CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 36946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAG. SORVEGLIANZA di CUNEO udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 il magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto la istanza di ottemperanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'adempimento della precedente ordinanza del 5 maggio 2021 dello stesso magistrato, divenuta nelle more definitiva, che gli aveva concesso la facoltà di effettuare i colloqui con i familiari mediante strumenti audiovisivi. Il magistrato ha respinto l'istanza di ottemperanza, rilevando che il provvedimento aveva autorizzato i colloqui audiovisivi a causa delle limitazioni di circolazione connesse all'emergenza sanitaria, e che tali limitazioni erano medio tempore venute meno 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da violazione di legge e vizio di motivazione, perché la giurisprudenza di legittimità non limita la facoltà di tali colloqui all'emergenza sanitaria, e nel caso in esame essi sarebbero necessari per le condizioni di salute della sorella del condannato che non avrebbe la possibilità di recarsi di persona presso l'istituto penitenziario in cui è recluso il ricorrente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si premette che nel sistema della ottemperanza di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 35-bis, comma 8, ord. pen. dispone, infatti, che "avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione della ordinanza che ha deciso sull'ottemperanza ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dal comma 5 dell'art. 35-bis citato che al comma 2 impone che il provvedimento sia motivato. Nel caso in esame, la motivazione non è né inesistente né apparente, perché il giudice dell'ottemperanza è partito dal provvedimento che doveva essere messo in esecuzione (che ammetteva i colloqui audiovisivi in relazione all'emergenza sanitaria), e lo ha declinato in base alla situazione esistente nel momento in cui veniva decisa l'ottemperanza (di cessazione dei limiti alla circolazione). Va anche considerato, peraltro, in ordine alla deduzione contenuta in ricorso di attuale (alla data del provvedimento impugnato) vigenza della emergenza sanitaria, pur nella cessazione dei limiti alla circolazione, che, in realtà, come già rilevato da precedente pronuncia di legittimità, nella specifica materia in esame dei colloqui tra detenuti e familiari "le restrizioni di carattere generale alla possibilità degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori delle Regioni, introdotte nella fase acuta dell'emergenza pandemica, cui si legava l'impossibilità dei congiunti del detenuto di viaggiare per raggiungere l'istituto penitenziario, sono venute meno per effetto dell'art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, vigente da data anteriore alla decisione di primo grado. E già l'art. 1-bis dl. 13 marzo 2021, n. 30, introdotto dalla legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, aveva stabilito che «(g)li spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 [...] sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate»" (Sez. 1, n. 39015 del 06/05/2022, Min. Giustizia in proc. Aquino, n.m.). In definitiva, i limiti alla circolazione derivanti dai problemi personali di limitata mobilità della sorella del ricorrente, su cui è impostato l'odierno ricorso, non erano alla base del provvedimento originario, e quindi correttamente il magistrato non ne ha tenuto conto in sede di ottemperanza, atteso che "il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse" (Sez. 1, Sentenza n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Attanasio, Rv. 282482). Il ricorso è stato proposto, pertanto, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de