CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 15932/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 della Corte d’appello di Milano,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato inudienza, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 02/10/2025, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Milano del 04/10/2024, che aveva condannato alla pena di mesi cinque diarresto ed euro 2.800,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli articoli 256, comma 1,lettera a), e 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, commessi tra il 13 e il 29/11/2019.2. Avverso tale provvedimento ricorre lo [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia.Lamenta, in particolare, violazione di legge in relazione all’articolo 591, in riferimentoalla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.L’inammissibilità è una questione preliminare che precede l’esame dei motivi di ricorso.Ciononostante, la Corte territoriale ha deciso ai sensi del comma 4 della disposizioneinvocata e ha utilizzato 60 giorni per il deposito della motivazione, elemento in palesecontrasto con la valutazione meramente preliminare delle cause di inammissibilità.Il ricorrente evidenzia che, se l’appello fosse stato ammissibile, il reato sarebbe statodichiarato prescritto.Pertanto, la riconduzione della inammissibilità al comma 1-bis dell’art. 581 c.p.p. è statoun mero espediente per non dichiarare la prescrizione dei reati, anche perché, nell’atto diappello, le ragioni di fatto e di diritto a contestazione della prima sentenza erano stateesplicitate chiaramente.Erano state evidenziate le contraddizioni della prima sentenza in relazione alledichiarazioni del teste Frisoli, circa l’identificazione dell’odierno ricorrente come il soggettoche guidava il furgone, si era sottolineata l’incertezza sulla targa del veicolo e si eraevidenziato il mancato accertamento sull’effettivo svolgimento dell’attività di ortofrutta daparte dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Preliminarmente va evidenziato che al caso di specie, come correttamenteevidenziato alle pagine 9-10 della pronuncia gravata, è applicabile l’art. 159 cod. pen., comemodificato per effetto della c.d. “Legge Orlando”, alla luce di quanto stabilito dalle SezioniUnite di questa Corte (Sez. U., n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti; Sez. 4, n. 566 del13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez.4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024,Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724– 01), le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017».Trovava quindi applicazione la disciplina dell’articolo 159, secondo comma, n. 1), cod.pen., nel testo allora vigente, a mente del quale la prescrizione era sospesa «dal termineprevisto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazionedella sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino allapronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per untempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».Nel caso di specie, i reati sono contestati al [OSCURATO:PERSONA] come commessi tra il 13 e il29/11/2019, con prescrizione massima cadente con i corrispondenti giorni del 2024.La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 4 ottobre 2024, con termine ordinariodi giorni 15 per il deposito della motivazione (che quindi cadeva con il giorno 19 ottobre2024).Il dispositivo della sentenza di appello è stato pronunciato in data 2 ottobre 2025, percui tra la prima e la seconda data sono intercorsi complessivi mesi 11 e giorni 13.Pertanto, aggiungendo tale periodo al termine massimo di prescrizione ordinario, i reatisi sarebbero prescritti solo tra il 26 ottobre e il 12 novembre 2025, ossia in epoca successivaalla lettura del dispositivo della sentenza di appello.Va quindi decisamente respinta la doglianza difensiva che taccia la pronuncia diinammissibilità come mero «espediente» per non dichiarare la prescrizione del reato.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia poi che la sentenza di appello è stata pronunciata il 4 e depositatail 10 ottobre 2025, ossia nei termini di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., per cui laprescrizione ha ricominciato a decorrere in data 19 ottobre 2025 e la prescrizione maturerà,quale termine finale massimo del presente grado di giudizio, il 19 aprile 2027.3. Tanto premesso, il ricorso è privo di pregio.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno svolgere talune preliminari considerazioni riguardo iparametri di delibazione dell’ammissibilità dell’atto di appello, posto che la materia delleimpugnazioni costituisce uno degli ambiti sui quali la l. 23 giugno 2017, n. 103, ha piùprofondamente inciso.L’articolo 581 cod. proc. pen. impone il principio di specificità intrinseca ed estrinsecadell’impugnazione, stabilendo che l’atto di impugnazione deve indicare «i motividell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggonole richieste di riforma del provvedimento impugnato».Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01;Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi diimpugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca»quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a caricodell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sonostate esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non puòignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamenteindeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appellifondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto(ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero sugeneriche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmentecoincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv.261094).Quanto in particolare alla categoria della genericità «estrinseca», questa Corte haanche precisato (Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino, Rv. 280077 – 01, nonmassimata sul punto) che «la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzatanon solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità».Tale previsione deve essere necessariamente posta in correlazione con l’art. 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il quale prevede, nell’attuale formulazione, che lasentenza debba contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui ladecisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione dellaprova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili leprove contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che siriferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alladeterminazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533, e dellamisura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento deifatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali».Attraverso tale norma, il legislatore ha così puntualizzato gli elementi fino a quelmomento non esplicitamente richiesti dalla legge, al fine di riempire di contenuto l’obbligo dimotivazione della sentenza attraverso l’esplicitazione del percorso logico che deve essereseguito dal giudice.La riforma del 2017 ha così costruito un «modello legale di motivazione che rendessemaggiormente esplicita la parte giustificativa della sentenza, ponendosi questa qualeeffettivo paradigma devolutivo al quale commisurare la facoltà di impugnazione delle parti e ipoteri di cognizione dell’organo ad quem, nel senso che la piattaforma decisionale deveessere chiara perché è su questa che si circoscrive la devoluzione al giudice d’appello»(Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778 – 01).La specificità dei motivi di impugnazione deve quindi essere parametrata al grado dispecificità della sentenza impugnata.5. Per quanto in particolare riguarda il giudizio di appello, questa Corte ritiene (Sez. 4,n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01) che il giudice di secondo grado, a seguitodella riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, puòdichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità,ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nellasentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anchemanifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare lasentenza di primo grado (in applicazione del principio la Corte, rilevandone lacontraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibilel’appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma dellasentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).Si è ulteriormente specificato che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilitàdell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità «intrinseca», ossia si limitinoa lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguitanella decisione impugnata, o di specificità «estrinseca», ossia non siano correlati alle ragionispese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti «inidonei, anchemanifestamente, a confutare l’apparato motivazionale» (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025,Jebali, Rv. 288005 - 01).Ai fini della valutazione, non vi è dubbio che assuma particolare rilevanza, in primoluogo, il raffronto tra atto di appello e capi e punti della sentenza impugnata, operazione«funzionale a qualificare — in punto di ammissibilità - l’atto di impugnazione delimitandonecon precisione l’oggetto, in modo che sia lo stesso impugnante a circoscrivere gli esatticonfini del gravame al fine di scongiurare impugnazioni generiche o dilatorie» (V. SS. UU.,17 ottobre 2016, n. 10251, Rv. 235699; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, citata).A tal proposito, la nozione di «capo» della sentenza «è riferita soprattutto alla sentenzaplurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico processo dell’esercizio di piùazioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei qualiinerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisioneemessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato».Il concetto di «punto» della decisione, invece, ha una portata più ristretta,riguardando «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie perottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituisconopunti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascunastatuizione».Pertanto, «se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, ipunti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.,coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio suciascun reato e dunque, in primo luogo, all’accertamento della responsabilità ed alladeterminazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza»(Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep.2007, Michaeler, Rv. 235700).6. Secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata (tra tutte, Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01, cit.), resta invece fuori dall’areadell’inammissibilità in grado di appello la verifica sulla «manifesta infondatezza» dei motivi,che non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice di secondacura, il quale può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi di appello difettino dispecificità e quindi quando non siano affatto argomentati (genericità intrinseca) o quandonon affrontino il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmenteimpugnati, oppure ancora lo contestino solo apparentemente (genericità estrinseca) e nonquando, diversamente, non siano ritenuti idonei, ancorché manifestamente, a confutarnel’apparato motivazionale.Sul punto non può non evidenziarsi, in uno con la migliore dottrina, che la distinzione trala «manifesta infondatezza» e la «genericità estrinseca» dei motivi di appello rappresentaper l’esegeta un «insidioso crinale», ossia una operazione ermeneutica non semplice e dalleconseguenze potenzialmente gravi per l’appellante (per un caso in cui questa Corte haritenuto i motivi di appello infondati ma non generici, v. Sez. 4, n. 40209 del 18/11/2025,Pietralunga, n.m.).Sul punto, questa Corte ha affermato che, con particolare riguardo alla c.d. specificitàestrinseca, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il puntodella pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicandole ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudicedell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il propriosindacato di merito; ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi inanalitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendol'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invecel'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 2, n.5202 del 12/12/2024, dep. 2025, Essadmy, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021,Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez.3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, Rv. 275841 – 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene in proposito che il punto di partenza non può che essere costituitodall’attuale tenore letterale dell’articolo 581 cod. proc. pen., come modificato dalla c.d.«legge Orlando», il quale oggi postula, a pena di inammissibilità, di indicare non solo leragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda l’impugnazione, ma anche i «capi» o i«punti» della decisione ai quali essa si riferisce, le «prove» delle quali si deducel’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, le «richieste, ancheistruttorie» e i «motivi», mentre l’art. 581 c.p.p., anche dopo la modifica normativa, noncircoscrive i vizi deducibili in sede di appello, contrariamente a quanto previsto per il giudiziodi legittimità.Ove, pertanto, gli elementi contenuti nel novellato articolo 581 manchino,l’impugnazione dovrà dirsi «generica», mentre ove risultino presenti dovrà dirsi «infondata».La linea di confine più scivolosa è tuttavia costituita dall’ipotesi in cui l’indicazione deimotivi formulati sia meramente «apparente», ossia si risolva in una mera contestazione delprovvedimento impugnato, priva tuttavia di reale confronto critico con lo stesso.In tale ipotesi, distinguere il ricorso «inammissibile per genericità» da quello «infondato»può risultare operazione complessa.In proposito, richiamate le superiori considerazioni svolte in relazione all’articolo 546 delcodice di rito, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'onere di motivazione stringente per il giudice si riflettaanche sul grado di specificità dei motivi di appello, richiedendo che gli stessi contengano una«specifica confutazione» delle argomentazioni probatorie adottate dal giudice di primogrado, interpretazione avvalorata anche dal comma 1-bis dell’articolo 581, a mente del qualeil ricorso è inammissibile per «mancanza di specificità dei motivi» se «non sono enunciati informa puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espressenel provvedimento impugnato».7. Così circoscritto il thema decidendum, nel caso in esame la Corte d’appello noncontesta il riferimento ai capi o punti della sentenza contenuto nell’atto di impugnazione,quanto la mancanza di un confronto realmente critico con la motivazione della stessa nellaenunciazione dei motivi di appello.Ed infatti, dopo avere riportato (pagg. 4-7) in modo pressoché integrale la parte motivadella prima pronuncia (che si componeva di cinque pagine in corpo carattere piccolo), haritenuto che l’atto di impugnazione si fosse limitato ad una censura di singoli pezzi dimotivazione, estrapolati dal contesto complessivo della stessa, evidenziando le relativeragioni alle pagine 10-13 della sentenza.Ha in particolare evidenziato come, a fronte di una motivazione particolarmente incisiva,in cui alle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che avevariconosciuto il cugino nei fotogrammi, si accompagnavano precisi elementi di riscontro (qualel’insegna adesiva circolare attaccata sulla fiancata del furgone tg. [OSCURATO:TARGA], immortalatodalle videocamere di sicurezza del Comune di Milano, il di poco precedente fermoamministrativo del veicolo, di cui l’imputato era stato nominato custode, nonché il controlloeffettuato dai Carabinieri di Rogoredo in data 4/12/2019, che avevano fermato il [OSCURATO:PERSONA] abordo del furgone), l’atto di appello si fermava a censure assolutamente generiche.Del pari, quanto alla dedotta mancanza di prova dell’esercizio di un’attività di vendita diprodotti ortofrutticoli, l’appello non si sarebbe confrontato con la sentenza di primo grado,laddove evidenziava che, pacificamente, ciò che rileva ai fini del reato contestato non è tantol’iscrizione alla camera di commercio, quanto l’esercizio di fatto di attività economica (Sez. 3,n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387 – 01; Sez. 3, n. 19969 del 14/12/2016, dep.2017, Boldrin, Rv. 269768 – 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 – 01;Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 - 01).L’atto di appello, infatti (che si compone di poco più di una pagina) si era effettivamentelimitato ad estrapolare in modo assolutamente conciso dalla sentenza di primo grado alcunipassaggi intermedi (una parte delle dichiarazioni della teste Frisoli, il mancato accertamentodell’iscrizione alla Camera di commercio, la mancata individuazione della targa), senzaminimamente considerare il tessuto della motivazione del provvedimento né le ragioni postea fondamento della pronuncia, come se non fossero stati resi.La motivazione della sentenza impugnata, che costituisce in punto di diritto espressionedei poteri conferiti al giudice dell’impugnazione di valutare l’ammissibilità dell’atto didoglianza, non sembra presentare profili di manifesta illogicità o contradditorietà, sfuggendo,per il resto, ai poteri del giudice di legittimità valutare la mera «correttezza» del contenutodella stessa, elemento che esula dal perimetro del vizio di motivazione coltivabile in questasede.Né la pronuncia impugnata, alla luce delle considerazioni superiormente svolte, appareresa in violazione di legge, avendo fatto buon governo della disciplina prevista dal codice dirito in materia di inammissibilità dell’impugnazione.Il motivo è pertanto infondato.8. Il ricorso, in conclusione, non può che essere rigettato.Al rigetto consegue l’onere del pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]