CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 1988
Cassazione n. 29990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1987 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per i reati ascritti ai capi a), b), c) e d) limitatamente al reato di cui all'art. 610 C.P., e) e f) perché estinti per prescrizione. rigetto nel resto e per l'effetto, annullarsi con rinvio ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA], rideterminarsi al pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 di reclusione ed euro 1.300 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro1.100 di multa; per D'[OSCURATO:PERSONA] anni 4 e mesi 5 di reclusione ed euro1.050 di multa. Revocarsi interdizione perpetua per D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sostituzione con quella temporanea. sentiti i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso per l'accoglimento L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso per l'accoglimento L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 20 ottobre 2015 dal Tribunale di Lecce in relazione a fattispecie di rapina, porto di armi, furto e incendio per come rispettivamente ascritte. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati CALABRESE Gianluca, D'ADAMO Mirko, FRISENDA [OSCURATO:PERSONA], SUPPRESSA [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso CALABRESE. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti ascritti al ricorrente. Il ricorrente contesta che possa ritenersi legittima la motivazione del provvedimento di appello in quanto operante una relatio pressoché indiscriminata alla sentenza di primo grado evidenziando una "scarsa attenzione verso le argomentazioni difensive". Per altro verso, vi sarebbero plurime illogicità che riguarderebbero sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello. a) In particolare, quanto alla rapina nel supermercato DICO: • l'auto utilizzata dai malviventi, secondo la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA] Simone), sarebbe stata una [OSCURATO:PERSONA] di colore chiaro e non l'Audi A3 cui fanno riferimento le sentenze; • almeno due degli autori della rapina parlavano, secondo la versione fornita dalla medesima persona offesa, in lingua straniera; • il riferimento all'orologio, vistoso e con gli strass, sarebbe generico perché, a differenza di quanto affermato dai giudici del merito, lo stesso non sarebbe ben visibile e comunque la presenza degli strass sarebbe elemento assolutamente comune a "tanti orologi utilizzati, nel quotidiano, da chiunque"; • il riferimento al vestiario risulterebbe del tutto inattendibile anche in relazione allo stato confusionale della persona offesa e alla conseguente inattendibilità della ricostruzione da essa fornita; • il riferimento alle risultanze dei tabulati telefonici e delle celle agganciate risulterebbe: o generico perché attinente a celle dove sono presenti le abitazioni degli imputati; o incoerente con le immagini tratte dal sistema di sorveglianza che attestano che il rapinatore ha risposto alle chiamate in una sola occasione mentre i tabulati attestano quattro contatti;• risulterebbe del tutto inverosimile che gli imputati abbiano posto in essere illeciti proprio nel paese dove vivevano ed erano nati con il pericolo di essere riconosciuti; • mancherebbero "risultanze probatorie di natura scientifica in ordine al cartoncino argentato ed alla busta gialla maneggiata dal rapinatore più alto e, poi, lasciata sul posto". b) Quanto alla rapina alla gioielleria [OSCURATO:PERSONA]': • non sarebbero state esplicitate le ragioni per cui dovrebbero essere ritenute credibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]'; • la stessa persona offesa ha dichiarato di non essere in grado di dire alcunché sulle fattezze dei rapinatori; • tali incertezze della persona offesa escluderebbero l'attendibilità dell'indicazione relativa alle scarpe Adidas indossate da uno dei rapinatori; • comunque, le scarpe Adidas sequestrate al CALABRESE (di colore grigio) sarebbero differenti da quelle descritte dalla persona offesa (sfondo bianco con strisce azzurre); • se anche la descrizione delle scarpe fosse corretta e coerente con le scarpe sequestrate, comunque dovrebbe desumersi che, a vigilare sulla persona offesa, sarebbe stato il CALABRESE e non il FRISENDA così stravolgendosi la stessa ricostruzione giudiziale; • i riferimenti agli esiti dei tabulati telefonici in relazione alle celle agganciate sarebbero inattendibili perché: o mancherebbe l'indicazione della cosiddetta celi global identity; o mancherebbe la verifica del raggio di irraggiamento del segnale e dell'inclinazione dell'antenna di riferimento; o non sarebbe stata acquisita una mappa di copertura territoriale delle antenne ovvero informazioni relative alla configurazione della copertura radioelettrica; o non vi sarebbe l'indicazione dei parametri di configurazione di tutte le antenne, anche limitrofe, presenti nel territorio di interesse e di tutte quelle misurazioni necessarie al fine di sanzionare le frequenze riservate alla telefonia mobile e verificare le antenne a copertura dei luoghi oggetto di indagine. • mancherebbero accertamenti tecnico-scientifici sulla federa in sequestro, sui campioni di terra presenti sulle scarpe del Calabrese, sui mozziconi di sigaretta presenti, a detta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]', nelle vicinanze del casolare di campagna teatro dei fatti; • mancherebbe la possibilità di considerare il delitto di cui all'articolo 610 cod pen alla stregua di fatto autonomo stante la ricostruzione dei fatti operata in sede giudiziale. c) Quanto alle contestate ipotesi di porto d'arma in luogo pubblico, rileva come difettino elementi concreti per poter ritenere sussistente la effettiva presenza di un'arma. d) Quanto al furto e all'incendio dell'automobile, contesta il carattere univoco degli elementi utilizzati dalla Corte per affermare la penale responsabilità del ricorrente. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente contesta in particolare entità della pena irrogata, diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e parametrazione degli aumenti a titolo di continuazione rilevando come, con riferimento a tali punti, la motivazione risulti inesistente o comunque meramente apparente, non si tenga conto del carattere risalente delle contestazioni, del tentativo di reinserimento sociale operato dall'imputato, del comportamento processuale. 2.2 Ricorso FRISENDA. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente segnala: • l'assoluta inesistenza del giudicato cautelare richiamato nelle sentenze di merito; • il carattere totalmente reiterativo della motivazione di secondo grado rispetto alla sentenza del GIP; • la mancanza di contatti tra il FRISENDA e il CALABRESE durante la consumazione della rapina ai danni del [OSCURATO:PERSONA]' e la presenza di un errore ricostruttivo nella sentenza di primo grado sul punto; • il carattere generico del riferimento alla federa simile a quella utilizzata per incappucciare il [OSCURATO:PERSONA]' e il fatto che nemmeno sarebbe certo che la federa possa essere riferita al ricorrente; • l'erronea ricostruzione della successione delle chiamate tra CALABRESE e FRISENDA in occasione della rapina nel supermercato DICO posto che, a differenza di quanto affermato dai giudici del merito, sarebbe stato il CALABRESE a fare tre chiamate consecutive e solo all'esito di questa sarebbe giunta la chiamata del FRISENDA.2.2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici del merito non avrebbero adeguatamente considerato l'incensuratezza del FRISENDA, la mancanza di carichi pendenti, il corretto comportamento processuale consistito nelle risposte fornite al GIP in occasione dell'interrogatorio del 15 luglio 2013. 2.3 Ricorso SUPPRESSA [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente lamenta: • il carattere meramente reiterativo della motivazione del provvedimento di secondo grado che nemmeno si sarebbe adeguatamente confrontato con i motivi di appello; • il carattere generico degli elementi addotti a carico; • la mancanza di un'adeguata differenziazione delle posizioni dei diversi imputati all'atto della valutazione della sussistenza degli indizi; • la mancata valutazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data 30 luglio 2013 che aveva affermato l'assenza di gravità indiziaria in relazione all'odierno ricorrente; • la equivocità e genericità dei contatti telefonici, di 24 e 32 secondi, avuti con il coimputato CALABRESE, alle 21:04 e 21.08 del giorno della rapina [OSCURATO:PERSONA]' essendo le celle agganciate vicino ai luoghi di residenza dei ricorrenti e non essendo possibile desumere il contenuto delle conversazioni; In relazione ai profili derivati dalla affermata penale responsabilità del CALABRESE, il ricorrente contesta: o il carattere apodittico e non scientifico del confronto operato tra l'impronta trovata nei pressi dell'auto bruciata e la scarpa Adidas sequestrata al CALABRESE e fra il terriccio ritrovato sulla scarpa e quello del luogo dove era stata trovata l'automobile; o il carattere generico dell'indizio costituito dall'orologio marchio D&G con strass sequestrato al CALABRESE in difetto di adeguato accertamento tecnico sulle immagini relative alla rapina DICO; o l'inutilizzabilità ex art. 63 cod proc pen delle dichiarazioni relative alla richiesta di informazioni del FRISENDA alla PG in ordine alla federa perché autoindizianti; o il carattere generico dell'indizio costituito dagli abiti casual di ampia diffusione.• 2.4. Ricorso D'ADAMO. Il ricorrente propone motivi in larga parte sovrapponibili a quelli articolati dal SUPPRESSA che possono essere come di seguito riassunti. 2.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente lamenta: • il carattere meramente reiterativo della motivazione del provvedimento di secondo grado che nemmeno si sarebbe adeguatamente confrontata con i motivi di appello; • il carattere generico degli elementi addotti a carico; • la mancanza di un'adeguata differenziazione delle posizioni dei diversi imputati all'atto della valutazione della sussistenza degli indizi; • la mancata valutazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data 30 luglio 2013 che aveva affermato l'assenza di gravità indiziaria in relazione all'odierno ricorrente; • la equivocità e genericità del contatto telefonico, di 28 secondi, avuto con il coimputato SUPPRESSA, alle 21.17 del giorno della rapina [OSCURATO:PERSONA]' essendo le celle agganciate vicino ai luoghi di residenza dei ricorrenti e non essendo possibile desumere il contenuto delle conversazioni. In relazione ai profili derivati dalla affermata penale responsabilità del CALABRESE, il ricorrente contesta: o il carattere equivoco e non scientifico del confronto operato tra l'impronta trovata nei pressi dell'auto bruciata e la scarpa Adidas sequestrata al CALABRESE e fra il terriccio ritrovato sulla scarpa e quello del luogo dove era stata trovata l'automobile; o il carattere generico dell'indizio costituito dall'orologio marchio D&G con strass sequestrato al CALABRESE in difetto di adeguato accertamento tecnico sulle immagini relative alla rapina DICO; o l'inutilizzabilità ex art. 63 cod proc pen delle dichiarazioni relative alla richiesta di informazioni del FRISENDA alla PG in ordine alla federa perché autoindizianti; o il carattere generico dell'indizio costituito dagli abiti casual. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati. 2. Appare quasi ultroneo ribadire che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 - dep. 18/01/2021 - Rv. 280414 - 01). Al proposito, questa Corte ha avuto modo di specificare che - ove siano articolate doglianze in relazione alla coerenza della motivazione (in questo caso già articolate in appello) - la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3 - , Sentenza n. 17527 del 11/01/2019 Rv. 275699 - 01, principio espresso in ambito cautelare ma riproponibile tal quale in relazione ai profili attinenti ai requisiti della prova indiziaria ai fini della sussistenza dei presupposti per una pronuncia di penale responsabilità). Rapportando tali principi alla vicenda oggetto del presente procedimento, occorre verificare se i giudici del merito abbiano operato una effettiva verifica della portata ricollegabile ai singoli indizi e dei profili attinenti al ritenuto superamento della equivocità degli stessi. 2.1. La dichiarata penale responsabilità degli imputati si basa su elementi indiziari che trovano il loro comune denominatore in alcuni elementi, ritenuti univoci, tali da fornire la prova della responsabilità del CALABRESE almeno in relazione alla responsabilità per le prime due rapine in contestazione e sul cui presupposto sono valutati - a cascata - gli ulteriori elementi in atti da cui discende, nella logica giudiziale, la dichiarata responsabilità degli altri ricorrenti. In particolare, la responsabilità del Calabrese per la rapina nel supermercato deriverebbe da tre elementi: • l'individuazione - nelle immagini della rapina al supermercato DICO - di un orologio - indossato dal rapinatore - coerente con quello sequestrato successivamente all'imputato; • gli esiti dei tabulati telefonici che collocherebbero il CALABRESE nel luogo e nell'ora della rapina stessa; • l'uso di un'automobile compatibile con quella che il Calabrese si ritiene avesse rubato. 2.2. Rispetto a tali elementi, vi erano, fin dal grado d'appello, specifiche contestazioni da parte delle difese riguardanti l'identità tra l'orologio di cui alle riprese e quello successivamente sequestrato, l'attendibilità dei tabulati telefonici in punto precisa collocazione dell'utenza nello spazio, la presenza dell'automobile 8 (k) Audi A3 nei pressi della scena del delitto e la possibilità di effettivamente imputare la disponibilità della stessa al CALABRESE. 2.3. Proprio in relazione a tali elementi, che costituiscono il punto di partenza essenziale del ragionamento giudiziale, non vi è, nella sentenza impugnata, una adeguata risposta. 2.3.1. In particolare, quanto alla individuazione dell'orologio più volte richiamato nella ricostruzione giudiziale, deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato si esprime in termini di similitudine ("un orologio da polso in metallo, con quadrante circolare di grandi dimensioni e con la scritta "D&G" e strass, simile a quello, molto appariscente, che le riprese del sistema di videosorveglianza interno mostravano indossato dal rapinatore più alto durante la rapina al supermercato DICO"). Per altro verso, in nessuno dei provvedimenti di merito si fa riferimento a quali siano le esatte caratteristiche dell'orologio medesimo desumibili dalle immagini dell'impianto interno di videosorveglianza onde superare il carattere tendenzialmente equivoco dell'elemento. 2.3.2. Ciò che permetterebbe di fornire univocità a indizi eterogenei sarebbe la valutazione dei tabulati telefonici. Tuttavia, anche con riferimento a tale dato, la Corte territoriale non ha fornito adeguate risposte alle contestazioni articolate in sede di appello. Sono proprio i tabulati telefonici a collocare in particolare il Calabrese in luoghi compatibili con le rapine. Tuttavia, le difese indicano profili di equivocità di tali emergenze e - sul punto - i giudici territoriali non forniscono compiute risposte. 2.3.2.1. In primo luogo, con riferimento al grado di precisione che possa attribuirsi alla localizzazione avvenuta sulla base dei tabulati. Infatti, appare logica la contestazione avanzata dalle difese per cui, rispetto ad un ambito territoriale particolarmente ristretto al cui interno si trovavano anche le abitazioni degli imputati, l'individuazione della cella agganciata dall'utenza telefonica, non accompagnata da ulteriori accertamenti relativi all'ambito territoriale coperto dalla cella medesima, non risultava sufficiente a fondare l'univocità di tale accertamento. 2.3.2.2. A tal fine, non risulta essere stata né disposta l'audizione di tecnici del gestore telefonico che gestisce il ponte radio agganciato dal telefono del CALABRESE (utile a determinare i limiti della copertura del territorio e - di conseguenza - l'attendibilità della localizzazione) né valutata la presenza, nel contesto dei tabulati telefonici acquisiti, nell'ambito degli spostamenti successivi alle rapine, da cui poter desumere una operatività coerente alla commissione delle stesse. 2.3.3. La considerazione della attendibilità delle localizzazioni connesse ai tabulati telefonici riguarda del resto anche la possibilità di attribuire al CALABRESE la disponibilità dell'automobile a vario titolo ricollegata alla commissione delle rapine. Infatti, i rimanenti indizi risultano assumere una apprezzabile univocità nella misura in cui sia affidabile la rilevazione della posizione del CALABRESE in relazione a momenti e luoghi concretamente coerenti con la posizione dell'automobile. Ove non possa affermarsi tale coerenza, non può nemmeno ritenersi l'univocità degli indizi, riguardanti la presenza di impronte e terra sulle scarpe sequestrate e la regolazione del sedile anteriore dell'automobile. 2.4. Risulta necessaria, inoltre, da parte dei giudici territoriali, una analisi degli elementi a carico che riguardi separatamente ciascuna delle contestazioni e ciascuno dei coimputati. La motivazione di entrambi i provvedimenti impugnati - infatti - riporta una elencazione degli indizi che spesso sovrappone i diversi fatti e richiama alla stregua di prova in una delle vicende aspetti la cui pertinenza non viene nemmeno spiegata. I profili di univocità degli indizi vanno infatti valutati in relazione alle singole imputazioni non potendosi presupporre la responsabilità per reati satellite non precedentemente valutati. 3. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvi