CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 46355/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Lodi in composizione monocratica, con ordinanza del 05/04/2023, nei confronti del Tribunale di Milano in composizione monocratica; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Erice il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd. dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di Milano in composizione monocratica, il quale con sentenza del 12 novembre 2021 aveva dichiarato la competenza del primo Tribunale in ordine ai numerosi reati di truffa aggravata e sostituzione di persona contestati agli imputati sopra indicati. In particolare, con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale remittente ha sostenuto che, in realtà, la competenza apparteneva al Tribunale di Milano in quanto luogo dove era stato acceso il conto corrente, presso il quale la persona offesa della prima truffa pluriaggravata, oggetto di contestazione, aveva effettuato il pagamento della somma di euro 6.500,00 a mezzo di bonifico bancario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici sopra indicati ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti ascritti alle stesse persone, e deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica. 2. Invero, i reati per i quali si procede sono costituiti da varie truffe contrattuali consumatesi per effetto del pagamento di una somma di denaro, a mezzo di bonifici bancari ad opera delle varie persone offese, per l'acquisto delle autovetture pubblicizzate dagli imputati su vari siti intemet, mai consegnate agli acquirenti che avevano anticipato il relativo prezzo. Il luogo di consumazione del reato deve essere individuato, quindi, tenendo conto degli arresti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761). In senso conforme è l'affermazione per cui, «in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (Sez. F, n. 37400 del :30/08/2016, F., Rv. 268011). Si tratta di orientamento uniforme rispetto al quale non si segnalano difformità sostanziali, atteso che il diverso principio (affermato, fra l'altro, da Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Ciccarelli, Rv. 277861) relativo alla individuazione del luogo di consumazione del delitto di truffa effettuata mediante ricarica di carta Postepay è strettamente consequenziale all'utilizzo di tale strumento, che determina una modalità di acquisizione del profitto diversa rispetto a quella propria del bonifico bancario. 3. Ciò posto, con riferimento alla prima truffa pluriaggravata in contestazione essa risulta essere stata posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data 15 settembre 2015, aveva versato la somma di euro 6.500,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente postale con IBAN [OSCURATO:IBAN], intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], acceso presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sito in Milano piazza Cordusio n.4. 4. Da quanto sopra esposto il conflitto negativo deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, cui devono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli att