CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L NLS 63M67 G479C), BERLONIMASSIMO ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65E25 G479O) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 75C26 G479X), rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 61S12 I459V) ed elettivamentedomiciliati presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]: 02071750356), rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65H12 H294I)ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -nonchéBANCA CARIM - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (Codicequale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:PERSONA]: 02360180265), [OSCURATO:PERSONA].P.A. ([OSCURATO:PERSONA]: 00125680405), [OSCURATO:PERSONA] (CodiceNumero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/2026BRL LRN 48M01 I670P), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: BRL RRT65H15 G479D), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 67E49G479O), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68M31 G479P),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 85E29 F205G) e BERLONI- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 375/2020,pubblicata il 4 maggio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. eseguì un pignoramento immobiliare neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] su alcuni beni oggetto di comproprietà indivisatra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerloniAndrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito del procedimentoesecutivo si innestò, quindi, il giudizio divisorio ai sensi dell’art. 600 c.p.c.in cui si costituirono, oltre al creditore procedente, altri creditori e aconclusione del quale il Tribunale di Pesaro dispose procedersi alla venditadei beni indivisi, con condanna dell’esecutato e dei comproprietari alpagamento delle spese di lite.2.- Il debitore [OSCURATO:PERSONA] e i comproprietari dei cespiti hannointerposto gravame che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona,con condanna degli appellanti alle spese del grado.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidatoa cinque motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.5.- Il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] e gli altri comproprietariBerloni Almerino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerloniLuca e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/20266.- Anche le società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. p.a. sonorimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto regolarmentedepositato, cosicché va dichiarata senz’altro l’estinzione del presentegiudizio di legittimità.2.- La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrentiin data 19 marzo 2026 e, quindi, quaranta giorni prima della camera diconsiglio, fissata (e tenutasi) in data 28 aprile 2026. La rinuncia, dunque,ha senz’altro avuto l’effetto di sollevare la società controricorrentedall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, ondeessere pronta anch’essa a procedere al deposito di eventuale memoriaillustrativa.3.- [OSCURATO:PERSONA] rileva, a questo punto, che trova applicazione il secondocomma dell’art. 391 c.p.c., a mente del quale, nell’ipotesi in cui - comenella specie - la rinuncia non risulti accettata, la Corte di cassazione, qualeche sia la forma in cui provvede, può statuire sulle spese. Tale specificaformulazione usata dal legislatore, ad avviso del Collegio, assegna allanorma il significato di attribuire alla Corte un potere di statuizione sullespese del tutto particolare, che la sottrae alla necessità di osservare, comeregola, i principi emergenti dalle disposizioni sulle spese processuali di cuiagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sul principio cardine della soccombenza esulle sue possibili deroghe, emergenti da entrambe le norme appenamenzionate (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 30148 del15 novembre 2025).Nell’esercizio del potere di cui al comma 2 dell’art. 391 c.p.c., infatti,il «può» appare implicare un potere della Corte di cassazione di cui nonvengono indicati espressamente eventuali limiti e che, quindi, spetta allaCorte medesima esercitare, sebbene spiegando, in ossequio al doverecostituzionale di motivazione, il contenuto che al suo esercizio essa ritienedi attribuire. Tale potere incontra come unico limite - per evidenti ragioniNumero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/2026di coerenza, ravvisabili nella circostanza che con la rinuncia partericorrente abbandona la pretesa esercitata con l’impugnazione e dunquesottrae il processo alla funzione di individuare la soccombenza dellacontroparte tramite la decisione - l’impossibilità di far gravare il costodell’attività processuale svolta a carico della parte controricorrente.La ricerca dei diversi contenuti del potere della Corte, ai sensi delcomma 2 dell’art. 391 c.p.c., a questo punto deve avvenire in coerenzacon quanto emerge dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., che assegnasolo all’atteggiamento della parte controricorrente di accettazione dellarinuncia il valore di escludere che la S.C. debba pronunciare sulle spese.Se, dunque, il comma 4 dell’art. 391 c.p.c., letto a contrario, assegnaalla mancata accettazione della parte controricorrente il valore di nonescludere che si debba tenere conto della sopportazione da parte sua dellespese, il comma 2 risulta necessariamente riempito di contenuto quantoall’espressione «può», nel senso che la Corte ha il potere o di addebitarele spese sostenute dal controricorrente, in tutto od in parte, a carico delricorrente rinunciante, o di astenersi dal farlo, in tutto o in parte,Orbene, con espresso riguardo al caso di specie, il Collegio,esercitando il potere di cui al citato comma 2 nei sensi indicati, ritiene chela rinuncia al ricorso, essendosi realizzata ben quaranta giorni primadell’adunanza camerale, giustifichi senz’altro la compensazione integraledelle spese del presente giudizio di legittimità.4.- La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa perintero le spese di tale giudizio.Numero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente