CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale OSAGIE Mavis è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, c.5, d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod. pen., posti in essere il 27/5/2014. 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti per ravvisare l'attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen., la sostanza stupefacente ceduta avendo un valore commerciale di soli venti euro, contestandosi l'assunto, non esplicitato e smentito dagli atti, secondo cui la droga ceduta sarebbe stata solo parte di un maggiore quantitativo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'invocata attenuante, non fosse sufficiente considerare il solo dato della modesta entità della sostanza offerta in vendita ai militari operanti per il prezzo di venti euro, poiché dal verbale di arresto era emerso inequivocabilmente che l'imputato aveva offerto al pubblico ufficiale solo una parte del maggior quantitativo disponibile, cosicché il lucro ricavabile non poteva considerarsi circoscritto alla somma richiesta, dovendo essere valutato in uno con le ulteriori transazioni che l'imputato si apprestava a concludere. 3. Il motivo è manifestamente infondato, oltre che privo del connotato dell'autosufficienza (cfr., sul punto, sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; n. 35164 del 8/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276432). La difesa ha inteso contestare l'argomentazione svolta dai giudici territoriali per escludere la ricorrenza dei presupposti di operatività dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., allegando un atto (verbale di perquisizione) che non è però quello (verbale di arresto) al quale ha fatto rinvio la Corte di merito per giustificare il diniego dell'elemento circostanziale in questione. Da tale atto i giudici d'appello hanno ricavato la inequivocabile circostanza che l'imputato avesse disponibilità di un maggior quantitativo di droga dal quale ha attinto quella offerta in vendita. Tale valutazione, scevra da contraddizioni logiche, costituisce oggetto di sindacato di merito e risulta coerente con i principi di matrice giurisprudenziale. La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., infatti, è certamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr. sez. 4, n. 5031 del 15/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.2.e 275265; sez. 6, n. 11363 del 3171/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272519). Il principio, del resto, è stato definitivamente affermato dal Supremo collegio di questa Corte che, nel comporre il contrasto sull'applicabilità della attenuante in esame ai delitti di all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, ha adottato la soluzione positiva, affermandone la operatività, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, rispetto a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (cfr. Sez. unite, n. 24990 del 30/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499). Ma l'arresto giurisprudenziale da ultimo richiamato è utile per chiarire la distinzione tra i presupposti della fattispecie autonoma di cui all'art. 73 cit. (che attiene alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione e all'oggetto materiale del reato in relazione alla qualità e quantità delle sostanze) e quelli di operatività dell'elemento circostanziale [la verifica della "speciale tenuità" inerendo ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato]. [OSCURATO:PERSONA] collegio, peraltro, ha dato continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui l'attenuante della speciale tenuità richiede l'esistenza di un elemento ulteriore rispetto alla tenuità dell'offesa (comune alle due norme considerate) e come tale specializzante rispetto al "fatto lieve" di cui all'art. 73, c. 5, elemento consistente nell'essere il delitto determinato da motivi di lucro e nell'avere l'agente perseguito, o effettivamente conseguito, un lucro di speciale tenuità, il suo riconoscimento nel caso concreto restando affidato a una puntuale e esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata (cfr., sempre in motivazione, Sez. unite [OSCURATO:PERSONA] del 2020 cit.; ma anche sez. 6, n. 36868 del 23/6/2017, Taboui, Rv. 270671, in cui si è affermata la necessità che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso). 4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il