CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il delitto di tentato furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7. cod. pen., con la recidiva specifica infraquinquennale; considerato che l'unico motivo di ricorso, nelle sue due articolazioni, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e dell'entità della pena irrogata, è inammissibile per assoluta genericità di formulazione e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eLro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0