CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla configurabilità della ipotesi di cui all'art.73 co.5 d.P.R. 309/90. Lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.ANTIPAPA Emanuele [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vito ricorono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la respon- sabilità dell'ANTIPAPA in relazione al capo O di imputazione e rideterminato il trattamento sanzionatorio per gli imputati, applicava ad ANTIPAPA Ema- nuele la pena di anni due mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 9.333,33 di multa, ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 4.333,33 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] Vito la pena di anni uno mesi quat- tro giorni venti di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione ad una serie di ipotesi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo mari- juana e hashish. 2. Tutti i ricorrenti lamentano vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 DPr 309/90, sia in ragione dei dato ponderale dello stupefacente trattato, sia dell'essere il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in episodi di cessione molto limitati, sia in ragione dell'assenza di un carattere organizzato dello spaccio, che sostanzialmente si concretizzava nella vendita al minuto di singole dosi, sia in ragione del fatto che l'applica- zione del fatto di lieve entità non era incompatibile con il carattere continuato e diffuso dello spaccio, se questo andava pur sempre ricondotto allo spaccio da strada. 2.1 Le difese di ANTIPAPA Emanuele e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamentano altresì difetto di motivazione anche con riferimento all'affermazione di re- sponsabilità nei loro confronti, in ragione del significato non univoco delle intercettazioni telefoniche e della inattendibilità delle dichiarazioni assunte dai clienti degli imputati, i quali, in ragione della frequenza dei rifornimenti eseguiti, vantavano un interesse a tutelare la loro posizione quali possibili indagati di reato connesso e quindi ad accusare gli odierni imputati per le scorte di stupefacente rinvenute nella loro disponibilità. 2.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamenta altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.2. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da ANTIPAPA Ema- nuele lin relazione al ritenuto vizio motivazionale della sentenza impugnata per inadeguata valutazione del compendio indiziario costituito dagli esiti di intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni degli acquirenti lo stupefa- cente,sono infondati e vanno disattesi. Il giudice distrettuale con argomen- tazioni diffuse, prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali ha invero interpretato, in relazione a ciascuna ipotesi di cessione contestata all'[OSCURATO:PERSONA] e all'ANTIPAPA il contenuto delle intercettazioni telefoniche in cui, sebbene con linguaggio allusivo, venivano concordate le quantità og- getto di cessione e assunti gli accordi per lo scambio e le ha poi valorizzato i riscontri offerti dalle sommarie informazioni e dai riconoscimenti dei tossi- codipendenti riforniti. 2. Fuori d'ogni dubbio è che, ai fini della prova di reati di traffico e deten- zione di stupefacente, non sia necessario il sequestro della sostanza, poten- dosi desumere tale prova anche sulla scorta delle conversazioni delle inter- cettazioni e, più in generale, dal complessivo compendio probatorio (Sez. 2, Sentenza n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710; Sez. 2, Sen- tenza n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263544). A fronte dei rilievi concernenti la cripticità del linguaggio utilizzato nelle interlocuzioni e la autenticità del significato attribuito a taluni dialoghi la giurisprudenza di legittimità ha espresso alcuni principi fondamentali. In primo luogo è stata riconosciuta "agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevo- lezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosi- mile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi" (sez.1, n.37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv.260842). Il giudice di legittimità ha inoltre affermato che in tema di in- tercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguag- gio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282337). z") 3. Ciò premesso i giudici di merito hanno indicato in termini estrema- mente puntuali il contenuto delle conversazioni indizianti, fornendo al con- tempo adeguata interpretazione, trasfusa in una motivazione provvista di lineare costrutto logico argomentativo, dei passaggi più rilevanti ai fini del riconoscimento delle ipotesi delittuose in contestazione, mentre le contesta- zioni rivolte alla interpretazione fornita dal giudice risultano generiche, as- sertive e volte a fornire una interpretazione alternativa non scrutinabile in questa sede in assenza di denunciata illogicità manifesta del significato at- tribuito alle intercettazioni da parte del giudice distrettuale. Le intercettazioni risultano poi riscontrate dalle dichiarazioni indizianti dei tossicodipendenti riforniti, i quali sono stati assunti a sommarie informazioni solo a seguito della verifica che gli stessi non fossero coinvolti a loro volta in attività di traffico di sostanze stupefacenti né iscritti nel registro degli indagati ;ferma restando l'assenza di prova del loro coinvolgimento in ulteriore attività di cessione dello stupefacente acquistato (sez.3 n.37092 del 19/05/2015 [OSCURATO:PERSONA].265177). 4. Infondate sono le articolazioni di tutti gli imputati che assumono un deficit motivazionale per non avere il giudice distrettuale qualificato i singoli episodi di cessione in cui risultano essere stati coinvolti gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed ANTIPAPA ai sensi dell'art.73 comma 5 D.P.R. 309/90. 'E stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante spe- ciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa in- trodotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) "può essere ricono- sciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conse- guenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" (Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valu- tare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la concessione dell'attenuante quando anche uno solo di tali ele- menti porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, 27.3.2015 n.32695, Genco e altri, Rv.264491), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva della fattispecie concreta, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.U., 27.9.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274076). Orbene un sif- fatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento ai profili ponderali e qualitativi dello stupefacente trattato, alla qualità e alla eterogeneità delle sostanze, alla ricorrenza di considerevoli scorte di stupefacente che, seppure frazionate in una pluralità di condotte di cessione, denotavano profili di organizzazione seppure rudimentale, il co- stante presidio di una piazza di spaccio, la conoscenza di non indifferenti canali di rifornimento e un complessivo giro di affari non trascurabile, oltre alle caratteristiche dell'azione che denotavano profili di offensività tutt'altro che minimali in ragione dell'arco temporale in cui la condotta illecita era stata realizzata. 5. Manifestamente infondata è poi la censura proposta dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] che assume difetto motivazionale con riferimento alla esclu- sione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Va rilevato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da que- sta Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giu- dice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando l'assenza di elementi di meritevolezza e la natura non episodica, ma abituale e stabile dell'attività di spaccio. Il motivo di ricorso omette del tutto di confrontarsi con gli argomenti non ma- nifestamente illogici sopra evidenziati. 6. I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pa- gamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle