CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 01274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma nel procedimento nei confronti di: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16108/1971; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bologna il 26/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per l'indagata [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Udita, per l'indagato [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 26/05/2023, il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero di Parma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari di Parma aveva rigettato la richiesta di misura cautelare personale nei confronti dei predetti indagati, notai, sottoposti a indagine per concorso in circonvenzione di incapaci (soggetti ad amministrazione di sostegno) e falso in atto pubblico, per avere rogitato la costituzione di società di cui le persone offese erano soci e amministratori (ma in realtà mere teste di legno) pur in presenza di evidenti deficit psichici che impedivano loro di esprimere un valido consenso alla costituzione della società. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il 'Procuratore della Repubblica di Parma contestando, con l'unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame di elementi in base ai quali era desumibile in modo chiaro ed evidente come i circonvenuti fossero ictu oculi incapaci di rendersi conto di cosa stavano facendo (pag. 13 ricorso, in cui si menzionano una relazione peritale relativa alle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a un video relativo a [OSCURATO:PERSONA] e all'interrogatorio dello stesso indagato [OSCURATO:PERSONA]). 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Parma, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria con cui chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato. 4. In data 27/11/2023, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Parma, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], depositavano memoria con cui chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ed infatti, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la censura non tiene conto del principale argomento addotto dal Tribunale 4 del riesame con riferimento al dolo eventuale, da riferire non già all'atto di nomina in sé, come amministratori di società, bensì al fatto stesso della circonvenzione. Il Tribunale del riesame, con riferimento alla ritenuta insussistenza di un quadro di gravità indiziaria, già evidenziata dal giudice per le indagini preliminari, ha, da un lato, evidenziato che non sono stati rilevati contatti tra i notai e coloro che portavano le persone (naturalmente o legalmente) incapaci davanti agli stessi a rogitare, e, dall'altro, valorizzato la circostanza che i notai, ai quali gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano, erano ben quattro, traendo da ciò la volontà dei circonventori di celare ai notai le finalità reali del conferimento delle cariche, elementi dai quali il Tribunale del riesame ha desunto - in modo non manifestamente illogico o contraddittorio - l'inesistenza di un accordo. Da tali argomenti emerge, quindi la rilevanza non decisiva della percepibilità immediata dello stato di deficienza delle persone offese, unico aspetto su cui si fonda il ricorso. Il motivo è pertanto infondato e va rigettato. P.Q.M. Rigetta