CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] "noaci ObtL1.0 f‘; 05/03--keiaa., avverso !-:.entenza della Corte di appello Perugia del 2 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dal difensore della parte ovile, con la quale si è chiesta la conferma della decisione impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, con le quali è stato nuovamente sollecitato l'accoglimento dei motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata parzialmente la sentenza del Tribunale di Perugia che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 388, sesto comma, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni in favore della parte civile. Ciò in particolare per aver omesso di rispondere nel termine di legge all'invito dell'ufficiale giudiziario di indicare cose e crediti pignorabili quale legale rappresentante dell'impresa sottoposta ad esecuzione (fatto del 18 ottobre 2013); tanto a fronte di una notifica all'uopo effettuata a mani della moglie dell'imputato stesso. 2.Si lamenta con il primo motivo di ricorso vizio di motivazione e erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 e 533, comma 1, cod. proc. pen. nonché dell'art. 388 cod. pen. Ad avviso della difesa !a conoscenza da parte dell'imputato dell'invito di cui al comma quarto dell'art 492 cod. proc pen., presupposto costitutivo della responsabilità inerente il fatto di reato contestato, non potrebbe unicamente desumersi dalla intervenuta notifica del pignoramento e del correlato invito a mani della moglie del debitore esecutato. Ciò in quanto spetta comunque all'accusa l'onere di dare prova dei momenti costitutivi dell'ipotesi di reato contestata, potendo l'imputato limitarsi, come avvenuto nella specie, a contestare di avere avuto notizia dell'invito stesso si che, in assenza della effettiva e diretta dimostrazione di tale consapevolezza, il Tribunale prima e la Corte del merito poi, facendo corretta applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1 cod. proc. pen., avrebbero dovuto assolvere il ricorrente. Con il secondo motivo si adduce vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria sollecitata dai motivi di appello e relativa alla escussione testimoniale della moglie del ricorrente la cui decisività era stata riconosciuta dallo stesso Tribunale in primo grado nel rimarcare che non si era provveduto alla relativa assunzione per la intervenuta rinunzia della stessa difesa dell'imputato. La difesa premette che la detta rinunzia non impediva a monte la rinnovazione ditattimentale sul punto; e che ia motivazione assunta dalla decisione impugnata era all'evidenza contradditoria rispetto allo stesso assunto seguito nel fondare il giudizio di colpevolezza, legato alla necessita per l'imputato, di offrire elementi a sostegno della inconsapevolezza dell'invito pur risultando lo stesso notificato a mani dea moglie. 3. Con memoria trasmessa via "pec" la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale ribadendo i a fondatezza delle censure prospettate. 4.Con memoria trasmessa il 3 dicembre 2021 la difesa della parte civile costituita ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata con condanna alle spese del grado liquidate come no ta allegata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso impone nel caso l'annullamento della decisione impugnata ai soli effetti penali, considerata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza gravata nelle more della definizione della presente impugnazione. Da qui il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, chiamato a colmare il vizio di motivazione riscontrato ai sensi dell'ad 622 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata muove da considerazioni in diritto che non meritano censura. Più precisamente viene pedissequamente richiamato l'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 26060 del 26/04/2012, PG in proc. Braini, Rv. 253230, da ultimo ribadito dalla sentenza, della medesima sezione, n. 45635 del 2017, n.m.) in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di cui al comma al comma 8 dell'art 388 (all'epoca del fatto la relativa disposizione era contenuta nel comma 6) non è in alcun modo prescritto che l'invito dell'ufficiale giudiziario risulti consegnato personalmente ai debitore, ma occorre solo che si possa ragionevolmente ritenere che lo stesso sia stato posto a conoscenza dell'invito: interpretazione, questa, che trova una conferma di sistema nella previsione dell'art. 518, comma 5, cod. proc. civ.per la quale, ove il debitore non sia presente in sede di pignoramento mobiliare, l'ingiunzione di cui all'art. 492 cod.proc. civ. può essere rivolta alle persone indicate nell'art. 139 dello stesso codice: tanto perché i'intero sistema di notifiche e avvisi in ambito processuale risulta fondato su forme alternative di messa a conoscenza degli atti, con l'unico elemento comune della idoneità delle stesse allo scopo, da valutarsi in concreto, in relazione alle rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il destinatario, sulla base delle contrarie allegazioni da lui proposte. Nel caso, secondo quanto accertato in fatto, l'incombente di cui all'art 492 cod. proc. civ. venne notificato alla moglie del ricorrente; e tanto varrebbe a provare, secondo l'impostazione accusatoria validata dalle due sentenze di merito, i'avvenuta riferibiiità della detta sollecitazione alla sfera di conoscibilità del ricorrente, gravando in coerenza su quest'ultimo l'onere di allegare elementi, legati alla specifica dinamica della vicenda a giudizio, utili a superare il portato di tale valutazione inferenziale. 3. Siffatta condivisibile impostazione finisce tuttavia per mettere in risalto la stridente inadeguatezza argomentativa delle valutazioni parimenti rese dalla Corte territoriale nel negare la rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa per il tramite della escussione della moglie del ricorrente, Le. dello stesso soggetto al quale sarebbe stato materialmente recapitato l'avviso ex art 492 cod. proc. pen. nel caso posto a fondamento della condotta omissiva ascritta al Bionda. Rinnovazione nel caso negata sulla base di una mera motivazione di stile (l'assunzione della prova in questione è stata ritenuta " non strettamente necessaria" ai fini della decisione), che nel caso contrasta apertamente con la linearità logica che in tesi ne supporta il portato alla luce del medesimo percorso in diritto posto a fondamento del ritenuto giudizio di responsabilità. 4. All'evidenza, infatti, l'escussione sollecitata dall'appellante si incunea con immediatezza all'interno degli approfondimenti istruttori correlati alle allegazioni a discarico che l'imputato era in grado di rassegnare con effetti potenzialmente decisivi sull'assunto che porta nella specie al giudizio di responsabilità: a tacer d'aitro, la motivazione diretta a negarne l'accesso processuale non poteva dunque unicamente sostanziarsi nella mera sostanziale ripetizione della formula normativa espressa dalla regola di giudizio tipizzata per il caso di specie (quella di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. alla luce della rinunzia alla medesima prova operata in primo grado dalla difesa: cfr Sez. 2, n. 37136 del 02/10/2020, Rv. 280360). 5.Di qui il difetto di motivazione rassegnato dal secondo motivo di ricorso che nel caso porta con sè l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata agli effetti della responsabilità penale. li fatto risale al 18 ottobre 2013: considerate le sospensioni nel caso computabili (per un totale di 124 giorni di cui 60 in primo grado, per i rinvii accordati per legittimo impedimento e 64 in appello ai sensi dell'art. 83, comma 4, dei di 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il reato si è prescritto dopo la sentenza di appello (2 marzo 2021), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. Per contro, rimane attuale il rapporto processuale correlato all'azione civile esercitata, nel caso, nel processo penale: si impone in coerenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, chiamato, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. a colmare il vuoto argomentativo riscontrato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. C