CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23642-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difesodall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 4850 /20 2 3 [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13 / 2 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.a. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 sentenza del 2/12/2021, contestando il mancato riconoscimento del privilegio richiesto in forza della garanzia prestata dalla società fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto cileno controllata da [OSCURATO:SOCIETA]. in via indiretta tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ne detiene il 70 % del capitale sociale. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito all’opposizione chiedendone il rigetto. 1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione. 1.4. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora importa, ha rilevato, in fatto, che: - in data 28/8/2020, [OSCURATO:PERSONA] PowerChile e [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto il contratto d’appalto, denominato “ [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Chile” ed avente ad oggetto l’affidamento da parte di EGP Chile a [OSCURATO:PERSONA] dei lavori di progettazione, costruzione e messa in esercizio di un parco fotovoltaico in Cile; - le parti hanno pattuito a favore di [OSCURATO:PERSONA] un corrispettivo per l’esecuzione delle opere pari a 58.925.642,2dollari statunitensi; - il contratto ha previsto che, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società appaltatrice, quest’ultima doveva consegnare alla società appaltante, tra l’altro, una [OSCURATO:PERSONA], e cioè una garanzia rilasciata dalla capogruppo per un importo pari al 5%; - il contratto d’appalto ha, inoltre, stabilitoche [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, di previdenza sociale e contrattuali, comprensivi di retribuzioni, premi, gratifiche, onorari, contributi previdenziali, imposte e altri benefici comunque spettanti ai lavoratori, nei confronti non solo dei propri dipendenti ma anche del personale delle imprese subappaltatrici, con obbligo dell’appaltatrice di risarcire la Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 società committente per qualsiasi danno che potesse subire in conseguenza di qualsiasi violazione di tale obbligo; - la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 26/11/2020, ha rilasciatoa [OSCURATO:PERSONA] PowerChile la c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” sinoall’importo pattuito del 5% previsto dal contratto, ovvero per la somma di 2.946.282 dollaristatunitensi; - nel corso dell ’ appalto, [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto al pagamento di svariati subappaltatori efornitori e non ha corrispo sto le remunerazioni spettanti ai propri dipendenti;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno , tra l’altro,stipulato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un accordo con mandato di pagamento in virtù del quale la società appaltatrice ha autorizzato la società committente a pagare, per suo conto, diversi dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto e a surrogarsi nei diritti spettanti ai dipendenti nei confronti della stessa società appaltatrice; - in esecuzione dell ’ accordo del 28/4/2021, [OSCURATO:PERSONA] PowerChile ha paga to n. 527 indennità dilicenziamento (“finiquitos de trabahadores”) ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] per un importocomplessivo di 1.106.689.994 pesos cileni, pari ad €. 1.164.910,00, surrogandosi nei relativi diritti di credito;- in data 4 / 6 / 2021, il t ribunale di Santiago del Cile, su istanza presentata dalla stessa TozziLatam, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione fallimentare di tale società; - [OSCURATO:PERSONA] PowerChile, con ricorso proposto in data 13 / 7 / 2021, a fronte dei pagamenti con surrogazione effettuati a favore di fornitori, subappaltatori e dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], si è insinuataal passivo della procedura fallimentare; - la domanda di insinuazione al passivo presentata dalla società committente è stata accolta per l’importo di 1.108.216.994 pesos cileni, pari altotale dei pagamenti effettuati a favore dei lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] e ai relativi costi notarili, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno;- il t ribunale di Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 Ravenna, con sentenza del 2/12/2021, ha dichiaratoil fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. ha deposita to domanda per l ’ ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. chiedendo, in via principale, di essere ammessa perl’importo di €. 1.166.520,00 (pari a pesos cileni 1.108.216.994) in via privilegiata,in applicazione degli articoli 1610, n. 5, 1612 e 2742 nn. 5 e 8 del codice civile cileno ovvero, occorrendo, in applicazionedell’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile italiano , in ragione dei pagamenti con surrogazione effettuatidalla stessa in favore dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] , oltre interessi ; - il giudice delegato ha amme sso tutti i crediti oggetto della domanda di insinuazione al passivo in via chirografaria, non riconoscendo il privilegio richiesto. 1.5. Il tribunale, quindi, a fronte di tali fatti, dopo aver rilevato che l a questione controversa attiene alla “ spettanza in capo a EGP Chile nei confronti delfallimento [OSCURATO:PERSONA] del privilegio ex art. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno che, secondo quanto affermato dallo stesso giudice delegato, in virtù del meccanismo surrogatorio e dell’impossibilità per il solvens di acquisire un diritto di prelazione che non avrebbe potuto far valere il creditore originario, sarebbe riconoscibile solo nei confronti della società datrice di lavoro, ovvero [OSCURATO:PERSONA], e non neiconfronti della società garante, ovvero [OSCURATO:SOCIETA].”, ha, in sostanza, ritenuto che: -il privilegio previsto dagli artt. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno riguarda i crediti di origine lavorativa ed è del tutto analogo a quello riconosciuto dall’art. 2751 bis, n. 1, del codice civile italiano ; - l ’ a ccordo del 28/4/2021prevede testualmente che “ (n)el presente contratto e ai sensi dell’art. 1610 n. 5) del Codice Civile, [OSCURATO:PERSONA] … autorizza la società Enel a pagare con surrogazione, gli importi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] ai propri dipendenti a titolo di retribuzione per Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 prestazioni lavorative e a sottoscrivere i relativi accordi di fine rapporto (finiquitos) e le transazioni stragiudiziali”; - tale accordo, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], fa dunque riferimento espresso al diritto cileno , che è stato altresì richiamato all ’ interno della [OSCURATO:PERSONA], ovvero della garanzia prestata dalla società controllante [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale, infatti, si legge che “(l)a presente garanzia sarà disciplinata e interpretata ai sensi del diritto cileno”;- l a norma a cui si fa riferimento nell ’ accordo del 28/4/2021 è l’art. 1610, n. 5, del codice civile cileno , il quale stabilisce che “(l)a surrogazione si effettua di diritto e anche contro la volontà del creditore, in tutti i casiprevisti dalla legge e in particolare a vantaggio di colui che paga un debito altrui, con il consenso espresso o tacito deldebitore”; - i l codice civile cileno prevede altresì, all’art. 1612, che “la surrogazione, sia legale che convenzionale, trasferisce al nuovo creditore tutti i diritti, le azioni, i privilegi e le ipoteche del vecchio creditore, sia contro il debitore principale che contro qualsiasi terzo, solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito”; - il [OSCURATO:PERSONA] ha pacificamente riconosciuto la spettanza del privilegio in capo a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimento [OSCURATO:PERSONA] in forza del pagamento effettuato dall’opponente nei confronti dei lavoratori con conseguente attivazione del meccanismo surrogatorio; - l a surrogazione che consegue al pagamento di quanto dovuto al creditore da parte di un terzo, in via generale, trova, infatti , la propria ratio nell’esigenza di garantire a quest’ultimo il recupero dell’esborso effettuato e attribuisce al solvens il diritto di credito, con tutte le azioni, garanzie ed accessori, inclusi iprivilegi che spettavano al creditore originario nei confronti del debitore; - l ’ art. 1612 del codice civile cileno stabilisce che il trasferimento del diritto di Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 credito, con annessi accessori, che consegue alla surrogazione spiegaeffetti non solo nei confronti del debitore principale ma anche dei terzi solidalmente o sussidiariamenteresponsabili del debito; - di tale norma il decreto opposto ha fornito un’interpretazione restrittiva, ritenendo che la stessa doveva essere applicata esclusivamente “ alle garanzie che già assistevano, anche in via autonoma, il credito oggetto di garanzia”; - t ale interpretazione non ha , tuttavia, fondamento nel testo della disposizione normativa in base alla quale la surrogazione produce effetto nei confronti di “qualsiasi” terzo, solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito ; - l’utilizzo dell’aggettivo indefinito “qualsiasi” milita infatti a favore di un’esegesi della norma oppostaa quella limitativa propugnata nel decreto; -la norma suddetta, inoltre, fa riferimento espresso al terzo “solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito” e non al terzo solidalmente e sussidiariamente responsabile con il debitore nei confronti del creditore originario; - il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a. dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati nell ’ appalto ha, dunque, determinato, sulla base della formulazione dell’art.1612 del codice civile cileno, la surrogazione della stessa nei crediti privilegiati da loro vantati anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha prestato la [OSCURATO:PERSONA], divenendo per l’effetto solidalmenteresponsabile nei confronti della propria controllata; - n ella [OSCURATO:PERSONA] si legge espressamente che “(c)on il presente documento, il Garante garantisce il corretto impiego e la restituzione dell’anticipo nonché il fedele, esatto e tempestivo adempimento del Contratto per un importo pari al 5 % del valore del Contratto, ossia per un importo pari a 2.946.282,10 dollari statunitensi”; -[OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto al contratto di appalto , non pagando i Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 dipendenti impiegati nella commessa, tanto che ha dovuto sottoscrivere l ’ accordo del 28 /4/ 2021 con l ’ opponente, autorizzando la stessa a saldare il proprio debito nei loro confronti; -a fronte dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. è, dunque , responsabile , in via solidale , per il debito della propria controllata in virtù della garanzia prestata, nei limiti ivi previsti. 1.6. Il tribunale ha , inoltre, ritenuto che “ anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie in esame il diritto italiano e la relativa disciplina della surrogazione, non si può ignorare il contenuto dell’art. 1204 c.c., che appare similare a quello dell’art. 1612 del codice civile cileno”: - “ l ’ art. 1204 c.c. stabilisce che “(l)a surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”; -anche in tale articolo, non vi è alcuna limitazione degli effetti della surrogazione ai soli terzi solidamente responsabili nei confronti del creditore originario, essendo la norma formulata con riferimento a tutti i terzi che hanno garantito il debito. 1.7. Il tribunale , quindi, dopo aver affermato che “ la surrogazione da partedi EGP Chile nei crediti privilegiati vantati dai lavoratori impiegati nell’appalto Campo del [OSCURATO:PERSONA] non possa che spiegare efficacia anche nei confronti della garante [OSCURATO:SOCIETA].”, ha, per l’effetto, ammess o la società istante al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. , “ in via privilegiata ai sensi dell’art. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno”, per “il credito di euro 1.166.520,00 in ragione dei pagamenti con surrogazione effettuati a favore dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] … “, oltre agli “interessi maturati su tali pagamenti” e a quelli “che matureranno sino alla data del deposito del progetto di riparto, Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 vantati da [OSCURATO:PERSONA] S.A., sino a concorrenza dell’importo massimo garantito pari ad euro 2.601.222,00”. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 22/11/2023, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione del decreto. 1.9. L’[OSCURATO:PERSONA] s.a. ha resistito con controricorso. 1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 21/1/2025, ha concluso per l’accoglimento delricorso sul rilievo, tra l’altro, che “ l ’ art. 2741 c.c. e quindi il rispetto delle cause legittime di prelazione costituisce una norma imperativa” e che tale norma sarebbe violata “ove si ammettesse la possibilità per il creditore, che abbia acquistato un titolo di privilegio in ragione di una surrogazione, di “trasferire” tale privilegio su un credito diverso da quello, principale o di garanzia, di cui è divenuto titolare per effetto della surrogazione medesima, con l’effetto di creare un titolo di privilegio lavoristico extra legem, da riconoscersi in capo a chi non sia mai stato alle dipendenze dell’impresa contro cui lo stesso è fatto valere”. 1.11. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo m otivo , il r icorrente , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1612 del codice civile della Repubblica del Cile, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la norma prevista dall’art. 1612 cit., lì dove dispone che la surrogazione trasferisce al nuovo creditore gli accessori del credito nei confronti sia del debitore principale sia diqualsiasi terzo solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito, consentedi affermare che “il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.A. dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 nell’appalto abbia surrogato la medesima nei crediti privilegiati daloro vantati anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha prestato la [OSCURATO:PERSONA], divenendo per l ’ effetto solidalmente responsabile nei confronti della propria controllata”. 2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: -la norma di cui all’art.1612 del codice civile della Repubblica del Cile, come già affermato dal giudice delegato, “deve … ritenersi limitata alle garanzie che già assistevano, anche in via autonoma, il credito oggetto di surrogazione, in quanto la ratio dell’istituto è proprio quella di assicurare al solvens niente di meno - e niente di più! -di quanto spettasse al creditore originario”; - la surrogazione consiste, infatti, tanto per il diritto italiano quanto per quello cileno, in un fenomeno successorio, subentrando il solvens in conseguenza del pagamento nell’identica posizione del creditore soddisfatto; - il pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a. dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati nell’appalto ha, quindi, determinato la surrogazione della stessa nei crediti privilegiati da loro vantati nei confronti della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] ma non ha prodotto alcun effetto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha prestato la [OSCURATO:PERSONA] soltanto alla [OSCURATO:PERSONA], divenendo per l’effetto solidalmente responsabile, ma in chirografo, verso quest’ultima, e non altri, per l’inadempimento imputabile alla propria controllata delle obbligazioni da essa assunte quale appaltatrice della committente; - il pagamento dei dipendenti della controllata [OSCURATO:PERSONA] è stato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. garantito nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA] e non anche dei lavoratori della [OSCURATO:PERSONA]; -la [OSCURATO:PERSONA] può essere, di conseguenza, in alcun modo considerata legata Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 da un nesso di accessorietà con i diritti dei dipendenti nei quali la [OSCURATO:PERSONA] PowerChile è subentrata. 2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1204 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la norma prevista dall’art. 1204 cit. è simile a quella dell’art. 1612 del codice civile cileno e che, in forza di tale norma, la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. 2.4. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha consideratoche: - tale norma, pur prevedendo il diritto del terzo adempiente di rivalersi anche verso i terzi garanti del debitore , non estende la surroga oltre il credito soddisfatto; - il subentro della [OSCURATO:PERSONA] è nel credito dei lavoratori vantato nei confronti della loro datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA], che è assistito dal privilegio di legge, ma non anche con riguardo alla garanzia prestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla sola committente [OSCURATO:PERSONA] PowerChile. 2.5. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. 2.6. Il decreto impugnato, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: - “ la surrogazione da parte di EGP Chile nei crediti privilegiati vantati dai lavoratori impiegati nell’appalto Campo del [OSCURATO:PERSONA]”, ha spiegato la sua efficacia “ anche nei confronti della garante [OSCURATO:SOCIETA].”; -il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a. dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati nell’appalto “Campo del [OSCURATO:PERSONA]” ha , infatti, determinato il subingressodella stessa nei crediti privilegiati da loro vantati nei confronti (oltre che della società datrice, e cioè la [OSCURATO:PERSONA], anche) della (società poi fallita) [OSCURATO:SOCIETA]. (controllante di quest’ultima), la quale, invero, avendo prestato la [OSCURATO:PERSONA], è, per l’effetto , diven tata solidalmente Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 responsabile, insieme alla propria controllata ( e datrice di lavoro), verso i dipendenti di quest’ultima; -la [OSCURATO:PERSONA], pertanto, “ in ragione dei pagamenti con surrogazione effettuati … a favore dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] … ”, è diventata creditrice nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in collocazione privilegiata, per “l’importo complessivo di euro 1.166.520,00”, oltre agli interessi,nei limiti “ dell’importo massimo garantito in virtù della [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 2.601.222,00”. 2.7. Il tribunale, tuttavia, così facendo, ha omesso di considerare che la surrogazione dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice ( [OSCURATO:PERSONA]) verso i suoi dipendenti, se ha indubbiamente investito, con il conseguente subingresso della stessaa titolo particolare, le pretese (privilegiate) dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] la loro società datrice, beneficiando delle relative garanzie personali(come quella assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA], tant’è che, sotto quest’ultimo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa allo stato passivo), ha,tuttavia, avuto effetti giuridici di fferenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa che(a prescindere dalla normativa applicabilealla vicenda) costituisce il fondamento delle pretese che il solvensha inteso, di conseguenza, acquisito e fatto valere : vale a dire, (a) per un verso, i crediti (derivanti dal rapporto di lavoro subordinato) dei dipendenti (che hanno ricevuto i pagamenti) nei confronti della datrice [OSCURATO:PERSONA], che hanno carattere privilegiato (e come tali, in effetti, in ragione della surrogazione, sono stat i ammess i allo stato passivo della procedura concorsuale aperta in Cile nei confronti di quest’ultima società), e, (b) per altro verso, il (distinto) credit o Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 avente, invece, il proprio fondamento causale (non nel rapporto di lavoro subordinato, con i relativi privilegi, ma) nell’obbligazione di garanzia (all’adempimento, da parte della controllata cilena, di tutte le obbligazioni che la stessa aveva assunto, con il contratto d’appalto, verso la committente, ivi comprese quell e di corrispondere a i propri dipendenti le retribuzioni dovute) che la [OSCURATO:SOCIETA]. , a mezzo della [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto nei soli confronti dell’opponente (ma non dei dipendenti dellaTozzi Latam, verso i quali, dunque, come verso chi sia subentrato nei relativi diritti, non è solidalmente responsabile, insieme alla datrice, dei relativi debiti), il quale , invece, non ha (in difetto di attribuzione normativa) carattere privilegiato. 2.8. Il tribunale, lì dove ha riconosciuto anche a queste ultime pretes e natura privilegiata, ha , dunque, erroneamente omesso di considerare che : - i pagament i che l’opponente ha eseguito ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] ha nno sicuramente attribuito alla stessa il credito (ammesso, infatti e come detto , allo statopassivo del relativo Fallimento ) verso la garante (poi fallita) Tozzis.r.l. a l rimborso delle somme così versate ; - tale credito, tuttavia, in ragione della sua (esclusiva) derivazione causale dall’ obbligazione di garanzia assunta (nei suoi soli confronti) da quest ’ ultima (e non dal rapporto di lavoro subordinato tra i creditori soddisfatti e la sola [OSCURATO:PERSONA]), risulta, evidentemente,privo dell ’ invocato privilegio ( che, d’altra parte,in mancanza di una norma di legge che lo consenta, non ha né può avere fonte meramente ed esclusivamente convenzionale, secondo una previsione diretta che lo stesso art.2745 c.c. invero non consente). 3.1. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato.Ric. 2023 n. 23642- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 3.2. La Corte,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ritiene di decidere nel merito e , in ragione dell’insussistenza dell’invocato privilegio, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dell’[OSCURATO:PERSONA] s.a. , disponendo, per le gravi ragioni corrispondenti alle evidenziate difficoltà interpretative, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del relativo giudizio e dichiarando dovuto dall’opponente il contributo unificato di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, a conferma di indirizzo più recente cui il Collegio intende dare continuità (Cass. n.48 del 2025, n. 4346 del 2024). 3.3. Le spese del presente giudizio seguono , invece, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito , rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ [OSCURATO:PERSONA] s.a. , compensando integralmente tra le parti le spese del relativo giudizio, nonché dichiarando dalla stessa dovuto il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; conda