CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 luglio 1988
Cassazione n. 37546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1988 avverso il decreto del 20/02/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Po- tenza ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Potenza dell'8 ottobre 2019 di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'organo giudicante ha osservato che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di una dichiarazione sostitu- tiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condi- zioni di reddito previste per l'ammissione e di una dichiarazione sostitutiva di certi- ficazione dell'assunzione di responsabilità per il caso di dichiarazioni false e menda- ci. Al riguardo, in base alla norma generale dell'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000, le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle di- chiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare; nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il ri- chiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e di- chiarazioni mendaci ivi indicate; in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli. Da ciò discende l'obbligatorietà nella presenza dei moduli utilizzati per la reda- zione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci. Nel caso in esame, in allegato all'istanza di ammissione al patrocinio, non v'è menzione dell'assunzione di responsabilità per il caso di dichiarazioni false e men- daci, bensì solo la seguente attestazione generica "sotto la sua personale responsa- bilità". 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione degli artt. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 e 48 d.P.R. n. 445 del 2000. Si deduce che l'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 richiede, a pe- na di inammissibilità, che l'istanza di ammissione al patrocinio contenga una dichia- razione sostitutiva di certificazione. [OSCURATO:PERSONA] ci 1. Il ricorso è fondato.2. Come sostenuto dal Benedetto, la mancanza, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79, comma 1, lett. C), d.P.R. n. 115 del 2002) da lui presenta- ta è priva di rilievo, perché dal combinato disposto degli artt. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 e 76 d.P.R. n. 115 del 2002 non emerge che il predetto contenga inderoga- bilmente il richiamo all'art. 76 cit. e l'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, pertanto, è sufficiente che l'interessato cer- tifichi di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 76 cit.. Nella requisitoria scritta, il P.G., nel formulare il parere sull'inammissibilità del ri- corso, richiama il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, del- la sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente in- tegrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ri- chiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussi- stenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e do- cumentata (Sez. 4, n. 29458 del 30/09/2020, Attanasio, Rv. 279962). In realtà, nella fattispecie, contrariamente a quanto indicato dal P.G., l'istanza non risulta es- sere priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento né l'opposizione è stata rigettata sotto tale profilo. L'espressa dicitura relativa all'assunzione di responsabilità per il rilascio delle di- chiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi è prevista dall'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 esclusivamente in tema di predisposizione dei moduli dinanzi alla pubblica amministrazione. A conferma di tale assunto, va ricordato che questa Corte ha affermato il princi- pio, secondo cui è del tutto irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga nessun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiara- zioni mendaci, atteso che l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è norma incriminatrice penale e richiama l'art. 79, nella parte in cui contempla la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni di reddito, che a sua volta richiama l'art. 76, comma 3, ai fini della determinazione del reddito (Sez. 4, n. 5790 del 04/12/2019, dep. 2020, Gentile, non massinnata). JR- In conclusione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è sufficiente l'espressa as-sunzione della responsabilità di quanto dichiarato, perché la dichiarazione sostituti-va prevista dall'art. 79, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 inerisce infatti esclusivamen- te alle condizioni reddituali dell'istante (Sez. 4, n. 48972 del 13/07/2017, Carriero, Rv. 271516). 3. Per tali motivi il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Presiden- te del Tribunale di Sorveglianza di Potenza per nuovo esame. P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]