CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni e la memoria depositata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con dichiarazione del reato contestato per intervenuto decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 08/11/2021 ha confermato la sentenza emessa in data 07/11/2017 dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 646, 61 n. 7 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria per il contrasto esistente tra il dispositivo della sentenza e la motivazione; è stata trattata udienza con il rito camerale a trattazione scritta, con conclusioni sia del Procuratore generale che della difesa; in motivazione la Corte ha inequivocabilmente accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quanto al reato ascritto al ricorrente, ma in dispositivo ha confermato la sentenza di primo grado; pur essendo nota la regola interpretativa della prevalenza del dispositivo sulla motivazione nel caso in esame emerge senza alcun dubbio una divergenza provocata da un errore materiale e compilativo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, considerato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione prima della decisione di appello, così sostenendosi l'ammissibilità del ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso rilevando la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, chiedendo l'accoglimento dello stesso con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento del primo motivo di ricorso. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso il 04/05/2011, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione, estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Tale causa estintiva, tra l'altro maturata in epoca precedente alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti, in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale, tenuto conto della portata dei motivi proposti, sia con riferimento ad una evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, che quanto alla maturazione del termine predetto prima della decisione di appello. Solo la inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata anche successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Inoltre, in presenza di una causa 2 gt, di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380, in motivazione; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.