CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 1986
Cassazione n. 22132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/02/1986 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa (vedi pagina 3 della sentenza impugnata). rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che - a pag. 5 della sentenza impugnata - da un lato, evidenzia la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente e dall'altro lato, indica l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle invocate attenuanti (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma„ il 23 aprile 2024