CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45078/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze ha confermato l'ordinanza 26 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Lucca di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva in conseguenza del fatto che la condanna riportata in primo grado dall'imputato risultava inferiore ad anni tre di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione r4 avendo l'imputato riportato in sede di merito una pena inferiore ad anni tre di reclusione e quindi inferiore al limite minimo che, ai sensi dell'articolo 275 comma 2 bis del codice di procedura penale, potrebbe legittimare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento impugnato non avrebbe inoltre adeguatamente considerato che la recidiva qualificata era stata ritenuta subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico. 2. Ai sensi dell'articolo 275 codice di procedura penale, il divieto di disporre la custodia in carcere qualora sia prevedibile l'irrogazione di una pena detentiva inferiore ad anni tre non si applica 'ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3 ... quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice". 2.1. Il provvedimento impugnato delinea esaurientemente i profili che portano ad escludere l'idoneità di misura cautelare meno afflittiva degli arresti do- miciliari evidenziando, in maniera logica lineare, "una conclamata inaffidabilità circa il rispetto di prescrizioni rimesse al suo spontaneo adempimento". Tale valutazione deriva dalla considerazione dei precedenti vantati dall'imputato, della mancanza di attività lavorativa e della irregolare presenza sul territorio nazionale; elementi che, da una parte, costituiscono ulteriori profili di attualità delle esigenze cautelari e qualificano ulteriormente la presenza di spinte criminogene rilevanti ai fini del giudizio come sopra riportato e che, dall'altra, attengono a profili di personalità che non risultano elisi dal giudizio di valenza effettuato al fine di determinare la pena in sede di giudizio di merito. 2.2. Stante tale premessa, dalla stessa lettera del ricorso non risulta la presenza di un luogo deputato alla esecuzione degli arresti domiciliari. Infatti, nella richiesta di modifica, si chiedeva la concessione dell'obbligo di dimora non facendosi alcun riferimento alla disponibilità di una abitazione. L 3. Per altro verso, lo stesso provvedimento impugnato segnala la presenza, carico dell'indagato, di un precedente per evasione. Al proposito, deve ribadirsi il principio, già enunciato da questa Corte per cui il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma 5 l 4 cfgIM, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (Sez. 2, Sentenza n. 14111 del 12/03/2015 Rv. 262960 - 01). Tale principio di diritto, unitamente al richiamato giudizio in ordine alla inadeguatezza di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, palesa ulteriormente la fondatezza delle valutazioni svolte dal provvedimento impugnato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis n Roma, il 16 settembr