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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 1989

Cassazione n. 45559/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PRIFTI Besian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/3/1989; avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio e ferma la irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per i fatti contestati (detenzione frazionata, finalizzata ad uso non esclusivamente personale di sostanza stupefacente del tipo cocaina e thc, fatti distinti in tre autonome fattispecie unificate sotto il vincolo della continuazione), ha rideterminato la pena base in sei anni di reclusione oltre la multa, aumentata per la continuazione con i due distinti reati satellite (uno relativo a detenzione di marijuana ed uno relativo a modesto quantitativo di cocaina) di mesi sei di reclusione oltre la multa, pena ridotta per la scelta del rito nella misura di legge, - ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:

1.1. violazione della legge penale (art. 132, 133 cod. pen.) nei criteri adottati per misurare la sanzione irrogata quale aumento per continuazione con le due distinte fattispecie satellite, una delle quali sanziona la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura esattamente uguale a quella calcolata (mesi sei di reclusione, oltre la multa) con la decisione annullata da questa Corte in ragione del "nuovo" minimo edittale applicabile a seguito della sentenza n. 40 del 2018 della Corte costituzionale; avendo la Corte territoriale di rinvio, sebbene vincolata dal principio di diritto enunciato nella sede rescindente, calcolato per i due reati satellite (uno dei quali interessato dalla pronuncia demolitoria della Corte costituzionale) l'identico aumento già misurato sulla base di parametri edittali non più vigenti, senza motivare la propria scelta discrezionale secondo i paradigmi normativi declinati agli artt. 132 e 133 cod. pen.;

1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione al rifiuto di adeguarsi al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, che imponeva di fare equazione tra misura della sanzione applicata (per continuazione) nel vigore della normativa espunta dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2018 e sanzione da calcolare per la continuazione nella vigenza del reviviscente, più mite regime sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di richiamare, sul punto oggetto di censura, gli insegnamenti della pronuncia adottata nella massima espressione di collegialità (Sez.

U. n. 22471/2015) in riferimento alla necessità di applicare (sia nel momento della cognizione, che in quello della esecuzione) la più mite cornice sanzionatoria derivante dagli interventi demolitori del Giudice delle leggi (in quella fattispecie si trattava degli effetti più favorevoli derivanti dalla sentenza n. 32 del 2014).

La questione posta oggi all'attenzione del Collegio è, come poco sopra cennato, già stata scrutinata con le sentenze n. 13073 del 2020, emessa dalla prima sezione penale in materia di esecuzione, e n. 22976, del 24/4/2019, emessa dalla settima sezione penale (Rv. 276295), n. 32451, emessa dalla quinta sezione penale in data 22/2/2019 (Rv. 276999).

Con dette pronunce si è ribadito che, anche nel calcolare l'aumento per continuazione riferito ai reati satellite interessati dalla pronuncia demolitoria, il giudice deve argomentare la ritenuta congruità di una misura sanzionatoria parametrata alla "nuova" cornice edittale.

Il che non significa che debba necessariamente ridurla proporzionalmente, ma solo che deve prendere atto del novum e dosare (argomentando sul punto) su questo anche la misura dell'aumento per continuazione.

L'operazione coinvolge necessariamente (per fattispecie come quella oggi allo scrutinio del Collegio) anche gli effetti della recente pronuncia adottata dalle Sezioni unite di questa Corte all'udienza del 24 giugno 2021, di cui si conosce solo l'informazione provvisoria, che impone al giudice del merito di calcolare ed indicare i singoli aumenti disposti per continuazione ed argomentarne la misura.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per la grafica mancanza di argomentazione del calcolato aumento per continuazione con le due distinte fattispecie satellite; il rinvio va disposto in favore della Corte di appello di Firenze, per nuovo esame sul punto, che tenga conto della "nuova" forbice edittale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze limitatamente alla determinazione degli aumenti della pena detentiva a titolo di continuazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PRIFTI Besian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/3/1989; avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio e ferma la irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per i fatti contestati (detenzione frazionata, finalizzata ad uso non esclusivamente personale di sostanza stupefacente del tipo cocaina e thc, fatti distinti in tre autonome fattispecie unificate sotto il vincolo della continuazione), ha rideterminato la pena base in sei anni di reclusione oltre la multa, aumentata per la continuazione con i due distinti reati satellite (uno relativo a detenzione di marijuana ed uno relativo a modesto quantitativo di cocaina) di mesi sei di reclusione oltre la multa, pena ridotta per la scelta del rito nella misura di legge, - ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale (art. 132, 133 cod. pen.) nei criteri adottati per misurare la sanzione irrogata quale aumento per continuazione con le due distinte fattispecie satellite, una delle quali sanziona la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura esattamente uguale a quella calcolata (mesi sei di reclusione, oltre la multa) con la decisione annullata da questa Corte in ragione del "nuovo" minimo edittale applicabile a seguito della sentenza n. 40 del 2018 della Corte costituzionale; avendo la Corte territoriale di rinvio, sebbene vincolata dal principio di diritto enunciato nella sede rescindente, calcolato per i due reati satellite (uno dei quali interessato dalla pronuncia demolitoria della Corte costituzionale) l'identico aumento già misurato sulla base di parametri edittali non più vigenti, senza motivare la propria scelta discrezionale secondo i paradigmi normativi declinati agli artt. 132 e 133 cod. pen.; 1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione al rifiuto di adeguarsi al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, che imponeva di fare equazione tra misura della sanzione applicata (per continuazione) nel vigore della normativa espunta dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2018 e sanzione da calcolare per la continuazione nella vigenza del reviviscente, più mite regime sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di richiamare, sul punto oggetto di censura, gli insegnamenti della pronuncia adottata nella massima espressione di collegialità (Sez. U. n. 22471/2015) in riferimento alla necessità di applicare (sia nel momento della cognizione, che in quello della esecuzione) la più mite cornice sanzionatoria derivante dagli interventi demolitori del Giudice delle leggi (in quella fattispecie si trattava degli effetti più favorevoli derivanti dalla sentenza n. 32 del 2014). La questione posta oggi all'attenzione del Collegio è, come poco sopra cennato, già stata scrutinata con le sentenze n. 13073 del 2020, emessa dalla prima sezione penale in materia di esecuzione, e n. 22976, del 24/4/2019, emessa dalla settima sezione penale (Rv. 276295), n. 32451, emessa dalla quinta sezione penale in data 22/2/2019 (Rv. 276999). Con dette pronunce si è ribadito che, anche nel calcolare l'aumento per continuazione riferito ai reati satellite interessati dalla pronuncia demolitoria, il giudice deve argomentare la ritenuta congruità di una misura sanzionatoria parametrata alla "nuova" cornice edittale. Il che non significa che debba necessariamente ridurla proporzionalmente, ma solo che deve prendere atto del novum e dosare (argomentando sul punto) su questo anche la misura dell'aumento per continuazione. L'operazione coinvolge necessariamente (per fattispecie come quella oggi allo scrutinio del Collegio) anche gli effetti della recente pronuncia adottata dalle Sezioni unite di questa Corte all'udienza del 24 giugno 2021, di cui si conosce solo l'informazione provvisoria, che impone al giudice del merito di calcolare ed indicare i singoli aumenti disposti per continuazione ed argomentarne la misura. 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per la grafica mancanza di argomentazione del calcolato aumento per continuazione con le due distinte fattispecie satellite; il rinvio va disposto in favore della Corte di appello di Firenze, per nuovo esame sul punto, che tenga conto della "nuova" forbice edittale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze limitatamente alla determinazione degli aumenti della pena detentiva a titolo di continuazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore