CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare; - intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di Brescia, depositata il 2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso avverso la sentenza depositata il 2.12.2020 con cui è stato respinto l’appello proposto dalla medesima società contro la sentenza n. 3656 del 18.1.22017 del Tribunale di Brescia che aveva accolto la domanda revocatoria avanzata dal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 67, primo comma, n. 1, l. fall., relativa alla compravendita immobiliare intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in bonis (venditrice), e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (acquirente);F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9111/2021 Numero sezionale 52/2022 Numero di raccolta generale 2465/2022 La Corte d’Appello ha rilevato che la domanda revocatoria ex art. 67, primo comma, n. Data pubblicazione 27/01/2022 1, cod. proc. civ., era fondata ricorrendone tutti i presupposti, posto che il fallimento attore aveva dimostrato l’unico requisito la cui prova spetta a chi chiede la revoca della compravendita immobiliare, e cioè lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali, essendo onere del convenuto - che nulla aveva, invece, dimostrato - provare che non conoscesse lo stato di insolvenza del debitore; ha evidenziato che, pertanto, la censura proposta dall’appellante in ordine alla mancata prova da parte del fallimento della conoscenza dello stato di insolvenza era infondata in quanto la domanda revocatoria era stata accolta ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, l. fall., e non già ai sensi del secondo comma della medesima norma; ha inoltre osservato che la censura di indeterminatezza della domanda fosse infondata, posto che il fallimento aveva proposto, in via gradata, prima la domanda di revoca ex art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. (domanda, poi, accolta) e, poi, la domanda di revoca ex art. 67, secondo comma, medesima legge, e la revocatoria ex art. 66 l. fall. e 2901 cod. civ.; ha osservato che il metodo di calcolo della sproporzione di ¼ tra le prestazioni fosse stato correttamente adottato e comunque non era stato neanche superato da quello proposto dall’appellante che aveva comunque condotto ad accertare tale sproporzione, sebbene in misura più contenuta; ha evidenziato che la doglianza proposta dalla società appellante, in ordine alla contestazione del valore di mercato del bene compravenduto (perché alienato allo stato grezzo e dunque bisognevole di interventi edilizi), non era accoglibile in ragione della sua genericità, non avendo indicato la società acquirente quali fossero specificatamente le opere asseritamente mancanti; ha osservato che la prova testimoniale articolata sul punto qui da ultimo evidenziato non fosse ammissibile in quanto solo genericamente formulata e che anche le prodotte fatture (che avrebbero dovuto dimostrare l’esecuzione di lavori sul bene acquistato) nulla provavano, senza la specifica indicazione dei predetti lavori; ha inoltre evidenziato che non poteva essere conseguentemente accolto il calcolo alternativo proposto dal Ctu per la determinazione di valore dell’immobile, proprio in ragione della mancata dimostrazione dell’esecuzione dei più volte menzionati lavori; - che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta “la mancata valutazione del giudice di prime cure e della Corte di Appello di Brescia sulle soluzioni poste dal C.t.u., ing. [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9111/2021 Numero sezionale 52/2022 Numero di raccolta generale 2465/2022 nella sua relazione tecnica”, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe preso in Data pubblicazione 27/01/2022 considerazione la valutazione alternativa proposta nelle sue conclusioni dal C.t.u.; 2. che con il secondo motivo è stato dedotto “l’errore circa la genericità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, sul rilievo che la corte di appello non avrebbe considerato che le due fatture sopra ricordate dimostravano l’esecuzione di lavori edili sull’immobile compravenduto; 3. che con il terzo motivo si denuncia la genericità della domanda attrice; 4. che con quarto motivo si deduce la “mancata conoscenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente”; 5. che il ricorso è inammissibile; 5.1 che il primo motivo è inammissibile perché, da un lato, richiede una rivalutazione del merito della decisione, tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio che – come è noto – è inibito al giudice di legittimità (Cass. ss.uu. n. 8053/2014) e perché, dall’altro, la censura neanche coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato che aveva “scartato” la valutazione alternativa fornita nelle conclusioni del C.t.u. per aver ritenuto che la società convenuta in giudizio (poi appellante) non avesse fornito la prova dell’esecuzione dei lavori di completamento edili da parte dell’acquirente dopo la conclusione del contratto di trasferimento immobiliare, per cui la valutazione alternativa del C.t.u. – che, invece, si fondava proprio sul diverso presupposto dell’esecuzione dei detti lavori – non risultava fruibile ai fini del giudizio di sproporzione tra le prestazioni di cui all’art. 67, primo comma, n. 1, l. fall.; 5.2 che anche il secondo motivo – peraltro genericamente articolato – è inammissibile perché volto a richiedere alla Corte di legittimità una rilettura della documentazione versata nel giudizio di merito (fatture) per accreditare un diverso apprezzamento della predetta prova documentale; 3. che il terzo motivo – incentrato sulla reiterata eccezione di genericità dell’originaria domanda attrice – è anch’esso inammissibile perché non considera, al solito, la ratio decidendi della motivazione impugnata, e cioè che il difetto di genericità dovesse considerarsi superato dalla circostanza che il fallimento attore aveva proposto – e in ciò era legittimato – più domande (due revocatorie fallimentari ed una ordinaria ex art.2901 cod. civ.), avanzate in via gradata tra loro; 4. che il quarto motivo è inammissibile perché anch’esso completamente decentrato rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda sulla corretta osservazione che la conoscenza dello stato di insolvenza, nell’azione revocatoria ex art. 67, primo comma, l. fall. è presunta e che spetta al convenuto nel giudizio di revoca F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9111/2021 Numero sezionale 52/2022 Numero di raccolta generale 2465/2022 dimostrare la propria inscientia decoctionis, prova invece mai fornita in giudizio Data pubblicazione 27/01/2022 dall’odierna ricorrente; 6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 11.1.2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a