Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1968

Cassazione n. 03253/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (03RM6FQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1968 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZX880) nato il 15/04/1972 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando le pene loro inflitte in primo grado, quanto a Plesa nella misura due anni e due mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa e quanto a Videtta nella misura di due anni e tre mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa, nel secondo caso in accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Con un unico motivo di censura, Plesa si duole del mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato; Videtta si limita a dedurre difetto di motivazione.

La doglianza svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo, che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, tra l'altro parzialmente accolte (pag. 4 sent.) dalla Corte di merito; quella svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è pregiudizialmente inammissibile, atteso che l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. preclude l'impugnabilità del concordato sulla pena mediante ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], P.v. 276228) non rientra la (generica) censura formulata dal ricorrente.

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (03RM6FQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1968 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZX880) nato il 15/04/1972 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando le pene loro inflitte in primo grado, quanto a Plesa nella misura due anni e due mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa e quanto a Videtta nella misura di due anni e tre mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa, nel secondo caso in accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo di censura, Plesa si duole del mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato; Videtta si limita a dedurre difetto di motivazione. La doglianza svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo, che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, tra l'altro parzialmente accolte (pag. 4 sent.) dalla Corte di merito; quella svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è pregiudizialmente inammissibile, atteso che l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. preclude l'impugnabilità del concordato sulla pena mediante ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v. Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], P.v. 276228) non rientra la (generica) censura formulata dal ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il co
Sentenza Cassazione n. 03253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris