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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08997/2022

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ORDINANZA sul ricorso 29991/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Leuzzi -controricorrente - ' 2) avverso la sentenza n. 878/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso notificato il 15.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce n.878/2018 del 12/9/2018.

Parte resistente ha notificato controricorso.

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia penitenziaria, nel giudizio penale che lo ha coinvolto è stato assolto dal delitto di violenza privata compiuta in danno dell'agente Quarta e del medico dell'istituto penitenziario [OSCURATO:PERSONA], in seguito al suo appello avverso la sentenza penale di primo grado che invece lo aveva riconosciuto penalmente responsabile; la parte civile Della Giorgia, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia assolutoria e la Corte di cassazione, prescrittosi nelle more il reato e riqualificato lo stesso in tentata violenza privata, ha cassato la sentenza assolutoria con riguardo all'azione civile, rinviando ex art. 622 cod.proc.pen. il procedimento al giudice civile competente per valore in grado d'appello; il giudice del rinvio (Corte d'appello di Lecce), uniformandosi al dictum della Corte di cassazione, ha accertato la responsabilità del Verri ai soli fini civili, pronunciando condanna generica al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio, rilevando che la parte civile si era originariamente determinata a proporre detta domanda.

3. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] •

1. Con il primo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 , comma 1, n. 3 cod.proc.civ.quale violazione del principio di diritto e rinvio alla SC- Violazione orientamento costante» , poiché la Corte d'appello non si sarebbe attenuta a quanto indicato dalla Corte di cassazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite, "da liquidare al definitivo", avendo invece liquidato le spese del giudizio di appello di merito svoltosi in sede penale, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, dopo avere pronunciato una condanna generica, rinviando al Tribunale per la quantificazione del danno.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Si denuncia che il giudice "del definitivo", il quale dovrebbe pronunciare sulle spese di tutti i gradi di giudizio - come disposto dalla Cassazione penale, sez.

V, con la sentenza n. 17943/2014 di cui al giudizio di rinvio qui in esame - non possa essere individuato nel giudice del rinvio cui è stata demandata la decisione sulla domanda di condanna generica chiesta dalla parte civile, ma in - quello che andrà a pronunciarsi sul quantum debeatur, a seguito della domanda che la parte attrice andrà a proporre al Tribunale, in separato giudizio, per ottenere ristoro di tutti i danni subiti.

1.3. Testualmente, nell'art. 385 comma 3 cod.proc.civ. si prevede che la Corte di Cassazione «se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio».

1.4. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, in realtà, ha deciso nel pieno rispetto dei limiti segnati dal dictum della Corte di cassazione e dalla domanda originaria proposta dalla parte civile.

Va precisato che La Corte territoriale, dopo avere ritenuto sussistenti i requisiti fattuali per fondare un giudizio di responsabilità civile con condanna generica, non ha effettuato alcun formale rinvio del giudizio innanzi al Tribunale, come impropriamente affermato dal ricorrente, avendo invece ritenuto che il danno dovesse essere liquidato in separata sede, essendo stata originariamente chiesta una condanna generica.

1.5. Sul punto vale il principio per cui, qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 cod.proc.civ. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 Rv. 655377 - 01; Cass. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01; Cass., N. 7004 del 2015 Rv. 634918 - 01) .

1.6. La Corte di merito, pertanto, ha giustamente ravvisato come inammissibile, in quanto nuova, la domanda proposta in sede di rinvio per la liquidazione del danno.

Il giudizio "definitivo" cui allude la Corte di cassazione penale, stante il tenore della domanda proposta dalla parte civile (in riferimento alla quale la Corte leccese ha anche ravvisato essersi formata cosa giudicata interna) non può che essere quello ex art. 622 cod.proc.pen., e non certamente • il successivo giudizio eventualmente da introdursi - in ipotesi dopo la decisione su di esso - per la liquidazione del danno.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, si denuncia «violazione ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ. del giudicato penale equiparato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della SC a quella delle norme giuridiche , per essere il giudicato tamquam jus - Violazione orientamento consolidato in Cass.

SU penale, 27 settembre 2013 , sentenza Sciortino) ».

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In disparte i profili di difficile intelligibilità del motivo, ben sottolineati dal controricorrente, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non si assiste ad alcuna violazione del giudicato penale da parte della Corte d'appello di Lecce, sulla scorta di quanto indicato dalla Corte di cassazione penale nella sentenza di cassazione con rinvio, circa la condotta dell'imputato tesa a impedire alla "vittima designata" di tenere il comportamento che aveva in animo come medico della struttura penitenziaria (visitare l'agente penitenziario aggredito).

2.3. La Corte di cassazione, nella sentenza presa in considerazione dalla Corte d'appello, nel giudizio rescindente precisa che in realtà le vittime furono due , posto che l'agente penitenziario Quarta intendeva essere visitato dal medico dopo avere subito lesioni nel respingere le aggressioni di un detenuto, mentre il medico dell'istituto penitenziario Della Giorgia, che si era liberamente determinato a visitare il Quarta, era stato ostacolato dalla condotta del Verri, superiore del Quarta, che era diretta a impedire, tanto all'uno che all'altro, di determinarsi liberamente, ritenendo perciò ravvisabile il delitto, peraltro prescritto, di tentata violenza privata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello in sede penale.

3. Risponde dunque al vero che la Corte territoriale in sede penale, con la sentenza n. 63/2013, avesse "in via definitiva" assolto il Verri dall'imputazione penale di violenza privata.

Tuttavia, è altrettanto vero che la sentenza è stata impugnata per cassazione dalla parte civile e tanto basta per non rendere irrevocabile quella pronuncia ai fini delle statuizioni civili sulla responsabilità del ricorrente, su cui si è pronunciata nel merito la Corte di Lecce una volta esauritasi la fase penale, in conformità a quanto affermato dalle SU nella richiamata sentenza delle sezioni unite (Cass.

SU penale, 27 sett. 2013, sentenza Sciortino).

La declaratoria di prescrizione del reato, accertato nei suoi elementi costitutivi, ha infatti imposto alla Corte di cassazione penale di rinviare il procedimento sull' an debeatur al giudice civile ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 c.p,p., essendosi ormai esaurita la giurisdizione penale.La Corte di rinvio, in sede civile, ha deciso giudicando il fatto in conformità alle indicazioni sull'inquadramento giuridico della fattispecie illecita date dalla Corte di cassazione, eliminando le incoerenze logiche indicate dalla Corte di cassazione a proposito della sentenza di assoluzione penale.

4. Il principio che si applica in proposito -dal quale il giudice del rinvio non si è discostato - è stato ben chiarito in sede giurisprudenziale: «Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati »( Cass .

Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021).

4.1. Nell'ipotesi di cui all'art. 622 cod. proc. pen. si assiste, invero, alla "definitiva e integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile".

Difatti, "la funzione di tale pronuncia, al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario cui essa naturaliter appartiene, è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del «fatto» (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, civile, sent. n. 15859 del 2019).

4.2. Per tali ragioni, non essendovi alcuna "sentenza assolutoria passata in giudicato" del giudice dell'appello penale, valevole nei riguardi della parte civile con riferimento alla contestazione di cui all'art. 610 c.p., il giudice del rinvio, come del resto disposto dalla Corte di cassazione, ha, nell'esercizio della sua discrezionalità, valutato in concreto e definitivamente la sussistenza o meno delle prove del fatto illecito così come prefigurato dalla Corte di cassazione nella fase rescindente e cassatoria: pertanto, ha provveduto ad accertare, nel merito, la responsabilità civile del ricorrente, provvedendo sulle spese di tutti i gradi di • giudizio, sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

E' appena il caso di rimarcare che il motivo non ha nemmeno considerato che la parte civile ha sostenuto le spese del giudizio nelle fasi penali di merito che non sono mai state liquidate a suo favore sino alla pronuncia qui impugnata.

5. Con il terzo motivo si denuncia letteralmente: <<art.360 n. 3 extrapetizione/Omessa pronuncia illegittima.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 cod.proc.civ. in relazione all'art. 112 cod.proc.civ. - Violazione orientamento consolidato: illegittima scissione di an e quantum in assenza di presupposti di legge ( SU n. 1324/1997 ; Cass. 19893/ 2017)».

Si assume che la Corte d'appello abbia statuito la inammissibilità della domanda di liquidazione del danno pur non avendo a disposizione gli atti del giudizio penale.

Pertanto si prospetta che il giudice del rinvio si sia pronunciato extra petita nel ritenere inammissibile la domanda di liquidazione dei danni.

5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., giacché si fa riferimento al fascicolo di parte attrice in riassunzione per sostenere che da esso non risulti la proposizione della domanda solo nell' an, ma, a parte l'assoluta genericità della indicazione, si omette di dire come e dove ciò cui si allude è stato prodotto; si omette anche di fare riferimento alla sua eventuale produzione da parte del resistente in questa sede (come ammette Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011).

5.2. Si ignora, poi, totalmente l'assunto della Corte di merito che nella pronuncia di primo grado penale vi sia una statuizione, non impugnata, sul tenore della domanda civile in senso generico e con riserva di liquidazione in separato giudizio.

Ne segue che, in aggiunta alla violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. sul principio di specificità e autosufficienza, il motivo è inammissibile, in quanto la statuizione di novità dell'estensione al quantum della domanda risulta consolidata per il solo effetto della statuizione della Corte di merito in sede penale non censurata, e dunque costituente un giudicato interno.

5.3. Difatti, quanto affermato a pag. 19 del ricorso, non censura il riferimento, rinvenibile nella sentenza impugnata), al giudicato formatosi in sede di impugnazione penale della sentenza assolutoria, che coinvolge la originaria domanda della parte civile di condanna generica e non anche per il quantum( v.

« sentenza, p. 5).

5.4. Estranea al caso in esame è, infine, la deduzione di violazione degli artt. 353 e 354 cod.proc.pen. che, con riguardo al giudizio de quo regolato dall'art. 622 cod.proc.pen., regolano fattispecie che non rilevano.

Ed invero, è il caso di sottolineare che il resistente ha proseguito l'azione civile avviata in sede penale in forza del dictum della Corte di legittimità pronunciatasi sulla sua impugnazione della sentenza assolutoria della Corte d'appello penale, con atto di riassunzione ex art. 622 c.p.p., e non ha certamente avviato un giudizio civile autonomo di risarcimento del danno in contrasto con la sentenza assolutoria definitiva, proprio perché nei suoi confronti la sentenza non potrebbe considerarsi definitiva ai fini delle restituzioni civili.

Il giudice del rinvio ha, pertanto, provveduto all' accertamento di responsabilità a fini civili sulla base di quanto rilevato dal giudice di legittimità nella fase impugnatoria, proseguita nel giudizio di rinvio qui in esame . 5

5. E' altrettanto evidente che la trasmissione degli atti che è seguita al rinvio operato dalla Corte di cassazione, teso a definire il giudizio sull' an debeatur introdotto dalla parte civile con la richiesta di condanna generica, essendo un giudizio chiuso e non rientrante nella disponibilità delle parti, comporta la acquisizione materiale degli stessi in favore del giudice del rinvio, senza contare che il fascicolo contenente gli atti dei precedenti gradi costituisce un unicum a disposizione del detto giudice. 5

6. Il principio di diritto riportato dal ricorrente, pertanto, non attiene minimamente alla fattispecie de qua , bensì alla diversa ipotesi di un autonomo giudizio di risarcimento del danno instaurato dopo la sentenza assolutoria in sede penale (Cass. n.1994/2013); così anche fuoriesce dal circoscritto campo di osservazione il principio civilistico di cui a Cass.n. 19893/2017 per cui, al di fuori dell'accordo delle parti , o della mancata opposizione di parte, il giudice non possa scindere il giudizio pronunciando una condanna generica, essendo esso riferito a un giudizio civile autonomo e non di rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. 5

7. Sul punto, rileva piuttosto quanto indicato da questa Corte in tema di ampiezza del giudizio civile di rinvio disposto ex art. 622 cod.proc.pen., sottoposto al principio della domanda così come formulata in sede penale dalla parte civile (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019).

6. Con il quarto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ.«violazione del rinvio operato dalla Cassazione che demanda alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo esame _ Violazione dell'art. 6 , comma 3, lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (sentenza Drassich dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] )».

6.1. Parimenti inammissibile è quest'ultimo motivo di impugnazione.

6.2. Si duole il ricorrente dell'asserito omesso "nuovo esame" di merito che la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere funditus a seguito della riqualificazione giuridica del fatto penale operata dalla Corte di Cassazione che, ritenendo integrata la fattispecie del delitto di tentata violenza privata, invece che quella di violenza privata consumata da cui il ricorrente era stato assolto in appello, avrebbe così introdotto una contestazione nuova, peraltro meritevole di nuova istruttoria in sede di rinvio.

Si duole altresì il ricorrente di non essere stato ammesso a un nuovo esame dei testi.

6.3. Quanto alla prima parte della doglianza, nel caso in esame non si verte minimamente nella ipotesi ventilata dal ricorrente, non costituendo il fatto illecito, rivisitato dalla Corte di merito sotto la diversa prospettiva di "tentata violenza privata", un fatto illecito nuovo.

Il ricorrente, più precisamente, erra là dove afferma che vi sarebbe stata una "assoluzione piena dal reato più grave rispetto ad una declaratoria di responsabilità civile per un reato meno grave prescrittosi nelle more", lasciando quasi intendere, per ciò che è dato comprendere, che vi siano addirittura due contestazioni succedutesi l'un l'altra.

6.4. Il ricorrente, in realtà, è stato assolto penalmente dal delitto di violenza privata a seguito del suo appello avverso la sentenza penale di primo grado che invece lo riconosceva responsabile; la parte civile, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia assolutoria - evidentemente mai divenuta irrevocabile nei suoi confronti - e la Corte di cassazione, prescrittosi nelle more il reato e riqualificando lo stesso in "tentata violenza privata", ha cassato ex art. 622 cod.proc.pen. la sentenza nei soli confronti della parte civile rinviando il procedimento al giudice civile competente per valore in grado d'appello; il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi dettati dalla Corte di cassazione, ha accertato la responsabilità del Verri ai soli fini civili per il fatto ascritto, pronunciando condanna generica secondo il petitum rinvenibile nell'atto di costituzione come parte civile.

6.5. Pertanto, quanto affermato dalla Cassazione penale, cioè la derubricazione del fatto di reato da reato consumato in tentato, in primo luogo vincolava il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. e, conseguentemente, priva di pregio è la pretesa di censurare l'operato della Corte di legittimità penale che il giudice del rinvio non può certamente mettere in discussione .

6.6. Peraltro, nella specie la Corte di cassazione penale non ha proceduto a una riqualificazione del fatto illecito in peius, né ha pronunciato una condanna penale, bensì ha riqualificato in melius il fatto illecito originariamente ascritto all'imputato, dato che è passata dall' ipotesi di delitto consumato a quello tentato ai soli fini della valutazione del diritto della parte civile a ottenere le restituzioni civili richieste.

A livello sistematico, la Cassazione Penale non avrebbe pertanto dovuto segnalare all'imputato la sua intenzione di derubricare il delitto in delitto tentato, non trattandosi di una nuova contestazione di un fatto penale più grave (Cass. Sez.U. penale, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015; Cass. Sez.

U, penale, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 ).

Sul punto, la giurisprudenza penale ha statuito che "Non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato di violenza sessuale consumata a fronte della contestazione di violenza tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto" ( Cass. penale , sez.

III , 24/02/2015 , n. 11659).

6.7. Più in generale, nel caso de quo non viene in gioco il principio penalistico per cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.

Difatti la censura non si incentra su una situazione del genere verificatasi nel giudizio penale di merito, ove maggiore attenzione deve porsi in ordine al rispetto dello Statuto di garanzie processuali assegnate all'imputato (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017).6.8.

Si osserva altresì che il giudizio di rinvio in sede civile è un giudizio chiuso che non permette al giudice civile di statuire sulla legittimità o meno di quanto indicato dal "giudice del diritto" nel dictum.

6.9. In sede di giudizio di rinvio la Corte d'appello civile ha circoscritto il suo scrutinio alle emergenze probatorie acquisite nel giudizio penale, valutandole in conformità al dictum indicato dalla Corte di cassazione penale quanto alla fattispecie astratta da considerare.

6.10. Mentre nella censura si rinviene che il ricorrente lamenti che il Giudice del rinvio abbia disatteso l'istanza di audizione dei testi, denunciando sul punto una omessa statuizione.

6.11. Tanto premesso, si osserva che il giudice civile del rinvio, una volta investito del giudizio valuta la fattispecie illecita con i criteri che ha a disposizione in ambito civile nella valutazione del fatto.

Difatti, nel giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen., in relazione alla responsabilità civile ex art. 2043 cod.civ. che il giudice civile è chiamato ad accertare deve essere verificata la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché anche ove, in ipotesi, il reato abbia rilevanza solo se doloso (dolo specifico), in sede civile occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta ( Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 457 del 13/01/2021- Rv. 660182 - 01; v. anche Corte Cost. n. 182/2021).

6.12. Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod.proc.pen.si determina infatti una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 cod.civ., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale, non essendo più in gioco la dimensione penale della condotta, bensì la condotta lesiva di un diritto altrui e le relative forme restitutorie e risarcitorie.

6.13. Quanto al profilo che riguarda la assunta violazione dell'art. 6 §2 CEDU, non trattandosi di una ipotesi di nuova contestazione del fatto, ma di riqualifazione in melius del medesimo fatto contestato, per quanto sopra detto, al tempo della valutazione della responsabilità agli effetti civili non si profilava la necessità di accordare le garanzie di rinnovazione delle prove di cui alla richiamata sentenza Drassich del 11/12/2017 della Corte edu.

6.14. Né è prospettabile la violazione dei medesimi principi convenzionali di cui all'art. 6 §2 CEDU per altri aspetti, come di recente chiarito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Pasquini c.

Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel 20 ottobre 2020, ricorso n. 23349/17, con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza", che riguarda propriamente i casi in cui l'imputato è stato assolto e subisca ulteriori effetti pregiudizievoli sotto il profilo processuale, quali quelli correlati alle restituzioni civili .

6.15. In quest'ultima pronuncia la ritenuta violazione dell'art. 6, § 2, CEDU è stata affermata dalla Corte edu in una fattispecie concernente l'ordinamento di S. Marino, in cui nel giudizio di appello nei confronti di un imputato condannato in primo grado per appropriazione indebita, con risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudice penale, dopo aver dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato, nel provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, non aveva contenuto l'accertamento nei limiti cognitivi e dichiarativi imposti dalla necessità di rispettare il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, spingendosi a dichiarare, tra l'altro, sia pure al solo fine di confermare la condanna risarcitoria, che le condotte ascritte all'imputato, da ritenersi provate, integravano gli estremi del reato contestatogli.

6.16. Con riguardo a questa fattispecie, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del pregiudizio cagionatogli dal reato.

Tuttavia, ammonisce la Corte, che se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione (sentenza Corte edu, terza sezione, Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2020, citata).

6.17. Di questi specifici aspetti, riferiti all'attuale ordinamento, si è occupata da ultimo la Corte costituzionale con la sentenza n. 182/2021, ove in una fattispecie avente rilevanza civile giudicata dal giudice penale in sede di rinvio ex art. 578 cod.proc.pen., ha ritenuto che "l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.)".

6.18. La Corte costituzionale, sul punto, ha sottolineato le differenze assiologiche tra i due giudizi penale e civile in tema di accertamento della responsabilità.

6.19. Difatti, ha considerato che « l'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n.22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.)».

6.20. In definitiva, il Giudice delle leggi, riguardo all'ordinamento interno così come si è evoluto in sede giurisprudenziale, ha sancito che « Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc.pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria» Sicché «Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile ».

6.21. La valutazione della responsabilità civile, nel caso de quo, è avvenuta invece nel contesto "neutro" del processo civile secondo quanto disposto dall'art. 622 cod.proc. pen., entro i contorni segnati dal Giudice di legittimità in sede di impugnazione della parte civile, sulla base di una valutazione delle prove raccolte in sede penale effettuata secondo criteri civilistici, per quanto riferite a una fattispecie che, in astratto, originariamente si profilava come reato.

6.22. In proposito debbono essere confermati i seguenti principi.

6.23. La Corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale ha rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 517 del 15/01/2020; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 12243 del 27/05/2009).

6.24. Conseguentemente, qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza * penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021).

6.25. Si tratta, pertanto, di una fattispecie, quella in esame, non valutabile con i parametri delle garanzie accordate all'imputato nel processo penale, come meglio definite per via giurisprudenziale.

La censura, pertanto, è inammissibile perché non si confronta con il contesto processuale civile da cui scaturisce la decisione di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Soprattutto mancano specifiche censure all'opera di valutazione delle prove effettuata dal giudice del rinvio, tali da denotare una apparente od omessa motivazione, il che peraltro non è riscontrabile nel caso di specie, ove il Giudice del rinvio ha valutato in concreto e in autonomia l'esito delle prove testimoniali raccolte in sede penale con coerenza logica interna e nel rispetto del dictum del giudice di legittimità.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2011 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4.100,00 oltre C 200,00 per esborsi, le spese forfettarie al 15% e gli accessori come per legge.

Ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29991/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Leuzzi -controricorrente - ' 2) avverso la sentenza n. 878/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 15.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce n.878/2018 del 12/9/2018. Parte resistente ha notificato controricorso. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia penitenziaria, nel giudizio penale che lo ha coinvolto è stato assolto dal delitto di violenza privata compiuta in danno dell'agente Quarta e del medico dell'istituto penitenziario [OSCURATO:PERSONA], in seguito al suo appello avverso la sentenza penale di primo grado che invece lo aveva riconosciuto penalmente responsabile; la parte civile Della Giorgia, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia assolutoria e la Corte di cassazione, prescrittosi nelle more il reato e riqualificato lo stesso in tentata violenza privata, ha cassato la sentenza assolutoria con riguardo all'azione civile, rinviando ex art. 622 cod.proc.pen. il procedimento al giudice civile competente per valore in grado d'appello; il giudice del rinvio (Corte d'appello di Lecce), uniformandosi al dictum della Corte di cassazione, ha accertato la responsabilità del Verri ai soli fini civili, pronunciando condanna generica al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio, rilevando che la parte civile si era originariamente determinata a proporre detta domanda. 3. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con il primo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 , comma 1, n. 3 cod.proc.civ.quale violazione del principio di diritto e rinvio alla SC- Violazione orientamento costante» , poiché la Corte d'appello non si sarebbe attenuta a quanto indicato dalla Corte di cassazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite, "da liquidare al definitivo", avendo invece liquidato le spese del giudizio di appello di merito svoltosi in sede penale, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, dopo avere pronunciato una condanna generica, rinviando al Tribunale per la quantificazione del danno. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Si denuncia che il giudice "del definitivo", il quale dovrebbe pronunciare sulle spese di tutti i gradi di giudizio - come disposto dalla Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 17943/2014 di cui al giudizio di rinvio qui in esame - non possa essere individuato nel giudice del rinvio cui è stata demandata la decisione sulla domanda di condanna generica chiesta dalla parte civile, ma in - quello che andrà a pronunciarsi sul quantum debeatur, a seguito della domanda che la parte attrice andrà a proporre al Tribunale, in separato giudizio, per ottenere ristoro di tutti i danni subiti. 1.3. Testualmente, nell'art. 385 comma 3 cod.proc.civ. si prevede che la Corte di Cassazione «se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio». 1.4. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, in realtà, ha deciso nel pieno rispetto dei limiti segnati dal dictum della Corte di cassazione e dalla domanda originaria proposta dalla parte civile. Va precisato che La Corte territoriale, dopo avere ritenuto sussistenti i requisiti fattuali per fondare un giudizio di responsabilità civile con condanna generica, non ha effettuato alcun formale rinvio del giudizio innanzi al Tribunale, come impropriamente affermato dal ricorrente, avendo invece ritenuto che il danno dovesse essere liquidato in separata sede, essendo stata originariamente chiesta una condanna generica. 1.5. Sul punto vale il principio per cui, qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 cod.proc.civ. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 Rv. 655377 - 01; Cass. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01; Cass., N. 7004 del 2015 Rv. 634918 - 01) . 1.6. La Corte di merito, pertanto, ha giustamente ravvisato come inammissibile, in quanto nuova, la domanda proposta in sede di rinvio per la liquidazione del danno. Il giudizio "definitivo" cui allude la Corte di cassazione penale, stante il tenore della domanda proposta dalla parte civile (in riferimento alla quale la Corte leccese ha anche ravvisato essersi formata cosa giudicata interna) non può che essere quello ex art. 622 cod.proc.pen., e non certamente • il successivo giudizio eventualmente da introdursi - in ipotesi dopo la decisione su di esso - per la liquidazione del danno. 2. Con il secondo motivo di impugnazione, si denuncia «violazione ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ. del giudicato penale equiparato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della SC a quella delle norme giuridiche , per essere il giudicato tamquam jus - Violazione orientamento consolidato in Cass. SU penale, 27 settembre 2013 , sentenza Sciortino) ». 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. In disparte i profili di difficile intelligibilità del motivo, ben sottolineati dal controricorrente, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non si assiste ad alcuna violazione del giudicato penale da parte della Corte d'appello di Lecce, sulla scorta di quanto indicato dalla Corte di cassazione penale nella sentenza di cassazione con rinvio, circa la condotta dell'imputato tesa a impedire alla "vittima designata" di tenere il comportamento che aveva in animo come medico della struttura penitenziaria (visitare l'agente penitenziario aggredito). 2.3. La Corte di cassazione, nella sentenza presa in considerazione dalla Corte d'appello, nel giudizio rescindente precisa che in realtà le vittime furono due , posto che l'agente penitenziario Quarta intendeva essere visitato dal medico dopo avere subito lesioni nel respingere le aggressioni di un detenuto, mentre il medico dell'istituto penitenziario Della Giorgia, che si era liberamente determinato a visitare il Quarta, era stato ostacolato dalla condotta del Verri, superiore del Quarta, che era diretta a impedire, tanto all'uno che all'altro, di determinarsi liberamente, ritenendo perciò ravvisabile il delitto, peraltro prescritto, di tentata violenza privata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello in sede penale. 3. Risponde dunque al vero che la Corte territoriale in sede penale, con la sentenza n. 63/2013, avesse "in via definitiva" assolto il Verri dall'imputazione penale di violenza privata. Tuttavia, è altrettanto vero che la sentenza è stata impugnata per cassazione dalla parte civile e tanto basta per non rendere irrevocabile quella pronuncia ai fini delle statuizioni civili sulla responsabilità del ricorrente, su cui si è pronunciata nel merito la Corte di Lecce una volta esauritasi la fase penale, in conformità a quanto affermato dalle SU nella richiamata sentenza delle sezioni unite (Cass. SU penale, 27 sett. 2013, sentenza Sciortino). La declaratoria di prescrizione del reato, accertato nei suoi elementi costitutivi, ha infatti imposto alla Corte di cassazione penale di rinviare il procedimento sull' an debeatur al giudice civile ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 c.p,p., essendosi ormai esaurita la giurisdizione penale.La Corte di rinvio, in sede civile, ha deciso giudicando il fatto in conformità alle indicazioni sull'inquadramento giuridico della fattispecie illecita date dalla Corte di cassazione, eliminando le incoerenze logiche indicate dalla Corte di cassazione a proposito della sentenza di assoluzione penale. 4. Il principio che si applica in proposito -dal quale il giudice del rinvio non si è discostato - è stato ben chiarito in sede giurisprudenziale: «Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati »( Cass . Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021). 4.1. Nell'ipotesi di cui all'art. 622 cod. proc. pen. si assiste, invero, alla "definitiva e integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile". Difatti, "la funzione di tale pronuncia, al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario cui essa naturaliter appartiene, è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del «fatto» (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, civile, sent. n. 15859 del 2019). 4.2. Per tali ragioni, non essendovi alcuna "sentenza assolutoria passata in giudicato" del giudice dell'appello penale, valevole nei riguardi della parte civile con riferimento alla contestazione di cui all'art. 610 c.p., il giudice del rinvio, come del resto disposto dalla Corte di cassazione, ha, nell'esercizio della sua discrezionalità, valutato in concreto e definitivamente la sussistenza o meno delle prove del fatto illecito così come prefigurato dalla Corte di cassazione nella fase rescindente e cassatoria: pertanto, ha provveduto ad accertare, nel merito, la responsabilità civile del ricorrente, provvedendo sulle spese di tutti i gradi di • giudizio, sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. E' appena il caso di rimarcare che il motivo non ha nemmeno considerato che la parte civile ha sostenuto le spese del giudizio nelle fasi penali di merito che non sono mai state liquidate a suo favore sino alla pronuncia qui impugnata. 5. Con il terzo motivo si denuncia letteralmente: <<art.360 n. 3 extrapetizione/Omessa pronuncia illegittima. Violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 cod.proc.civ. in relazione all'art. 112 cod.proc.civ. - Violazione orientamento consolidato: illegittima scissione di an e quantum in assenza di presupposti di legge ( SU n. 1324/1997 ; Cass. 19893/ 2017)». Si assume che la Corte d'appello abbia statuito la inammissibilità della domanda di liquidazione del danno pur non avendo a disposizione gli atti del giudizio penale. Pertanto si prospetta che il giudice del rinvio si sia pronunciato extra petita nel ritenere inammissibile la domanda di liquidazione dei danni. 5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., giacché si fa riferimento al fascicolo di parte attrice in riassunzione per sostenere che da esso non risulti la proposizione della domanda solo nell' an, ma, a parte l'assoluta genericità della indicazione, si omette di dire come e dove ciò cui si allude è stato prodotto; si omette anche di fare riferimento alla sua eventuale produzione da parte del resistente in questa sede (come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011). 5.2. Si ignora, poi, totalmente l'assunto della Corte di merito che nella pronuncia di primo grado penale vi sia una statuizione, non impugnata, sul tenore della domanda civile in senso generico e con riserva di liquidazione in separato giudizio. Ne segue che, in aggiunta alla violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. sul principio di specificità e autosufficienza, il motivo è inammissibile, in quanto la statuizione di novità dell'estensione al quantum della domanda risulta consolidata per il solo effetto della statuizione della Corte di merito in sede penale non censurata, e dunque costituente un giudicato interno. 5.3. Difatti, quanto affermato a pag. 19 del ricorso, non censura il riferimento, rinvenibile nella sentenza impugnata), al giudicato formatosi in sede di impugnazione penale della sentenza assolutoria, che coinvolge la originaria domanda della parte civile di condanna generica e non anche per il quantum( v. « sentenza, p. 5). 5.4. Estranea al caso in esame è, infine, la deduzione di violazione degli artt. 353 e 354 cod.proc.pen. che, con riguardo al giudizio de quo regolato dall'art. 622 cod.proc.pen., regolano fattispecie che non rilevano. Ed invero, è il caso di sottolineare che il resistente ha proseguito l'azione civile avviata in sede penale in forza del dictum della Corte di legittimità pronunciatasi sulla sua impugnazione della sentenza assolutoria della Corte d'appello penale, con atto di riassunzione ex art. 622 c.p.p., e non ha certamente avviato un giudizio civile autonomo di risarcimento del danno in contrasto con la sentenza assolutoria definitiva, proprio perché nei suoi confronti la sentenza non potrebbe considerarsi definitiva ai fini delle restituzioni civili. Il giudice del rinvio ha, pertanto, provveduto all' accertamento di responsabilità a fini civili sulla base di quanto rilevato dal giudice di legittimità nella fase impugnatoria, proseguita nel giudizio di rinvio qui in esame . 5 5. E' altrettanto evidente che la trasmissione degli atti che è seguita al rinvio operato dalla Corte di cassazione, teso a definire il giudizio sull' an debeatur introdotto dalla parte civile con la richiesta di condanna generica, essendo un giudizio chiuso e non rientrante nella disponibilità delle parti, comporta la acquisizione materiale degli stessi in favore del giudice del rinvio, senza contare che il fascicolo contenente gli atti dei precedenti gradi costituisce un unicum a disposizione del detto giudice. 5 6. Il principio di diritto riportato dal ricorrente, pertanto, non attiene minimamente alla fattispecie de qua , bensì alla diversa ipotesi di un autonomo giudizio di risarcimento del danno instaurato dopo la sentenza assolutoria in sede penale (Cass. n.1994/2013); così anche fuoriesce dal circoscritto campo di osservazione il principio civilistico di cui a Cass.n. 19893/2017 per cui, al di fuori dell'accordo delle parti , o della mancata opposizione di parte, il giudice non possa scindere il giudizio pronunciando una condanna generica, essendo esso riferito a un giudizio civile autonomo e non di rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. 5 7. Sul punto, rileva piuttosto quanto indicato da questa Corte in tema di ampiezza del giudizio civile di rinvio disposto ex art. 622 cod.proc.pen., sottoposto al principio della domanda così come formulata in sede penale dalla parte civile (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019). 6. Con il quarto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ.«violazione del rinvio operato dalla Cassazione che demanda alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo esame _ Violazione dell'art. 6 , comma 3, lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (sentenza Drassich dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] )». 6.1. Parimenti inammissibile è quest'ultimo motivo di impugnazione. 6.2. Si duole il ricorrente dell'asserito omesso "nuovo esame" di merito che la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere funditus a seguito della riqualificazione giuridica del fatto penale operata dalla Corte di Cassazione che, ritenendo integrata la fattispecie del delitto di tentata violenza privata, invece che quella di violenza privata consumata da cui il ricorrente era stato assolto in appello, avrebbe così introdotto una contestazione nuova, peraltro meritevole di nuova istruttoria in sede di rinvio. Si duole altresì il ricorrente di non essere stato ammesso a un nuovo esame dei testi. 6.3. Quanto alla prima parte della doglianza, nel caso in esame non si verte minimamente nella ipotesi ventilata dal ricorrente, non costituendo il fatto illecito, rivisitato dalla Corte di merito sotto la diversa prospettiva di "tentata violenza privata", un fatto illecito nuovo. Il ricorrente, più precisamente, erra là dove afferma che vi sarebbe stata una "assoluzione piena dal reato più grave rispetto ad una declaratoria di responsabilità civile per un reato meno grave prescrittosi nelle more", lasciando quasi intendere, per ciò che è dato comprendere, che vi siano addirittura due contestazioni succedutesi l'un l'altra. 6.4. Il ricorrente, in realtà, è stato assolto penalmente dal delitto di violenza privata a seguito del suo appello avverso la sentenza penale di primo grado che invece lo riconosceva responsabile; la parte civile, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia assolutoria - evidentemente mai divenuta irrevocabile nei suoi confronti - e la Corte di cassazione, prescrittosi nelle more il reato e riqualificando lo stesso in "tentata violenza privata", ha cassato ex art. 622 cod.proc.pen. la sentenza nei soli confronti della parte civile rinviando il procedimento al giudice civile competente per valore in grado d'appello; il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi dettati dalla Corte di cassazione, ha accertato la responsabilità del Verri ai soli fini civili per il fatto ascritto, pronunciando condanna generica secondo il petitum rinvenibile nell'atto di costituzione come parte civile. 6.5. Pertanto, quanto affermato dalla Cassazione penale, cioè la derubricazione del fatto di reato da reato consumato in tentato, in primo luogo vincolava il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. e, conseguentemente, priva di pregio è la pretesa di censurare l'operato della Corte di legittimità penale che il giudice del rinvio non può certamente mettere in discussione . 6.6. Peraltro, nella specie la Corte di cassazione penale non ha proceduto a una riqualificazione del fatto illecito in peius, né ha pronunciato una condanna penale, bensì ha riqualificato in melius il fatto illecito originariamente ascritto all'imputato, dato che è passata dall' ipotesi di delitto consumato a quello tentato ai soli fini della valutazione del diritto della parte civile a ottenere le restituzioni civili richieste. A livello sistematico, la Cassazione Penale non avrebbe pertanto dovuto segnalare all'imputato la sua intenzione di derubricare il delitto in delitto tentato, non trattandosi di una nuova contestazione di un fatto penale più grave (Cass. Sez.U. penale, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015; Cass. Sez. U, penale, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 ). Sul punto, la giurisprudenza penale ha statuito che "Non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato di violenza sessuale consumata a fronte della contestazione di violenza tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto" ( Cass. penale , sez. III , 24/02/2015 , n. 11659). 6.7. Più in generale, nel caso de quo non viene in gioco il principio penalistico per cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. Difatti la censura non si incentra su una situazione del genere verificatasi nel giudizio penale di merito, ove maggiore attenzione deve porsi in ordine al rispetto dello Statuto di garanzie processuali assegnate all'imputato (Cass.Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017).6.8. Si osserva altresì che il giudizio di rinvio in sede civile è un giudizio chiuso che non permette al giudice civile di statuire sulla legittimità o meno di quanto indicato dal "giudice del diritto" nel dictum. 6.9. In sede di giudizio di rinvio la Corte d'appello civile ha circoscritto il suo scrutinio alle emergenze probatorie acquisite nel giudizio penale, valutandole in conformità al dictum indicato dalla Corte di cassazione penale quanto alla fattispecie astratta da considerare. 6.10. Mentre nella censura si rinviene che il ricorrente lamenti che il Giudice del rinvio abbia disatteso l'istanza di audizione dei testi, denunciando sul punto una omessa statuizione. 6.11. Tanto premesso, si osserva che il giudice civile del rinvio, una volta investito del giudizio valuta la fattispecie illecita con i criteri che ha a disposizione in ambito civile nella valutazione del fatto. Difatti, nel giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen., in relazione alla responsabilità civile ex art. 2043 cod.civ. che il giudice civile è chiamato ad accertare deve essere verificata la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché anche ove, in ipotesi, il reato abbia rilevanza solo se doloso (dolo specifico), in sede civile occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta ( Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 457 del 13/01/2021- Rv. 660182 - 01; v. anche Corte Cost. n. 182/2021). 6.12. Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod.proc.pen.si determina infatti una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 cod.civ., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale, non essendo più in gioco la dimensione penale della condotta, bensì la condotta lesiva di un diritto altrui e le relative forme restitutorie e risarcitorie. 6.13. Quanto al profilo che riguarda la assunta violazione dell'art. 6 §2 CEDU, non trattandosi di una ipotesi di nuova contestazione del fatto, ma di riqualifazione in melius del medesimo fatto contestato, per quanto sopra detto, al tempo della valutazione della responsabilità agli effetti civili non si profilava la necessità di accordare le garanzie di rinnovazione delle prove di cui alla richiamata sentenza Drassich del 11/12/2017 della Corte edu. 6.14. Né è prospettabile la violazione dei medesimi principi convenzionali di cui all'art. 6 §2 CEDU per altri aspetti, come di recente chiarito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Pasquini c. Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel 20 ottobre 2020, ricorso n. 23349/17, con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza", che riguarda propriamente i casi in cui l'imputato è stato assolto e subisca ulteriori effetti pregiudizievoli sotto il profilo processuale, quali quelli correlati alle restituzioni civili . 6.15. In quest'ultima pronuncia la ritenuta violazione dell'art. 6, § 2, CEDU è stata affermata dalla Corte edu in una fattispecie concernente l'ordinamento di S. Marino, in cui nel giudizio di appello nei confronti di un imputato condannato in primo grado per appropriazione indebita, con risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudice penale, dopo aver dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato, nel provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, non aveva contenuto l'accertamento nei limiti cognitivi e dichiarativi imposti dalla necessità di rispettare il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, spingendosi a dichiarare, tra l'altro, sia pure al solo fine di confermare la condanna risarcitoria, che le condotte ascritte all'imputato, da ritenersi provate, integravano gli estremi del reato contestatogli. 6.16. Con riguardo a questa fattispecie, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del pregiudizio cagionatogli dal reato. Tuttavia, ammonisce la Corte, che se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione (sentenza Corte edu, terza sezione, Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2020, citata). 6.17. Di questi specifici aspetti, riferiti all'attuale ordinamento, si è occupata da ultimo la Corte costituzionale con la sentenza n. 182/2021, ove in una fattispecie avente rilevanza civile giudicata dal giudice penale in sede di rinvio ex art. 578 cod.proc.pen., ha ritenuto che "l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.)". 6.18. La Corte costituzionale, sul punto, ha sottolineato le differenze assiologiche tra i due giudizi penale e civile in tema di accertamento della responsabilità. 6.19. Difatti, ha considerato che « l'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n.22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.)». 6.20. In definitiva, il Giudice delle leggi, riguardo all'ordinamento interno così come si è evoluto in sede giurisprudenziale, ha sancito che « Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc.pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria» Sicché «Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile ». 6.21. La valutazione della responsabilità civile, nel caso de quo, è avvenuta invece nel contesto "neutro" del processo civile secondo quanto disposto dall'art. 622 cod.proc. pen., entro i contorni segnati dal Giudice di legittimità in sede di impugnazione della parte civile, sulla base di una valutazione delle prove raccolte in sede penale effettuata secondo criteri civilistici, per quanto riferite a una fattispecie che, in astratto, originariamente si profilava come reato. 6.22. In proposito debbono essere confermati i seguenti principi. 6.23. La Corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale ha rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 517 del 15/01/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 12243 del 27/05/2009). 6.24. Conseguentemente, qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza * penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021). 6.25. Si tratta, pertanto, di una fattispecie, quella in esame, non valutabile con i parametri delle garanzie accordate all'imputato nel processo penale, come meglio definite per via giurisprudenziale. La censura, pertanto, è inammissibile perché non si confronta con il contesto processuale civile da cui scaturisce la decisione di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile. Soprattutto mancano specifiche censure all'opera di valutazione delle prove effettuata dal giudice del rinvio, tali da denotare una apparente od omessa motivazione, il che peraltro non è riscontrabile nel caso di specie, ove il Giudice del rinvio ha valutato in concreto e in autonomia l'esito delle prove testimoniali raccolte in sede penale con coerenza logica interna e nel rispetto del dictum del giudice di legittimità. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2011 a favore della parte resistente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4.100,00 oltre C 200,00 per esborsi, le spese forfettarie al 15% e gli accessori come per legge. Ai se
Sentenza Cassazione n. 08997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris