CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RYIFR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] V\/, [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 28 settembre 2020, in parziale riforma delle sentenze con cui il Tribunale di Firenze 1'8 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cinque dosi di cocaina, fatto commesso il 26 settembre 2018, in conseguenza condannandolo, con la-diminuzione per il rito, alla pena di giustizia e il Tribunale di Firenze 1'11 luglio 2019, all'esito dell'abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della ulteriore violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il 23 marzo 2019 detenuto a fine di cessione tre dosi di cocaina, condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla sanzione ritenuta conforme a diritto, ebbene, riuniti i due procedimenti, riconosciuta la continuazione tra i reati, ha rideterminato complessivamente la pena, riducendola rispetto alla somma delle due condanne precedenti; con conferma quanto al resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della carenza di motivazione. 2.1.Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e 125 e 546 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione quanto alla sussisl:enza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo della destinazione a terzi dello stupefacente. La finalizzazione della detenzione della droga alla cessione ad altri darebbe erronea, illegittima ed in sostanza immotivata, essendo basata esclusivamente sul dato del sequestro di denaro nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto, avendo la Corte territoriale trascurato di tenere in considerazione i parametri di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 quali il quantitativo della droga, le modalità di presentazione della stessa e le altre circostanze dell'azione, in quanto «i predetti indici non vanno considerati singolarmente ed isolatamente, con la conseguenza che non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi in assenza di ulteriori e specifici riscontri affinché la detenzione dello stupefacente sia penalmente rilevante. Ciò, invece, non è stato fatto nel caso di specie, poiché se la Corte di appello avesse valutato tutti questi aspetti, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, sarebbe venuta meno una pronuncia pienamente assolutoria nei confronti del Chakir» (così alle pp. 1-2 del ricorso). Al contrario, la Corte di meritò, ad avviso del ricorrente, ha trascurato di considerare che le circostanze spazio-temporali in cui l'imputato è stato fermato non sarebbero riconducibili ad un contesto di spaccio (in un caso nei pressi di un albero senza aver fatto nulla, nell'altro a bordo di un motorino fermo al semaforo, in entrambi i casi senza nessuno intorno), che ncn sono stati trovati nelle conseguenti perquisizioni oggetti quali bilancini o sostanze in genere utilizzate per il taglio, che non sono stati effettuati accertamenti sui cellulari rinvenuti circa possibili contatti con presunti clienti e che manca la prova della riferibilità del denaro rinvenuto allo spaccio, in quanto l'imputato svolge attività occasionale di bracciante agricolo. Le riferite circostanze di fatto non sarebbero state oggetto di disamina né di rigorosa analisi da parte della Corte, limitatasi (alla p. 4) ad una mera valutazione di tipo presuntivo o congetturale. Si invocano i precedenti di Sez. 4, n. 33301 del 06/04/2011, ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non mass., di Sez. 4, n. 27346 del 23/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], non mass., e di Sez. 6, n. 6571 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], non mass. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, 132, 133 e 163 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen.) ovvero carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato chiesto nei motivi di appello ed in discussione nel secondo grado di merito. Si richiamano al riguardo il principio di unicità del reato continuato ai fini della sospensione condizionale della pena ed alcuni precedenti di legittimità !:;timati pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo (con il quale si deduce, come si è visto, violazione di legge circa la sussistenza della finalità della detenzione alla cessione ad altri), osserva il Collegio come il ricorso, al di là della (solo apparente) denunzia di violazione di legge, risulta in realtà costruito in fatto e su prospettazioni avversative della ricostruzione operata nelle sentenze: infatti, in relazione al reato accertato con la sentenza dell'8 aprile 2019, si assume che l'imputato era nei pressi di un albero senza aver fatto nulla, mentre i giudici di merito alla p. 2 della sentenza impugnata danno atto che l'imputato, giunto con il motociclo, si avvicinava ad un albero come per urinare e lasciava lì alcuni involucri di droga; quanto al fatto accertato con sentenza dell'Il luglio 2019, si afferma da parte del ricorrente che l'imputato era a bordo di un motorino fermo al semaforo e nulla più, mentre alla p. 3 della sentenza impugnata si dà atto che lo stesso si è disfatto di tre palline contenenti droga e che al momento del controllo i cellulari squillavano in continuazione).L'impugnazione, inoltre, è aspecifica non confrontandosi puntualmente con la ricostruzione degli accadimenti e le valutazioni dei Giudici di merito, cui se ne contrappongono altre stimate preferibili (trascurando, in particolare, che Tribunale e Corte di appello hanno stimato motivatamente innplausibile la tesi dell'imputato circa la necessità di portare con sé non trascurabili somme di .denaro in contanti: 2.280,00 euro in un caso e 420,00 euro nell'altro), oltre che reiterativo delle medesime questioni già poste con l'appello. 1.2. Passando al secondo motivo (con il quale si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena), occ:orre prendere atto che manca, in effetti, una risposta espressa alla richiesta, contenuta nell'atto di appello, di riconoscimento della sospensione condizionale della pena; tuttavia, già nella sentenza dell'8 aprile 2019 (alla p. 5) si esclude La possibilità di una prognosi favorevole in ragione del precedente arresto per lo stesso reato, avvenuto il 23 marzo 2019 ed accertato con sentenza dell'Il luglio 2019; in ogni caso, le considerazioni in tema di pericolosità sociale dell'imputato, indicato (alla p. 4 della sentenza impugnata) come autore di condotte illecite ripetute, poste in essere anche mentre era sottoposto a misura coercitiva, e quale spacciatore abituale, appaiono inequivocabilmente incompatibili con la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio. Deve, pertanto, ritenersi avere la Corte ,territoriale fornito al tema della eventuale concedibilità della pena sospesa, risposta negativa implicita. Ed è appena il caso di rammentare che la Corte di legittimità ha in numerose occasioni affermato l'ammissibilità di una motivazione implicita. Infatti: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500); «In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340); «Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105); «Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187); «La regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con ià ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate» (Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, Perino, Rv. 229688). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos