CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la rel—azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e restituzione all'avente diritto, e per il rigetto, nel resto. DEPCNOTCA cgr,Eu..~1 - 4 NOV 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 16.03.2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente di rito, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione ed euro 800,00 di multa, confer- mandone il giudizio di colpevolezza per il reato di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish nei confronti di diversi soggetti, in relazione a fatti contestati come commessi in data 27.11.2020. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di se- guito sinteticamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 240, c.p., e correlato vizio di motivazione. In sintesi, si duole il ricorrente per il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche, nonché della confisca del denaro caduto in sequestro. In particolare, quanto alle invocate attenuanti, per non essere state riconosciute nonostante la giovane età e lo stato di incensuratezza del ricorrente, non essendo questi stato trovato in possesso di altro stupefacente rispetto a quello sequestra- togli. Quanto, invece, alla confisca del denaro sequestratogli, si rileva come le somme erano custodite in diversi luoghi (20.000 euro in una scatola nell'armadio in camera da letto ed in banconote di tagli diverso; 5000 euro sempre all'interno dell'armadio in banconote di vario taglio; altri 4.510 euro nella dispensa della cu- cina, in banconote di piccolo taglio; 215,00 euro indosso all'imputato in banconote di piccolo taglio). Si evidenzia, in particolare, che il denaro rinvenuto nell'armadio della camera da letto, suddiviso in banconote da 100, 50 e 20 euro, non potesse ritenersi provento del reato, ma anzi per il luogo di custodia ed il taglio, appariva incompatibile con l'illecita provenienza, laddove, diversamente, quello rinvenuto sulla persona dell'imputato o nella dispensa poteva dirsi compatibile con l'attività di cessione dello stupefacente. Su tale profilo, tuttavia, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] 71v( 1. Il ricorso, trattato in presenza, a seguito di istanza, accolta, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020, è fondato, limitatamente al motivo sulla confisca.2. Ed invero, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, la Corte d'appello a pag. 5 indica con motivazione immune dai denunciati vizi le ragioni del diniego, escludendo correttamente la rilevanza in sé del mero stato di incensuratezza ed evidenziando l'assenza di elementi di merite- volezza (fatti non di assoluta lievità, tenuto conto del quantitativo di stupefacente do le modalità dell'azione sintomatiche della non estemporaneità dell'illecita atti- vità posta in essere, considerato che la commercializzazione illecita avveniva con una serie di cautele volte a scongiurare l'improvviso intervento delle forze dell'or- dine, quali la predisposizione di un sistema di videosorveglianza nell'abitazione e l'apposizione di un ulteriore cancello davanti alla porta d'ingresso in modo che le cessioni avvenissero in sicurezza, consegnando lo stupefacente attraverso l'infer- riata, rimanendo all'interno dell'abitazione, non facilmente accessibile proprio per la presenza del cancello; inidoneità del comportamento processuale in quanto volto all'assoluta negazione degli addebiti e alla rappresentazione di una versione contraddetta dagli accertamenti di PG; assenza di una revisione critica del proprio operato, non mostrando resipiscenza né discontinuità con le scelte delinquenziali intraprese). 3. Si tratta di motivazione che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto conforme ai principi giurisprudenziali in materia e immune dai denunciati vizi motivazionali, laddove si consideri che il mero riferimento all'assenza di ele- menti di segno positivo, è pacificamente sufficiente al fine di soddisfare l'obbligo motivazionale sul punto (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281590), non essendo necessaria la valutazione da parte del giudice di merito dei fattori attenuanti prospettati dall'imputato, essendosi infatti più volte affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motiva- zione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sinda- cabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Rv. 242419 - 01). 4. Quanto alla confisca del denaro in sequestro, occorre invero operare una differenziazione in merito alle somme in sequestro. Ed invero se, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, possono essere si curamente confiscate le somme costituenti il profilo derivante dalla commissione del reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti rinvenute indosso al ricor- rente e nella dispensa, a diverso approdo deve pervenirsi, come pur censura la difesa del ricorrente, quanto alle altre somme di denaro rinvenute. Ed invero, la motivazione del giudice, articolata sul ruolo assunto dal Pez- zella nella gestione dello spaccio è motivata, come si desume dal riferimento a quanto argomentato dal primo giudice, sulla incapacità del ricorrente di giustificare la lecita provenienza del denaro, censurando l'assunto difensivo secondo cui si sarebbe trattato di denaro proveniente da una donazione della nonna dell'impu- tato. Si versa, in altri termini, in un'ipotesi di confisca facoltativa e non di confisca ex art. 85-bis, TU Stup. che rinvia, salva l'ipotesi dell'art. 73, co. 5, come nel caso di specie, alle ipotesi di confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis, c.p., che prevede la confisca obbligatoria del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza. Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confi- scabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse ces- sioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 - dep. 14/12/2017, Rv. 272204 - 01). 5. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, limi- tatamente alla disposta confisca del denaro nell'ammontare di 25.000 euro, dispo- nendosene la restituzione all'avente diritto, dovendosi rigettare il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 25.000,00, confisca che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Ordina la restituzione della somma di euro 25.000,00 all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.