentazioni già sopra espostee a cui si rinvia. 4.1.2. Il terzo motivo risulta generico, nonché manifestamente infondato. L’art. 429 comma secondo cod. proc. pen. prevede quale ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio l’insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) ed f) e dunque l’indeterminatezza o l’insufficiente indicazione del fatto contestato. Tuttavia, il combinato disposto degli articoli 181, comma 3, e 491, comma 1, del codice di procedura penale individua con precisione il termine entro il quale può essere sollevata l’eventuale nullità relativa al decreto che dispone il giudizio. In particolare, l’art. 181, comma 3, stabilisce che tali nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, il quale dispone che le nullità indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 181 sono precluse qualora non vengano dedotte immediatamente dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, e devono essere decise senza indugio. Dall’analisi degli atti contenuti nel fascicolo, effettuata dal Collegio in relazione al dedotto error in procedendo (Sezioni Unite, sentenza n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che il ricorrente abbia tempestivamente eccepito l’indeterminatezza del capo di imputazione. A ciò si aggiunga che la censura appare estremamente generica e non fornisce indicazioni in ordine alla concreta violazione del diritto di difesa che sarebbe derivata da una contestazione asseritamente indeterminata. 4.1.3. Il quarto e il quinto motivo risultano infondati. Quanto alla sussistenza dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] contestata si rinvia alle argomentazioni già esposte nel paragrafo 2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, esente da vizi logico-giuridici, operata dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto all’imputato un ruolo apicale all’interno del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] operante in Italia, in qualità divice chairman del [OSCURATO:PERSONA] . Tale qualificazione è fondata su una pluralità di circostanze fattuali desunte dalle numerose intercettazioni (cfr. pagg. 77 e ss.; si segnala, in particolare, la conversazione n. 90 del 23 ottobre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] lo definisce “suo braccio destro”), che attestano l’effettivo e continuativo esercizio di funzioni direttive sul territorio nazionale, nonché la rilevanza delle decisioni da lui assunte sia nella contrapposizione con culti antagonisti (conversazione n. 1211 del 26 marzo 2019), sia nei conflitti interni tra affiliati (progressivo n. 103 del 16 febbraio 2019). La sentenza affronta altresì l’ulteriore doglianza difensiva relativa alla mancata contestazione di singoli reati-fine, evidenziando come, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, né l’investitura formale né la commissione di reati-fine funzionali agli scopi perseguiti dal sodalizio costituiscano elementi indefettibili. Ciò che rileva, infatti, è la stabile e organica compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo dell’associazione, da valutarsi attraverso una lettura unitaria –e non atomistica – degli elementi sintomatici del ruolo dinamico da questi svolto all’interno della struttura, emergenti anche da significativifacta concludentia (Sez. V, n. 32020 del 16 marzo 2018, Capraro, Rv. 273571 -01). 5.La posizione di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta nel complesso infondato. 5.1.1. Il primo e il secondo motivo risultanoinfondato per le argomentazioni già sopra esposte(trattando i temi comuni a tutti i ricorsi) e alle quali si rinvia. 5.1.2. Il terzo motivo risulta generico, nonché manifestamente infondato. L’art. 429, comma 2, del codice di procedura penale contempla, quale causa di nullità del decreto che dispone il giudizio, l’insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) ed f), e dunque l’indeterminatezza ovvero la carente descrizione del fatto contestato. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 181, comma 3, e 491, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il termine entro il quale tale nullità deve essere eccepita. In particolare, l’art. 181, comma 3, prevede che le nullità concernenti il decreto che disponeil giudizio debbano essere sollevate entro il termine indicato dall’art. 491, comma 1, il quale dispone che le nullità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 181 sono precluse se non dedotte immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti, e devono essere decise senza indugio. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo, effettuato dal Collegio in relazione al dedottoerror in procedendo (Sez. U., n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che il ricorrente abbia tempestivamente eccepito l’indeterminatezza del capo di imputazione. A ciò si aggiunga che la censura si presenta in termini estremamente generici, non offrendo alcuna indicazione concreta circa la lesione del diritto di difesa che sarebbe derivata dalla presunta indeterminatezza della contestazione. 5.1.3. Il quarto e il quinto motivo risultano infondati. Quanto alla sussistenza dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] contestata si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo 2). Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, immune da vizi logico-giuridici, operata dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto all’imputato un ruolo apicale all’interno del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] operante in Italia, in qualità didockman (tesoriere) del [OSCURATO:PERSONA] . Tale qualificazione si fonda su una pluralità di circostanze fattuali desunte dalle intercettazioni (cfr. pagg. 78 e ss.), tra cui si segnala la conversazione n. 2750 del 3agosto 2019, che evidenzia il contributo dell’imputato alla costituzione deldeck torinese, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo rivestito in Italia si caratterizza per continuità ed effettività, come dimostrato dal suo coinvolgimento nella gestione delle spese legali da destinare agli affiliati detenuti (conv. n. 139 dell’8 ottobre 2019), nonché dalla partecipazione ai momenti più significativi della vita associativa (prog. n. 25742 del 30 giugno 2019), circostanze ulteriormente corroborate da materiale fotografico che lo ritrae accanto ai vertici del sodalizio. La sentenza affronta altresì l’ulteriore doglianza difensiva concernente la mancata contestazione di singoli reati-fine, evidenziando come, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, né l’investitura formale né la commissione di reati-fine funzionali agli scopi perseguiti dal sodalizio costituiscano elementi indefettibili. Ciò che assume rilievo è, infatti, la stabile e organica compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo dell’associazione, da valutarsi attraverso una lettura unitaria –e non atomistica – degli elementi sintomatici del ruolo dinamico da questi svolto all’interno della struttura, emergenti anche da significativifacta concludentia (Sez. 5, n. 32020 del 16 marzo 2018, Capraro, Rv. 273571). 6.Le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6.1. I ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] risultano nel complesso infondati. 6.1.1. Il primo motivo comune risulta manifestamente infondato per le argomentazioni già esposte,a cui si rinvia. 6.1.2. Il secondo motivo comune risulta manifestamente infondato. Il Tribunale ha proceduto all’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] e di un verbale di identificazione fotografica, in ragione dell’impossibilità sopravvenuta di procedere alla loro rinnovazione. Tali atti si riferiscono a un episodio di rapina per il quale è stato condannato, con separato giudizio abbreviato, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’imputazione di cui al capo 5), che non coinvolge alcuno degli odierni ricorrenti. L’episodio è comunque oggetto di valutazione nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 58 e ss.; par. 10.7.3.3.), unitamente ad altre condotte attribuite ai coimputati che hanno definito la propria posizione mediante il rito abbreviato, al fine di offrire una rappresentazione più completa della struttura associativa e delle molteplici condotte penalmente rilevanti poste in essere dagli aderenti al sodalizio. Il motivo di ricorso, per come formulato, risulta tuttavia generico, prescindendo dalla questione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in quanto non chiarisce quale sia la concreta rilevanza probatoria delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. rispetto alla posizione degli imputati. L’episodio, infatti, è richiamato tra le condotte di aggressione nei confronti di terzi, ma non risulta idoneo a incidere sulla responsabilità dei ricorrenti. 6.1.3. Il terzo motivo comune risulta infondato per le argomentazioni già espostee a cui si rinvia. 6.1.4. Il quarto e il quinto motivo comuni risultano infondati. Quanto alla sussistenza dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] contestata si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo 2). Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura si presenta in termini marcatamente generici, concentrando i rilievi principalmente sull’asserita insussistenza dell’associazione, ma proponendo, anche in tal caso, una rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, immune da vizi logico-giuridici, fornita dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha riconosciuto all’imputato il ruolo di partecipe del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] operante in Italia, in qualità diemeretus del gruppo, dopo essersi allontanato dal deck di Padova, all’interno del quale aveva ricoperto la carica diexecutional. Tale qualificazione si fonda su una pluralità di circostanze fattuali desunte dalle intercettazioni (cfr. pagg. 88 e ss.; si segnalano, in particolare, le conversazioni n. 13347, 16653 e 16570 dei mesi di marzo e aprile 2019), che lo vedono coinvolto nelle riunioni più rilevanti del gruppo, alla presenza dei vertici, nonché in costante contatto con gli appartenenti ai livelli superiori dell’associazione (conv. n. 29960 del 5 agosto 2019), con modalità continuative ed effettive. Le risultanze processuali derivanti dalle intercettazioni trovano ulteriore conferma negli esiti di un controllo di polizia e nelle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale, in sede di esame, ha affermato di far parte del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] sin dal periodo in cui risiedeva in [OSCURATO:PERSONA]. Considerazioni analoghe valgono per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha riconosciuto all’imputato il ruolo di partecipe del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] in Italia, attribuendogli l’assunzione di numerose cariche interne. Tale qualificazione è fondata su una pluralità di elementi fattuali, tra cui le intercettazioni (cfr. pagg. 90 e ss.; si segnala in particolare la conversazione n. 9247 del 15 febbraio 2019), che lo vedono coinvolto nei momenti di maggiore tensione e conflittualità del gruppo con soggetti esterni. Appaiono, infine, generiche tutte le ulteriori censure contenute nell’ultimo motivo di ricorso, in quanto non chiariscono quale sia la concreta rilevanza degli episodi genericamente richiamati, che non coinvolgono direttamente i due ricorrenti, ai fini dell’esclusione della loro responsabilità penale. Peraltro, va considerato che entrambi rispondono anche del reato di cui al capo 29), sebbene i fatti siano stati riqualificati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990. 7.Le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 7.1. I ricorsi presentati nell’interesse diUzebor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano nel complesso infondati. 7.1.1. Il primo motivo comune di ricorso si presenta generico e manifestamente infondato. L’art. 429, comma 2, cod. proc. pen. contempla, quale causa di nullità del decreto che dispone il giudizio, l’insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) ed f), e dunque l’indeterminatezza ovvero la carente descrizione del fatto contestato. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 181, comma 3, e 491, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il termine entro il quale tale nullità deve essere eccepita. In particolare, l’art. 181, comma 3, prevede che le nullità concernenti il decreto che disponeil giudizio debbano essere sollevate entro il termine indicato dall’art. 491, comma 1, il quale dispone che le nullità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 181 sono precluse qualora non siano dedotte immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti, e devono essere decise senza indugio. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo, effettuato dal Collegio in relazione al dedottoerror in procedendo (Sez. U., n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), non risulta che il ricorrente abbia tempestivamente eccepito l’indeterminatezza del capo di imputazione. A ciò si aggiunga che la censura si presenta in termini estremamente generici, non offrendo alcuna indicazione concreta circa la lesione del diritto di difesa che sarebbe derivata dalla presunta indeterminatezza della contestazione. 7.1.2.Il secondo motivo comune risulta parimenti infondato. Quanto alla sussistenza dell’associazione denominataVikings, si rinvia alle argomentazioni già esposte al paragrafo 2.4. Con riferimento alla posizione diOdiamhenhi [OSCURATO:PERSONA], la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, immune da vizi logico-giuridici, operata dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto all’imputato il ruolo di partecipe del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] operante in Italia, in qualità diemeritus del [OSCURATO:PERSONA] . Tale qualificazione si fonda su una pluralità di circostanze fattuali desunte dalle intercettazioni (cfr. pagg. 84 e ss.; si segnala in particolare la conversazione n. 14192 del 20 marzo 2019), che attestano i contatti con i vertici dell’associazione e i consigli impartiti all’executionalcirca l’organizzazione di riunioni e la raccolta di fondi per la cassa del sodalizio. Egualmente rilevante è la conversazione n. 320 del 23 agosto 2019, nella quale l’imputato rivela di essere stato il fondatore deldeck di Bergamo, confermando così il ruolo determinante svolto in Italia con continuità ed effettività. Con riferimento alla posizione diUzebor [OSCURATO:PERSONA], la doglianza risulta manifestamente infondata. Sul punto, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 95) è corretta, avendo dichiarato l’inammissibilità del motivo in quanto tardivamente proposto. Non può, infatti, trovare applicazione nel caso di specie la disciplina dell’estensione dell’impugnazione prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., la quale presuppone la natura oggettiva del motivo, con esclusione dei profili personali (come chiarito da Sez. 2 , n. 34126 del 5 giugno 2024,Proc. Gen. c. Marincola, Rv. 286921 – 08 ) . 8.La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il ricorso presentato nell’interesse diPaul [OSCURATO:PERSONA] risulta nel complesso infondato. 8.1.1. Quanto alla sussistenza dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] contestata si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo 2). Con riferimento alla posizione diPaul [OSCURATO:PERSONA], la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, immune da vizi logico-giuridici, operata dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto all’imputato il ruolo di partecipe del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] operante in Italia. In particolare, gli è stato attribuito il ruolo diisman (consigliere) del [OSCURATO:PERSONA] la reggenza di [OSCURATO:PERSONA] , nonché quello di arkman (vice dell’executional) nel periodo in cui lareggenza è stata assunta da [OSCURATO:PERSONA]. Tale qualificazione si fonda su una pluralità di circostanze fattuali desunte dalle intercettazioni (cfr. pagg. 91 e ss.), tra cui si segnala la conversazione n. 1120 del 21 ottobre 2018, che evidenzia il ruolo determinante svolto dall’imputato sul territorio nazionale con modalità continuative ed effettive, sia attraverso la partecipazione alle riunioni di rilievo per le scelte operative del gruppo, sia mediante il coinvolgimento nei momenti più significativi della vita associativa. 9. La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta nel complesso infondato. 9.1.1. Il primo e il secondo motivo risultanomanifestamente infondati per le argomentazioni già esposte nel paragrafo 2)a cui si rinvia. 9.1.2. Il terzo motivo, articolato in plurime censure, risulta nel suo complesso infondato. Quanto alla sussistenza dell’associazione denominataVikings, si rinvia alle argomentazioni già esposte al paragrafo 2. In ordine al dedotto travisamento della prova, la censura risulta manifestamente infondata, potendosi rinviare, per le relative motivazioni, al paragrafo 1.1.1., concernente il vizio di contraddittorietà processuale. Con riferimento alla posizione diOkonji [OSCURATO:PERSONA], la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, immune da vizi logico-giuridici, operata dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto all’imputato il ruolo di vertice del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] operante in Italia, in qualità diemeritus del [OSCURATO:PERSONA] . Tale qualificazione si fonda su una pluralità di circostanze fattuali desunte dalle intercettazioni (cfr. pagg. 92 e ss.; si segnala in particolare la conversazione n. 2868 del 13 settembre 2019), che evidenziano il ruolo determinante svolto dall’imputato sul territorio nazionale con modalità continuative ed effettive, sia per garantire la continuità della leadership del gruppo torinese a seguito dello scontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del ferimento di quest’ultimo, sia attraverso la partecipazione ai momenti più significativi della vita associativa. Le ulteriori doglianze difensive risultano adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata mediante argomentazioni in fatto esenti da vizi logico- giuridici. 9.La posizione di E nehikhare [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] infondato. 9.1.L’unico motivo articolato in una duplice censura risulta infondato. Il ricorrente non contesta la sussistenza dell’associazioneVikings, ma piuttosto la propria partecipazione all’associazione di cui al capo 1), a seguito della riqualificazione del suo ruolo in quello di partecipe, nonché il giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, 628 comma 3 nn.1 e 3, 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 25), relativo a tentata estorsione aggravata. 9.2.In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe all’associazione di cui al capo 1), la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e dell’interpretazione, immune da vizi logico-giuridici, fornita dalla Corte territoriale, che ha riconosciuto all’imputato il ruolo di partecipe del sodalizioVikings operante in Italia, valorizzando una pluralità di circostanze fattuali emergenti dalle intercettazioni e dalla partecipazione all’episodio estorsivo (cfr. pagg. 96 e ss.). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ruolo di partecipe non si fonda esclusivamente sulla commissione del reato-fine dell’estorsione aggravata (capo 25), come meglio si dirà infra. La Corte territoriale ha, infatti, valorizzato i contatti telefonici dell’imputato con altri appartenenti al sodalizio, in particolare conAslem Alex sin dal settembre 2018 (conv. n. 1647 del 3 settembre 2018), nel corso della quale l’imputato riferiva al proprio interlocutore (che lo appellavaexecutional) di aver parlato con l’executional [OSCURATO:PERSONA] , rimproverandolo aspramente per la sua incapacità nell’esercizio del ruolo assegnatogli. A ciò si aggiungono i contatti con [OSCURATO:PERSONA] , nominatopilot del [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2020 (conv. n. 13182 del 2 febbraio 2020), nonché la sicura partecipazione dell’imputato – accertata tramite servizio di osservazione –alla riunione del gruppo tenutasi il 15 ottobre 2019. La difesa ha eccepito che il teste di polizia giudiziariaavrebbe percepito tale riunione come un momento conviviale e non come sede decisionale dell’associazione; tale obiezione è stata tuttavia confutata dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente evidenziato l’assenza di valenza probatoria nel giudizio personale espresso dal teste. Le risultanze delle intercettazioni e dei servizi di osservazione risultano ulteriormente rafforzate, sotto il profilo probatorio, dalla condotta estorsiva, non solo in quanto il reato-fine costituisce manifestazione del contributo associativo, ma anche perché, nel corso dell’azione estorsiva, l’imputato si è presentato alla persona offesa come appartenente alla comunitàVikings. Le argomentazioni della Corte territoriale risultano perfettamente coerenti con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo – per le specifiche caratteristiche del caso concreto – ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore dell’associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889). 9.3.Con riferimento all’ulteriore doglianza relativa al reato di cui agli artt. 56, 629, 628 comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 25), relativo a tentata estorsione aggravata, la censura si presenta meramente reiterativa del motivo di appello, al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e adeguata risposta. Le argomentazioni concernenti l’attendibilità della persona offesa risultano immuni da vizi, avendo la sentenza impugnata confutato puntualmente tutti i rilievi difensivi sul punto: • l’assoluzione dell’imputato dal distinto reato di rapina, contestato unitamente all’estorsione, non è stata determinata da una ritenuta inattendibilità della persona offesa, bensì dall’incertezza circa l’ammontare della somma sottratta e dall’emersione, nel corso del dibattimento, di un prestito precedentemente concesso dall’imputato alla moglie della persona offesa; • è da ritenersi comprensibile e verosimile che la persona offesa si sia recata al pronto soccorso per medicare la ferita solo alcune ore dopo l’accaduto, e non nell’immediatezza, in considerazione della mo