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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01745/2026

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ZA di Brescia lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia con provvedimento del 9 settembre 2025 disponeva la detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in difetto di attività lavorativaovvero di attività più genericamente risocializzante idonea a sostenere la misura più ampia.

La disponibilità di un domicilio idoneo consentiva, per contro, l’accoglimento della istanza subordinata di detenzione domiciliare.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato amezzo del difensore di fiducia lamentando travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 ord. pen.

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nell’ af f e r m a re l ’ a ssenza di attività lavorativa, stante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorativa; egli, inoltre, e nemmenosu tale aspetto il tribunale ha espresso una valutazione,ha fatto un’offerta risarcitoria ad un ente benefico.

Il provvedimento, dunque, si appaleserebbe errato ladd ove, a fronte della er r ata convinzione che l’istante non avesse alcuna attività lavorativa, non ha dis p o st o alcuna indagine.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] d epositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il Tribunale, quanto alla allegazione difensiva circa lo svolgimento di un’attività lavorativa, si limita ad affermare che la stessa non sarebbe valida, non soffermandovisi ulteriormente.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica – anche a mezzo della polizia giudiziaria – sull’effettivo svolgimento della stessa, pur quando l’istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli (Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, El, Rv. 274558 - 01).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424 - 01).

In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e del fatto che in atti vi sia un’allegazione circa l’attività lavorativa svolta è evidente che il tribunale non si sia adeguato ai medesimi non svolgendo alcuna doverosa attività di controllo e verifica circa l’effettivo svolgimentodella stessa, non dando così co n siste nz a alcuna alla afferm a zion e c i rca l’assenza di valida attività lavorativa, che allo stato risulta, dunque, del tutto apodittica, laddove non in contrasto conle em e rgenze docum e ntali in atti.

2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Brescia lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia con provvedimento del 9 settembre 2025 disponeva la detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in difetto di attività lavorativaovvero di attività più genericamente risocializzante idonea a sostenere la misura più ampia. La disponibilità di un domicilio idoneo consentiva, per contro, l’accoglimento della istanza subordinata di detenzione domiciliare. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato amezzo del difensore di fiducia lamentando travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 ord. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nell’ af f e r m a re l ’ a ssenza di attività lavorativa, stante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorativa; egli, inoltre, e nemmenosu tale aspetto il tribunale ha espresso una valutazione,ha fatto un’offerta risarcitoria ad un ente benefico. Il provvedimento, dunque, si appaleserebbe errato ladd ove, a fronte della er r ata convinzione che l’istante non avesse alcuna attività lavorativa, non ha dis p o st o alcuna indagine. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] d epositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il Tribunale, quanto alla allegazione difensiva circa lo svolgimento di un’attività lavorativa, si limita ad affermare che la stessa non sarebbe valida, non soffermandovisi ulteriormente. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica – anche a mezzo della polizia giudiziaria – sull’effettivo svolgimento della stessa, pur quando l’istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli (Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, El, Rv. 274558 - 01). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424 - 01). In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e del fatto che in atti vi sia un’allegazione circa l’attività lavorativa svolta è evidente che il tribunale non si sia adeguato ai medesimi non svolgendo alcuna doverosa attività di controllo e verifica circa l’effettivo svolgimentodella stessa, non dando così co n siste nz a alcuna alla afferm a zion e c i rca l’assenza di valida attività lavorativa, che allo stato risulta, dunque, del tutto apodittica, laddove non in contrasto conle em e rgenze docum e ntali in atti. 2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così decis
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