CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1990
Cassazione n. 30480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1990 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; L udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 05/10/2022, ha confermato quella resa dal GIP del Tribunale di Torino in data 13/05/2022 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. per cui, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile del tutto generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che, di conseguenza, il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023