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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 34864/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 34864/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris