CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dalla medesima proposto,volto ad accertare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Latina, ad ottenere la condanna delmedesimo al pagamento delle differenze retributiveparametrate al livello di inquadramento per il personale dipendente corrispondente alle mansioni espletate e quantificate in € 36.549,62, oltre interessi e riv alutazione, nonché l’ordine di rinnovo del rapporto a tempo determinato fino al raggiungimento del requisito temporale necessario per accedere alla procedura di stabilizzazione, o in subordine il risarcimento del danno nella misura di € 100.000,00, oltre accessori e spese. 2. La Corte territoriale riteneva l’insufficienza delle allegazioni poste a fondamento della domanda e delle risultanze della prova testimonialeai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione; rilevava l’insussistenza dielementi certi in ordine alla presenza e al vincolo quotidiano, al rispetto degli orari di lavoro e all’eterodirezione nello svolgimento dell’attività lavorativa. 3. Considerava irrilevanti lo svolgimento di attività lavorativa in epoca anteriore alla stipula del primo contratto di collaborazione e l’espletamento di mansioni asseritamente esulanti dal progetto iniziale; riteneva comunque che le mansioni descritte nel ricorso fossero coerenti con la tipologia di prestazione richiesta nell’ambito del pur ampio programma contrattuale. 4.Evidenziava inoltre che il reclutamento speciale volto al superamento del fenomeno del precariato non comporta alcun diritto per i possibili beneficiari, e può essere avviato dalle amministrazioni in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno in relazione a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296/2006 e dell’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, e segnatamente di essere stati in servizio dal 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturati nel quinquennio precedente. 5. Aggiungeva che in difetto di tale condizione, la mancanza di presupposto dell’illegittima reiterazione ultratriennale di rapporti di lavoro a termine non legittima il lavoratore ad invocare la stabilizzazione, né gli dà diritto al risarcimento del danno presunto da precarizzazione nella misura e secondo i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5072/2016; riteneva assorbite le altre questioni. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 7. Il Comune di Latinaha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione degli artt. 61e 69 d. lgs. n. 276/2003 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che a fronte del carattere non univoco del testo contrattuale, da cui non si desume direttamente un risultato da conseguire, la prestazione svolta non può essere qualificata come autonoma. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’irrilevanza dell’attività svolta e la sua conformità al progetto; argomenta che l’estraneità delle mansioni svolte alla sfera di obiettivi delineati con il progetto è sintomatica della deficienza progettuale e rimarca l’insussistenza di una collaborazione autonoma nel cui ambito siano ricomprese attività di non evidente congruità rispetto all’obiettivo progettuale. 2. Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 del d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la sentenza impugnata ha anche erroneamente affermato l’irrilevanza del pacifico inizio del rapporto di lavoro prima della sua formalizzazione contrattuale.Evidenzia di avere denunciato la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 276/2003 sotto tale profilo, rimarcando che la collaborazione si era instaurata in assenza di un progetto e di un programma concreto e specifico. 3. Con la terza censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 3, comma 94, della legge n.244/2007, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che con specifica delibera l’ente aveva dato mandato ai dirigenti di settore di procedere alle proroghe dei contratti in corsoper la maturazione del periodo triennale di servizio, evidenziando che dopo l’emanazione di tale provvedimento, l’ente non poteva escludere dalla proroga un singolo soggetto senza violare i criteri di imparzialità e buon andamento della [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta che una volta manifestata l’adesione e disposta l’indiscriminata proroga dei contratti di collaborazione, l’ente non avrebbe potuto escludere un singolo lavoratore. Rimarca che sono stati stabilizzati e prestano servizio lavoratori che hanno maturato il triennio solo in forza della proroga concessa sulla base della delibera e della legge n. 244/2007. 4. I primi due motiv i , da trattar e congiuntamente per ragioni di connessione logica,sono inammissibili, in quanto denuncian do la violazione degli artt. 61, 62 e 69 del d. lgs. n. 276/2003 per l’assenza di un progetto o programma, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha ritenuto provato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si sia svolto con i caratteri propri della subordinazione. Infatti ilcontratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritt o tra le parti nelladata del 14.6.2006 e rinnovato in data 29.6.2007 non soggiac e alla disciplina contenuta ne l d.lgs. n. 276/2003, per l’esclusione di cui a ll’art. 1, comma 2(v. Cass. n. 27933/2021). Questa Corte ha sul punto chiarito che nella vigenza del testo originario dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 ( applicabile ratione temporis al contratto sottoscritto in data 14.6.2006) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla P.A. non erano esplicitamente disciplinati nemmeno da tale norma, riferibile alle sole prestazioni rese da “esperti di comprovata esperienza”;ha poi evidenziato che solo a partire dal d.l. 4 luglio 2006 n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le collaborazioni, occasionali o continuative, sono state espressamente attratte nella sfera di applicabilità dell’art. 7, mentre gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno fissato condizioni oggettive e soggettive sempre più rigorose per il ricorso alla collaborazione esterna(Cass. n. 10951/2018). Si è peraltro precisato che nella vigenza dell’originario testo del d.lgs. n. 165/2001, gli artt. 35 e 36 consentivano il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione. L’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 è infatti espressione di un principio generale, fondato sull’art. 97 Cost., che caratterizza tutta la disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato ed esclude che dalla violazione delle norme riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni possa derivare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, restando la tutela del lavoratore limitata a quanto assicurato dall’art. 2126 cod. civ. ed al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (Cass. n. 10951/2018 cit.). Trova dunque applicazione l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell’elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di elementi sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis: Cass. n. 14029/2022; Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018). Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui afferma che la qualificazione giuridica del rapporto come autonomo nell’ambito della manifestazione negoziale assume un valore presuntivo sulla natura del rapporto medesimo, non sussistendo alcuna presunzione di conformità della natura giuridica del rapporto al nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione; la difformità tra qualificazione giuridica del rapporto e suo reale svolgimento può infatti emergere indifferentemente dalla prova diretta dell'elemento della subordinazione o da quella indiziaria attraverso indici rivelatori (v. tra le tante Cass. n. 10971/2002; Cass. n. 5214/1998e Cass. n. 32053/2018). La qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo in caso di contestazione carattere prevalente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass.n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016). 5. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto denunciando il vizio di violazione di legge lamenta di essere stata esclusa dalla proroga ai fini della stabilizzazione, a differenza di altri lavoratori parasubordinati successivamente stabilizzati. Dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso di primo grado la Facchin aveva svolto una diversa doglianza, lamenta ndo l’illegittima esclusione dei lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che alla data di pubblicazione della delibera n. 248 del 2008 non avessero maturato il requisito dell’anzianità triennale. Il motivo sollecita dunque,sulla base di presupposti ermeneutici errati, una diversa ricostruzione del fatto, preclusain questa sede. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Questa Corte ha chiarito che in materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data -ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favore di chi abbia maturato il triennio di anzianità a tempo determinato in forza di proroghe intervenute dopo la predetta data, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni induce a ritenere che la platea dei destinatari dovesse essere cristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre a non essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico. (Sez. L, Ordinanza n. 7246 del 13/03/2020). Nésussiste alcun diritto di natura risarcitoria in capo ai potenziali destinatari della stabilizzazione, procedimento condizionato dalle leggi di bilancio al verificarsi di vincoli oggettivi e alla presenza di requisiti soggettivi, che non può dar luogo a trasformazioni né a proroghe automatiche dei contratti di lavoro flessibili (Cass. 23019/2018). 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo