CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11298/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04GR9B6 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che, in base alle modalità del fatto descritte dalla persona offesa, hanno dato atto della non momentanea violazione del divieto di avvicinamento e della concreta situazione di timore creata e subita dalla persona offesa; ritenuto, pertanto, che l'esclusione della tenuità del fatto è sorretta da idonea motivazione, che valorizza le modalità della condotta e l'intensità del dolo; escluso che nel presente giudizio possa tenersi conto di un elemento nuovo, non sottoposto ai giudici di merito e conseguentemente non valutato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente