CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37625/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14691 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6751/08/20, depositata in data 25 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, avverso la sentenza n. 2/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani di accoglimento del ricorso avverso gli avvisi di accertamento TY9010300888/2011 e TY9010300890/2011 con i quali l'Ufficio aveva recuperato maggiore Iva, per gli anni 2006-2007, in relazione ad attività, ad avviso dell'Amministrazione, di noleggio di macchine operatrici, di cassoni e di apparecchiature per il caricamento, la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti, non riconducibile ad alcuna attività di "gestione dei rifiuti" di cui alla lett. d) del comma 1, dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, pertanto, non beneficiante dell'aliquota ridotta del 10% di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.P.R. n. 633/72; - la CTR ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento avuto riguardo all'attività effettivamente svolta dalla ditta Bertolino per conto di Co.In.RES, non già di noleggio di macchine operatrici, cassoni e apparecchiature, ma - ai sensi dell'art. 13 del contratto intitolato "criteri generali per l'effettuazione dei servizi" - di appalto di servizi avente ad oggetto l'intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani; - il contribuente è rimasto intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza dell'Il maggio 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente rimasta contumace in appello; -in data 11 agosto 2022 l'Agenzia ha depositato atto di rinotifica del ricorso per cassazione personalmente alla parte contribuente (non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario); [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza interlocutoria dell'Il maggio 2022 (da intendersi revocata), in base all'orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall'Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'ari:. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv, 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente, via pec, alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo di posta elettronica, [OSCURATO:EMAIL],it), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.P.R. n. 633/72 nonché degh artt. 1655 c.c. e 183, 184 del d.lgs. n. 152/2006 per avere la CTR ritenuto illegitl:imi gli avvisi di accertamento in questione stante lo svolgimento da parte della ditta Bertolini, per conto di Co.In.RES, di un'attività qualificabile come appalto di servizi avente ad oggetto l'intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani ancorché, ad avviso dell'Amministrazione, il rapporto 4/11/1 giuridico intercorso tra la ditta Bertolino e l'impresa committente fosse qualificabile come noleggio di macchinari, cassonetti e apparecchiature per il caricamento, la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti, in alcun modo riconducibile alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti incluse nella "gestione dei rifiuti" di cui alla lett.d) del comma 1 dell'art. 183 del cl.logs. n. 152 del 2006 e, pertanto, non assoggettabile ad aliquota agevolata del 10% di cui al n. 127- sexiesdecies della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.P.R. n. 633/72; Pertanto, la ricorrente contesta la correttezza dell'interpretazione del negozio che ha portato il giudice di secondo grado a qualificare il contratto, in base all'art. 13 intitolato "criteri generali per l'effettuazione dei servizi" come appalto di servizi avente ad oggetto l'intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani anziché come - secondo l'Amministrazione, al di là del nomen iuris - noleggio di macchine operatrici, cassoni e apparecchiature per caricamento, compattazione e smaltimento degli stessi; - il motivo si profila inammissibile; - invero l'opera del giudice di merito, nell'accertamento e nella qualificazione di un contratto, è articolata in due fasi, la prima delle quali consiste nell' interpretare la volontà delle parti, per stabilire - con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio di motivazione, non proposto in questa sede- quale sia stata la loro comune volontà negoziale; -solo dopo aver stabilito l'effettivo oggetto della volontà comune delle parti è quindi possibile, nella seconda fase del percorso decisorio, qualificare giuridicamente il negozio, riconducendolo ad uno dei modelli contrattuali già tipizzati dall'ordinamento o identificandone la causa atipica. Ed è la qualificazione giuridica che è possibile sindacare in sede di legittimità per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ. (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021). Pertanto, il sindacato di legittimità, in ordine all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale eseguita dal giudice di merito, non può attingere il risultato interpretativo in sé, che appartiene al giudizio di fatto, ma può avere per oggetto esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Ne consegue che è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati da quest'ultimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015; Cass. n. 7280/2019, in motivazione). Né le relative censure possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319); -quindi, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. 15/11/2017, n. 27136), non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.28/11/2017, n. 28319, cit.); -i rilievi formulati nel ricorso debbono inoltre essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla integrale trascrizione delle clausole ritenute individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'eventuale erronea applicazione della disciplina invocata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, in motivazione; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; Cass. n. 22988/2021, cit.; Cass. Cass. n. 23180/2021, cit.). La formulazione del motivo di ricorso qui esaminato non è in linea con tali requisiti di ammissibilità. Infatti, risultano trascritte, e comunque evocate, le sole clausole n. 4,5,6,11 e 12, oltre ad un mero stralcio della n. 3, prescindendo quindi dal tenore letterale delle altre clausole contrattuali; -inoltre, il ricorso, nella sostanza, riproduce gli stessi argomenti svolti nei gradi di merito per sostenere la correttezza dell'interpretazione erariale del contratto intercorso tra la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la Co.In.RES, senza indicare specificamente quali siano stati i canoni ermeneutici violati (artt. 1362 e ss. cod. civ.), né il modo in cui si si sia concretamente realizzata la pretesa violazione, non essendo sufficiente contrapporre, in virtù del richiamo agli artt. 1655 c.c. e 183, 184 del d.lgs. n. 152/2006 nonché al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.P.R. n. 633/72, un' interpretazione diversa da quella criticata; - con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, 91 e 291 c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 2, 49 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR condannato l'Agenzia appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato [OSCURATO:PERSONA] benché quest'ultimo fosse pacificamente non costituito in giudizio; -il motivo è manifestamente fondato;-è infatti evidente che la parte che non ha partecipato ad un grado di giudizio (in quanto contumace, volontaria o involontaria che sia la sua mancata costituzione) non ha affrontato le spese legali in riferimento a detto grado di giudizio e dunque non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 26/06/2018, Rv. 649548 - 01: «la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere»; conf., ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, Rv. 423657 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, Rv. 423657 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 25/09/1997, Rv. 508243 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 43 del 07/01/1999, Rv. 522018 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12195 del 18/05/2018, Rv. 648485 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 - 0:1; Cass., sez. 6-3, n. 1003 del 2020). La sentenza impugnata va di conseguenza cassata senza rinvio, nella parte in cui ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del grado di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente ivi rimasto contumace. -in conclusione, va accolto il secondo motivo mentre va dichiarato inammissibile il primo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto (cioè nella parte in cui ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali in euro 1.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]), senza rinvio; - in considerazione della sostanziale reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il secondo, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ne