CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30130/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1792/2021 depositata il09/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Foggia, contro il decreto del 9 giugno 2021, con cui la Corte d’appello di Bari, provvedendo in parziale riforma di decreto del Tribunale di Foggia, ha dichiarato l’incandidabilità del Metta alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono in Puglia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di Cerignola, disposto con d.P.R. del 20 luglio 2015. 2. ― Il Ministero dell’interno ed il Prefetto di Foggia resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo, svolto da pagina 5 a pagina 14 del ricorso, è rubricato: «A. Illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione e malgoverno, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 143, commi 1 e 11 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine ai principi applicabili al giudizio di incandidabilità, in contrapposizione con i principi regolatori dei provvedimenti di cui al citato comma 1.B. illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 143, commi 1 e 11 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine al principio di autonomia del giudizio civile sulla incandidabilità dal giudizio amministrativo sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. Contraddittorietà della motivazione». Il secondo mezzo, svolto da pagina 15 a pagina 71 del ricorso, è rubricato: «Illegittimità del decreto per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, exart. 360 n. 5 c.p.c., relativa a documenti depositati ed oggetto di contraddittorio. Omessa valutazione delle prove e conseguente travisamento dei fatti. Error in procedendo e contradd ittorietà della motivazione». Il terzo mezzo, svolto da pagina 71 a pagina 81 del ricorso, denuncia: «A. illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’articolo 143, comma 11 del d.lgs. n. 267 2000, in relazione all’art. 6, protocollo 1 della Convenzione dei Diritti dell’uomo in materia di giusto processo. B. illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’articolo 143, comma 11 del d.lgs. n. 267/2000. Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 11 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione agli art. 3, 48 e 51 per la compromissione dei diritti di partecipazione a libere elezioni dell’elettorato attivo e passivo per un periodo di tempo ingiustificato con ricadute nei confronti dell’intero ambito nazionale». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il primo mezzo è infondato. La pletorica censura, infarcita di larghi stralci sia del provvedimento di primo grado che di quello della Corte d’appello, con la tecnica del taglia-incolla, è volta a sostenere, in buona sostanza ed al netto di inutili ripetizioni, che la Corte d’appello, lungi dall’effettuare un’indagine diretta all’accertamento di specifiche condotte attribuibili ad esso Metta, si sarebbe limitato ad un acritico recepimento del provvedimento di scioglimento del Consiglio, senza avvedersi che i presupposti di operatività di detto provvedimento, previsto dal primo comma dell’articolo 143 citato, sono diversi da quelli richiesti dal successivo 11º comma per la pronuncia di incandidabilità. Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento camerale di cui all'articolo 143, 11º comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il giudice, chiamato a valutare, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, la sussistenza della responsabilità degli amministratori in ordine alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, può senz'altro formare il proprio convincimento sulla base degli elementi già contenuti nella proposta di scioglimento del Ministro dell'interno e nella relazione del Prefetto, pur potendo prendere in esame risultanze probatorie ulteriori acquisite, nel contraddittorio tra le parti, nel corso del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3857). Nondimeno, è di tutta evidenza che, mentre la previsione del primo comma dell’articolo 143 si riferisce alla sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio, ove emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, l’11º comma della stessa disposizione richiede di valutare «la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa». Compito del giudice di merito, dunque, alla stregua della previsione normativa è verificare, in relazione al singolo amministratore, che proprio lui si sia reso responsabile delle condotte che hanno determinato o concorso a determinare lo scioglimento: la pronuncia di incandidabilità, cioè, non è una mera gemmazione automatica del provvedimento di scioglimento del consiglio, ma richiede di accertare in qual modo il singolo amministratore lo abbia determinato. Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è collocata nella prospettiva di cui si è dato conto, affermando che, essendo stata confermata dal giudice amministrativo la legittimità del provvedimento di scioglimento del comune di Cerignola «non può non ritenersi che quel giudizio abbia efficacia su quello in esame, nel senso che occorre, in questa sede, affrontare il tema consequenziale dei soggetti responsabili della infiltrazione criminale che ha dato corso al provvedimento ex articolo 143». A questa dichiarazione di intenti, poi, la Corte d’appello ha poi fatto seguire il richiamo alla circostanza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a matrimoni di persone collegate ad ambienti malavitosi, tali da dimostrare l’organico collegamento ed inserimento del medesimo nel contesto risultante dagli atti che avevano condotto allo scioglimento del Consiglio: tenuto conto delle modalità di partecipazione, non limitate alla mera fase della celebrazione delle nozze. Ora, non ha bisogno di essere rammentato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass.12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368). Ciò che se ne trae, in definitiva, è per un verso che il giudice di merito non ha errato in iure, nel considerare il rilievo degli atti concernenti lo scioglimento del consiglio nel successivo giudizio di incandidabilità, e, per altro verso, che, in facto, lo stesso giudice ha insindacabilmente selezionato il materiale probatorio che, per i fini del giudizio di merito ad esso è in esclusiva riservato, pervenendo all’affermazione di incandidabilità. 4.2. ― Va da sé che l’identificazione di una ratio decidendi idonea da sola a sostenere il provvedimento impugnato, giacché corretta in iuree per il resto sottratta al sindacato del giudice di legittimità, comporta l’assorbimento dei residui motivi, non senza aggiungere che la scrutinio di costituzionalità dell’articolo 143 è già stato effettuato da questa Corte con esito positivo (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1333; Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). 5. ― Le spese seguono la soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore