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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 16911/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente Rep.

ORDINANZA C.C. 01.02.22 Sul regolamento di competenza proposto di ufficio dal Tribunale di Messina, nel procedimento per autofallimento iscritto al n. 96/2021 registro prefallimentare promosso da [OSCURATO:SOCIETA].; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Patti; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile - ufficio fallimenti, ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza, emessa in data 08.04.2021, con la quale il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza a favore del tribunale messinese in ordine alla procedura prefallimentare avviata con istanza di autofallimento dalla Farch s.r.I., sul presupposto che la società fino al 19 maggio 2020 aveva avuto sede legale nel circondario di Messina, trasferendola solo nell'anno precedente in quello di Catania; faceva dunque esplicito richiamo all'art. 9 co.2 I.fall., ai sensi del quale il cambio di sede legale effettuato nell'anno antecedente all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini dell'individuazione del tribunale competente; il Tribunale di Messina ha invece rilevato che, condivisa l'analisi del Tribunale di Catania sull'operatività dell'art.9 co.2 I.fall., quest'ultimo è però caduto in errore, essendo la precedente sede della [OSCURATO:SOCIETA]. più precisamente a [OSCURATO:PERSONA], Comune in provincia di Messina ma rientrante nel circondario del Tribunale di Patti; ha sollevato dunque conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art.45 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che, in ipotesi di trasferimento della sede legale di una società nell'anno antecedente all'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, "la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia". (Cass. n. 22389/2021);in tale ipotesi infatti si applica la disciplina di cui all'art.9 co.2 I.fall. così come sostituito dall'art.7 d.lgs.5/2006 che, secondo altro recente indirizzo di questa Corte, va rigorosamente considerata una presunzione juris et de jure, pertanto non suscettibile di prova contraria e inderogabile, in ordine alla competenza per la dichiarazione di fallimento (così anche Cass. n.2337/2020, n.19797/2015; n.18238/2013).

Tutto ciò premesso, appaiono condivisibili tanto la dichiarazione del Tribunale di Catania in ordine alla propria incompetenza, quanto i doverosi rilievi correttivi segnalati dal Tribunale di Messina, trovandosi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in un differente circondario.

Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Patti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Patti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01 febbraio 2022.

Il Presidente acinto Piso c2c---2,11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Rep. ORDINANZA C.C. 01.02.22 Sul regolamento di competenza proposto di ufficio dal Tribunale di Messina, nel procedimento per autofallimento iscritto al n. 96/2021 registro prefallimentare promosso da [OSCURATO:SOCIETA].; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Patti; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile - ufficio fallimenti, ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza, emessa in data 08.04.2021, con la quale il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza a favore del tribunale messinese in ordine alla procedura prefallimentare avviata con istanza di autofallimento dalla Farch s.r.I., sul presupposto che la società fino al 19 maggio 2020 aveva avuto sede legale nel circondario di Messina, trasferendola solo nell'anno precedente in quello di Catania; faceva dunque esplicito richiamo all'art. 9 co.2 I.fall., ai sensi del quale il cambio di sede legale effettuato nell'anno antecedente all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini dell'individuazione del tribunale competente; il Tribunale di Messina ha invece rilevato che, condivisa l'analisi del Tribunale di Catania sull'operatività dell'art.9 co.2 I.fall., quest'ultimo è però caduto in errore, essendo la precedente sede della [OSCURATO:SOCIETA]. più precisamente a [OSCURATO:PERSONA], Comune in provincia di Messina ma rientrante nel circondario del Tribunale di Patti; ha sollevato dunque conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art.45 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che, in ipotesi di trasferimento della sede legale di una società nell'anno antecedente all'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, "la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia". (Cass. n. 22389/2021);in tale ipotesi infatti si applica la disciplina di cui all'art.9 co.2 I.fall. così come sostituito dall'art.7 d.lgs.5/2006 che, secondo altro recente indirizzo di questa Corte, va rigorosamente considerata una presunzione juris et de jure, pertanto non suscettibile di prova contraria e inderogabile, in ordine alla competenza per la dichiarazione di fallimento (così anche Cass. n.2337/2020, n.19797/2015; n.18238/2013). Tutto ciò premesso, appaiono condivisibili tanto la dichiarazione del Tribunale di Catania in ordine alla propria incompetenza, quanto i doverosi rilievi correttivi segnalati dal Tribunale di Messina, trovandosi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in un differente circondario. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Patti. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Patti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01 febbraio 2022. Il Presidente acinto Piso c2c---2,11
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