CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2021
Cassazione n. 26889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio. udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE SECONDA PENALE in funzione di GIUDICE per il RIESAME, con ordinanza del 4/9/2020, depositata il 19/6/2021, notificata il 2/9/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO, in data 31/7/2020, ha convalidato il provvedimento emesso d'urgenza dal pubblico ministero e conseguentemente ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui agli artt. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto e 61 bis cod. pen.; tre ipotesi di estorsione aggravata di cui agli artt. 110, 81 e 629 in relazione all'art. 628, comma terzo nn. 1 e 3, 513 bis, primo e secondo comma e 416 bis.1 cod. pen., ricettazione di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 648 e 416 bis.1 cod. pen.; due ipotesi di riciclaggio aggravato di cui agli artt. 110, 81 secondo comma, 648 bis e 416 bis.1 cod.//7' pen.; due ipotesi di truffa aggravata di cui agli artt. 81 secondo comma, 110, 640, secondo comma e 416 bis.1 cod. pen.; di cui agli artt. 110, 346 bis primo, secondo e terzo comma e 416 bis.1 cod. pen.; di cui agli artt. 61 n. 1, 81, 110, 452 bis, primo e secondo comma e 416 bis.1 cod. pen.; di cui agli artt. 110, 452 quatordecies e 416 bis.1 cod. pen.; di cui agli artt. 110, 610 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione dell'art. 178 lett c) cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 249 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale del riesame, omettendo di applicare i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in circa la necessità di parametrare la sproporzione patrimoniale entro il limite temporale di manifestazione della pericolosità sociale, avrebbe erroneamente applicato l'art. 240 bis cod. pen. rendendo sul punto una motivazione assente o quanto meno del tutto carente. Il Tribunale, infatti, nulla avrebbe detto in ordine alla correlazione tra la condotta contestate e gli incrementi patrimoniali del nucleo familiare in esame. Sotto altro profilo, d'altro canto, il Tribunale, rinviando ai criteri applicati dalla Guardia di Finanza, avrebbe omesso di replicare alle specifiche critiche della difesa quanto all'utilizzo dei dati ISTAT al fine di accertare la sproporzione tra i redditi e il patrimonio. Il metodo di rilevamento statistico, infatti, sarebbe astratto e in palese violazione del principio di responsabilità personale, laddove, invece, la metodologia di accertamento avrebbe potuto e dovuto essere effettuata con uno dei metodi previsti nel T.U.I.R. (l'accertamento analitico, accertamento sintetico, accertamento induttivo e studi di settore) che sono soggettivamente orientati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale del riesame per il giudizio. 1. La difesa deduce la violazione dell'art. 178 lett c) cod. proc. pen. In specifico la difesa eccepisce la violazione del diritto di difesa evidenziando che: -il 26/8/2020 l'indagato detenuto ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale del Riesame per il giorno 1/9/2020; -il 27/8/2020 l'indagato ha presentato all'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, dove era ristretto, un'istanza di differimento dell'udienza al fine di predisporre la propria difesa;-il 1°/9/2020 il sostituto processuale del difensore di fiducia, presente in udienza, ha insistito per il differimento e il Tribunale ha accolto l'istanza e disposto il rinvio per il giorno 10/9/2020. - il giorno successivo il difensore ha richiesto in cancelleria la copia del verbale d'udienza che però è risultato non reperibile; - il 3/9/2020 al difensore è pervenuta la notifica a mezzo pec del differimento dell'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il 4/9/2020 è stato comunicato al difensore, sempre a mezzo pec, che la notifica precedentemente inviata era da ritenersi annullata; -a seguito dei controlli effettuati dalla difesa in cancelleria è risultato che il Tribunale aveva pronunciato l'ordinanza con la quale il riesame era stato rigettato. -la difesa ha quindi chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro notizie in ordine al deposito dell'istanza di differimento; -la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata dallo stesso Tribunale; -la difesa ha immediatamente sollecitato il Tribunale del Riesame sul punto con istanze del 4/9/2020 e, successivamente, del 5/10/2020; - il 6/10/2020 il Tribunale si è pronunciato disponendo "non luogo a provvedere" sulla richiesta evidenziando che comunque la richiesta non avrebbe comportato un automatico differimento dell'udienza; -la difesa preso atto della risposta ha presentato un'istanza al giudice per le indagini preliminari al fine di fa acquisire la documentazione necessaria presso la [OSCURATO:PERSONA]; -il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] di Voghera, istituto dove nel frattempo il ricorrente era stato trasferito, ha trasmesso la documentazione dalla quale risulta che il ricorrente aveva presentato tempestivamente in data 27/8/2020, la richiesta di differimento dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il 19/10/2020 la difesa, quindi, ha chiesto di essere rimessa in termini per celebrare l'udienza avanti al Tribunale del Riesame; -il 24/11/2020 il Tribunale ha respinto l'istanza sul presupposto che nessuna istanza di differimento era pervenuta dall'indagato e che l'udienza si era regolarmente tenuta; -l'ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata il 19/6/2020 e la notifica del deposito è stata ricevuta dal difensore il 2/9/2021; -il verbale dell'udienza tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante le ripetute richieste della difesa, non è risultato reperibile all'atto della presentazione del ricorso, in data 4/9/2021.La doglianza, così come analiticamente documentata nel ricorso e per quanto risultato da un'analisi del fascicolo cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), è fondata. 1.1. L'istanza di rinvio dell'udienza risulta essere stata presentata personalmente dal ricorrente presso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dove era ristretto, tempestivamente e nell'unico ufficio dove avrebbe potuto essere depositata. Ai sensi degli artt. 123 cod. proc. pen. e 44 disp. att. cod. proc. pen., infatti, le impugnazioni e le richieste della persona ristretta in un istituto sono ricevute dal direttore dello stesso e "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria", alla quale devono essere immediatamente trasmesse. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto pronunciarsi in merito alla richiesta di differimento, che risulterebbe essere stata anche reiterata nel corso dell'udienza. Nel caso di specie, d'altro canto, nel quale non è stato rinvenuto il verbale d'udienza con l'eventuale provvedimento pronunciato sul punto dal Tribunale, risulta comunque la notifica, effettuata a mezzo pec il 3/9/2020, del differimento dell'udienza dal giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] al giorno 10/9/2020. Notifica, poi, annullata con comunicazione a mezzo pec il 4/9/2020, senza alcuna apparente ragione in quanto, solo successivamente, cioè quando la difesa ha sollecitato l'acquisizione del fascicolo del carcere, il Tribunale, in data 6/10/2020, ha disposto con un "non luogo a provvedere" nel quale ha evidenziato che comunque la richiesta non avrebbe comportato un automatico differimento dell'udienza. Provvedimento poi seguito -anche questo solo in data successiva alla celebrazione dell'udienza ed esclusivamente in risposta all'ulteriore richiesta della difesa di remissione in termini dopo che erano finalmente pervenuti i documenti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Voghera- da un diniego fondato sul presupposto che nessuna istanza di differimento era pervenuta dall'indagato e che l'udienza si era regolarmente tenuta. 1.2. Nel caso di specie, in conclusione -accertato che in effetti il ricorrente ha presentato tempestivamente la richiesta di differimento dell'udienza, -rilevato che non risulta che il Tribunale si sia pronunciato né abbia motivato sul punto in merito all'eventuale diniego del differimento (Sez. 6, Sentenza n. 13049 del 03/03/2016, Ripani, Rv. 266189 - 01), -considerato anzi, in assenza del verbale d'udienza, che dagli atti emergono elementi (la notifica in data 3/9/2020 della comunicazione che l'udienza del giorno 1/0/2020 era stata differita al 10/9/2020) dai quali sembra piuttosto evincersi che l'istanza stessa sia stata accolta, - considerato altresì che, sempre a causa dell'assenza del verbale, non è possibile verificare se all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti abbiano comunque rassegnato le proprie conclusioni e che pertanto si sia effettivamente instaurato il contraddittorio sul merito della richiesta di riesame presentata, si deve ritenere che la peculiare progressione cronologica delle notifiche e dei "provvedimenti" seguiti alla presentazione della richiesta di differimento ha impedito la corretta istaurazione del contraddittorio e ha limitato il diritto di intervento della difesa al giudizio di riesame così che, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale del riesame di Catanzaro per il giudizio. 2. Le ulteriori e diverse doglianze sono evidentemente assorbite dall'accoglimento della questione relativa alla regolarità del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a