Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05076/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava il ricorso che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, quale indiziata del reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), reato per il quale ella era indagata.

2. Avverso l'indicato decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio ,. difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, il quale è formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 6 e 11 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Dopo avere esposto alcune considerazioni di ordine generale sul tema della valutazione della pericolosità sociale, la ricorrente afferma che la Corte d'appello di Caltanissetta avrebbe «poggia[to] il proprio convincimento su elementi che non possono da soli ritenersi sufficienti a qualificare la [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pericoloso».

Dopo avere trascritto il quarto capoverso della pag. 5 del decreto impugnato, ribadisce che, «in concreto, nessuno degli elementi riportati nel decreto» impugnato avrebbe «una rilevanza indiziaria tale da ritenere l'imputata un soggetto pericoloso».

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel ritenere la sua pericolosità sociale, non abbia «dato pregio» alla «prova principe», «di imprescindibile importanza» - in quanto consentirebbe «una valutazione [...] fondata sulla complessiva personalità del soggetto e non su meri elementi indiziari (come invece accade nel decreto emesso [...] dalla Corte d'Appello di Caltanissetta [...])» - costituita dalla nota dei Carabinieri del 26/08/2024, «dunque molto più recente rispetto ai fatti contestati», nella quale si dava atto dell'assenza di «"elementi tali da far desumere la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]"». [OSCURATO:PERSONA] contesta quindi che, a «fronte di informazioni qualificate e recenti che escludono la pericolosità», la Corte d'appello di Caltanissetta «si sofferma [...] sulle pochissime captazioni effettuate in sede di indagini preliminari aderendo integralmente alla ricostruzione offerta».

Rappresenta che l'«attribuzione di qualifiche criminali», sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, «dovrebbe essere assunto quale mero elemento indiziario e non dovrebbe assumere invece la veste di elemento principe nella valutazione complessiva della personalità dell'indagata (che, tra l'altro, prima dell'iscrizione del procedimento de quo, risulta incensurata)».

Sarebbe pertanto «chiaro» che, nella specie, mancherebbero «del tutto i presupposti per applicare la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, essendo del tutto fallaci gli elementi su cui si fonda il provvedimento impugnato».

Dopo avere richiamato la necessità di «riscontrare l'esistenza della pericolosità al momento della decisione», la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, pertanto, «non risultano rilevanti le pregresse manifestazioni se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura preventiva (come nel caso in commento)». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito.

2. Si deve premettere che, a norma degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, è ammesso solo per violazione di legge.

Infatti: a) l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione personali, stabilisce che, «[a]avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»; b) l'art. 27, comma 2, dello stesso decreto, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stabilisce che «[p]er le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10».

Da ciò la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice dell'appello dal nono comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora comma 2, secondo periodo, dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, con la quale è stato anche ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01).

Ne discende che, in materia di misure di prevenzione, si deve escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che questa sia del tutto mancante o presenti dei difetti tali da renderla meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

3. Con riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale del proposto, in particolare, quando tra la pregressa violazione della legge penale e il giudizio di pericolosità sociale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e, in specie, quando tra tali due momenti si collochi un apprezzabile periodo di detenzione subito dall'interessato, in quanto diretto alla sua risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante: Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723-01.

In senso analogo, con riferimento a soggetti condannati per il grave reato di associazione di tipo mafioso: Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184-01).

4. La Corte d'appello di Caltanissetta ha rispettato tali principi.

Essa ha ritenuto che la pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA] risultasse dal fatto che quanto era emerso nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (oltre che per il reato di cui all'art. 73 dello stesso decreto e per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.), specificamente, la sua partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di notevoli dimensioni e di particolare pericolosità (disponendo la stessa associazione, tra l'altro, di una vasta piantagione di cannabis indica e di un vero e proprio arsenale, con armi anche con matricola abrasa; primo capoverso della pag. 2 del decreto impugnato) - partecipazione che si era tradotta nella prestazione di supporto logistico e che la rendeva destinataria di una percentuale degli introiti dell'associazione, essendo ella risultata anche consapevole della disponibilità di armi da parte dei sodali -, fosse dimostrativo della sua pervicacia nel delinquere e, quindi, appunto, della sua pericolosità sociale, la quale si doveva ritenere altresì attuale, atteso che gli indicati significativi e sintomatici fatti criminosi erano molto vicini nel tempo (circa un anno) rispetto alla data di adozione del decreto del Tribunale di Caltanissetta.

La Corte d'appello di Caltanissetta ha quindi reputato che si dovesse escludere il rilievo della menzionata nota dei Carabinieri del 26/08/2024, atteso che, posto che in tale atto era stato sottolineato come la [OSCURATO:PERSONA] fosse «gravata da un solo precedente penale», questo però, ancorché unico, per le indicate pregnanti emergenze che ne erano scaturite - cioè la partecipazione della stessa [OSCURATO:PERSONA], fino a tempi recenti, a un'organizzazione dedita alla coltivazione e al traffico illeciti di sostanze stupefacenti di notevoli dimensioni e anche armata -, si doveva reputare dimostrativo dell'attuale pericolosità sociale della proposta.

Tale motivazione: a) da un lato, non è né mancante né meramente apparente, in quanto consente senz'altro di comprendere le ragioni che sono state poste dalla Corte d'appello di Caltanissetta a fondamento della ritenuta attualità della pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata argomentata dalla stessa Corte in un modo che è certamente provvisto dei requisiti minimi di coerenza e logicità in assenza dei quali soltanto si può configurare un'apparenza della motivazione, nonché prendendo anche in considerazione gli argomenti difensivi, reputandoli tuttavia inidonei a superare le esposte argomentazioni di segno contrario; b) dall'altro lato, risulta in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di attualità della pericolosità sociale, giacché, nel ritenere attuale la pericolosità della [OSCURATO:PERSONA], ha considerato il tempo decorso tra le sue pregresse violazioni della legge penale e il giudizio di pericolosità, riscontrando come le prime fossero in realtà assai vicine nel tempo (circa un anno) rispetto al secondo.

Ne discende che il motivo di ricorso appare in realtà sostanzialmente diretto a contestare la valutazione della Corte d'appello di Caltanissetta riguardo all'attualità della pericolosità sociale o, comunque, l'illogicità della motivazione del decreto impugnato in ordine a tale aspetto, il che, come si è detto al punto 2, non è possibile fare con il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava il ricorso che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, quale indiziata del reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), reato per il quale ella era indagata. 2. Avverso l'indicato decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio ,. difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, il quale è formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 6 e 11 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Dopo avere esposto alcune considerazioni di ordine generale sul tema della valutazione della pericolosità sociale, la ricorrente afferma che la Corte d'appello di Caltanissetta avrebbe «poggia[to] il proprio convincimento su elementi che non possono da soli ritenersi sufficienti a qualificare la [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pericoloso». Dopo avere trascritto il quarto capoverso della pag. 5 del decreto impugnato, ribadisce che, «in concreto, nessuno degli elementi riportati nel decreto» impugnato avrebbe «una rilevanza indiziaria tale da ritenere l'imputata un soggetto pericoloso». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel ritenere la sua pericolosità sociale, non abbia «dato pregio» alla «prova principe», «di imprescindibile importanza» - in quanto consentirebbe «una valutazione [...] fondata sulla complessiva personalità del soggetto e non su meri elementi indiziari (come invece accade nel decreto emesso [...] dalla Corte d'Appello di Caltanissetta [...])» - costituita dalla nota dei Carabinieri del 26/08/2024, «dunque molto più recente rispetto ai fatti contestati», nella quale si dava atto dell'assenza di «"elementi tali da far desumere la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]"». [OSCURATO:PERSONA] contesta quindi che, a «fronte di informazioni qualificate e recenti che escludono la pericolosità», la Corte d'appello di Caltanissetta «si sofferma [...] sulle pochissime captazioni effettuate in sede di indagini preliminari aderendo integralmente alla ricostruzione offerta». Rappresenta che l'«attribuzione di qualifiche criminali», sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, «dovrebbe essere assunto quale mero elemento indiziario e non dovrebbe assumere invece la veste di elemento principe nella valutazione complessiva della personalità dell'indagata (che, tra l'altro, prima dell'iscrizione del procedimento de quo, risulta incensurata)». Sarebbe pertanto «chiaro» che, nella specie, mancherebbero «del tutto i presupposti per applicare la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, essendo del tutto fallaci gli elementi su cui si fonda il provvedimento impugnato». Dopo avere richiamato la necessità di «riscontrare l'esistenza della pericolosità al momento della decisione», la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, pertanto, «non risultano rilevanti le pregresse manifestazioni se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura preventiva (come nel caso in commento)». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito. 2. Si deve premettere che, a norma degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, è ammesso solo per violazione di legge. Infatti: a) l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione personali, stabilisce che, «[a]avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»; b) l'art. 27, comma 2, dello stesso decreto, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stabilisce che «[p]er le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10». Da ciò la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice dell'appello dal nono comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora comma 2, secondo periodo, dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, con la quale è stato anche ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Ne discende che, in materia di misure di prevenzione, si deve escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che questa sia del tutto mancante o presenti dei difetti tali da renderla meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. 3. Con riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale del proposto, in particolare, quando tra la pregressa violazione della legge penale e il giudizio di pericolosità sociale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e, in specie, quando tra tali due momenti si collochi un apprezzabile periodo di detenzione subito dall'interessato, in quanto diretto alla sua risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante: Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723-01. In senso analogo, con riferimento a soggetti condannati per il grave reato di associazione di tipo mafioso: Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184-01). 4. La Corte d'appello di Caltanissetta ha rispettato tali principi. Essa ha ritenuto che la pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA] risultasse dal fatto che quanto era emerso nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (oltre che per il reato di cui all'art. 73 dello stesso decreto e per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.), specificamente, la sua partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di notevoli dimensioni e di particolare pericolosità (disponendo la stessa associazione, tra l'altro, di una vasta piantagione di cannabis indica e di un vero e proprio arsenale, con armi anche con matricola abrasa; primo capoverso della pag. 2 del decreto impugnato) - partecipazione che si era tradotta nella prestazione di supporto logistico e che la rendeva destinataria di una percentuale degli introiti dell'associazione, essendo ella risultata anche consapevole della disponibilità di armi da parte dei sodali -, fosse dimostrativo della sua pervicacia nel delinquere e, quindi, appunto, della sua pericolosità sociale, la quale si doveva ritenere altresì attuale, atteso che gli indicati significativi e sintomatici fatti criminosi erano molto vicini nel tempo (circa un anno) rispetto alla data di adozione del decreto del Tribunale di Caltanissetta. La Corte d'appello di Caltanissetta ha quindi reputato che si dovesse escludere il rilievo della menzionata nota dei Carabinieri del 26/08/2024, atteso che, posto che in tale atto era stato sottolineato come la [OSCURATO:PERSONA] fosse «gravata da un solo precedente penale», questo però, ancorché unico, per le indicate pregnanti emergenze che ne erano scaturite - cioè la partecipazione della stessa [OSCURATO:PERSONA], fino a tempi recenti, a un'organizzazione dedita alla coltivazione e al traffico illeciti di sostanze stupefacenti di notevoli dimensioni e anche armata -, si doveva reputare dimostrativo dell'attuale pericolosità sociale della proposta. Tale motivazione: a) da un lato, non è né mancante né meramente apparente, in quanto consente senz'altro di comprendere le ragioni che sono state poste dalla Corte d'appello di Caltanissetta a fondamento della ritenuta attualità della pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata argomentata dalla stessa Corte in un modo che è certamente provvisto dei requisiti minimi di coerenza e logicità in assenza dei quali soltanto si può configurare un'apparenza della motivazione, nonché prendendo anche in considerazione gli argomenti difensivi, reputandoli tuttavia inidonei a superare le esposte argomentazioni di segno contrario; b) dall'altro lato, risulta in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di attualità della pericolosità sociale, giacché, nel ritenere attuale la pericolosità della [OSCURATO:PERSONA], ha considerato il tempo decorso tra le sue pregresse violazioni della legge penale e il giudizio di pericolosità, riscontrando come le prime fossero in realtà assai vicine nel tempo (circa un anno) rispetto al secondo. Ne discende che il motivo di ricorso appare in realtà sostanzialmente diretto a contestare la valutazione della Corte d'appello di Caltanissetta riguardo all'attualità della pericolosità sociale o, comunque, l'illogicità della motivazione del decreto impugnato in ordine a tale aspetto, il che, come si è detto al punto 2, non è possibile fare con il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre
Decreto Cassazione n. 05076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris