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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29270/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, in relazione alla sottrazione di alcune bevande e generi alimentari.

Il ricorso proposto dall'imputata consta di due motivi con i quali si deduce: la violazione delle disposizioni relative alla proposizione della querela da parte dell'impiegato del punto vendita; la mancata valorizzazione del modesto valore economico della res, oltre che per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente osservato che ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 - 01).

Il secondo motivo è privo di specificità.

I giudici territoriali hanno valorizzato il «modesto valore della merce sottratta» ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il valore "modesto" delle cose sottratte, tuttavia, non integra di per sé la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, che, come più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte «presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato), Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 -

01. Sotto tale profilo, il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché, a prescindere dalla astratta possibilità di utilizzare lo stesso elemento (l'esiguità del valore del bene sottratto) per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. oltre che per le circostanze attenuanti generiche, nonindica quali sarebbero gli elementi che giustificherebbero il riconoscimento dell'attenuante del danno di "speciale tenuità" nel caso in esame.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 -roNmki.0Fli3-zsipwneu,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, in relazione alla sottrazione di alcune bevande e generi alimentari. Il ricorso proposto dall'imputata consta di due motivi con i quali si deduce: la violazione delle disposizioni relative alla proposizione della querela da parte dell'impiegato del punto vendita; la mancata valorizzazione del modesto valore economico della res, oltre che per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente osservato che ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 - 01). Il secondo motivo è privo di specificità. I giudici territoriali hanno valorizzato il «modesto valore della merce sottratta» ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il valore "modesto" delle cose sottratte, tuttavia, non integra di per sé la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, che, come più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte «presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato), Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01. Sotto tale profilo, il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché, a prescindere dalla astratta possibilità di utilizzare lo stesso elemento (l'esiguità del valore del bene sottratto) per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. oltre che per le circostanze attenuanti generiche, nonindica quali sarebbero gli elementi che giustificherebbero il riconoscimento dell'attenuante del danno di "speciale tenuità" nel caso in esame. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 -roNmki.0Fli3-zsipwneu,
Sentenza Cassazione n. 29270/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris