CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava l'istanza avanzata da FRONTESE Francesco di affidamento in prova al servizio sociale ex art 47 O.P. e concedeva la detenzione domiciliare. In motivazione, il Tribunale evidenzia che 'imputato si è dimostrato incapace di assumere un atteggiamento autocritico in rapporto agli episodi sfociati nella condanna, sia con riferimento al disvalore dei comportamenti, sia dejla posizione della persona offesa e che, pertanto, la domanda di affidamento deve essere rigettata, non offrendo l'imputato sufficienti garanzie di idoneità alla corretta gestione dell'ampia misura. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FRONTESE Francesco deducendo plurimi vizi di motivazione. Al ricorso ha fatto seguito memoria, tesa a ribadire le doglianze già formulate. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione di aspetti, peraltro in fatto, già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata, che ha formulato in modo non illogico la prognosi di non piena affidabilità del Frontese in punto di pericolo di recidiva. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]