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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16063/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, anche per travisamento delle prove; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto accertata la penale responsabilità del ricorrente sulla base dei controlli operati dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], la quale, attivatasi su segnalazione dell'INPS, ha verificato come la ditta dell'imputato abbia emesso, negli anni di imposta dal 2013 al 2016, sessantatré fatture, per un imponibile complessivo di 639.367,02, non annotate nel registro IVA delle fatture emesse né conservate nella contabilità della società, e mai consegnate dall'attuale ricorrente all'organo verificatore, ma rinvenute ed acquisite presso i clienti, contattati mediante gli appositi "questionari"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, anche per travisamento delle prove; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto accertata la penale responsabilità del ricorrente sulla base dei controlli operati dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], la quale, attivatasi su segnalazione dell'INPS, ha verificato come la ditta dell'imputato abbia emesso, negli anni di imposta dal 2013 al 2016, sessantatré fatture, per un imponibile complessivo di 639.367,02, non annotate nel registro IVA delle fatture emesse né conservate nella contabilità della società, e mai consegnate dall'attuale ricorrente all'organo verificatore, ma rinvenute ed acquisite presso i clienti, contattati mediante gli appositi "questionari"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris