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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 16216/2026

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aravelli n. 22, Roma, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBuzzi Ezio, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 187/2023 pubblicatain data 16/02/2024, n. r.g. 149/2022.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno25/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di Autostrade per l’Italia spain virtù di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinatodall’01/07/1996 al 28/01/2008 e poi in data 31/01/2008 era stato assunto atempo indeterminato.Lamentava che la società avesse considerato la sua anzianità di serviziocon decorrenza dal 31/01/2008, senza tenere conto dei rapporti di lavoroprecedenti.Adìva il Tribunale di Udine per ottenere l’accertamento del suo dirittoall’anzianità di servizio pari a 40 mesi alla data del 31/01/2008 e la condannadella datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributivea titolo di scatti di anzianità e all’accertamento del diritto al nono scatto alladata dell’01/10/2020.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delladomanda, riconosceva 33 mesi di anzianità calcolati a decorreredall’01/05/2005 e condannava la società al pagamento delle conseguentidifferenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, calcolata aritroso dal 19/06/2020.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame principale interposto da Autostrade per l’Italia spa, accoglieva quelloincidentale proposto dal Buzzi e per l’effetto dichiarava il diritto diquest’ultimo al 1^ scatto di anzianità a decorrere dall’01/07/2002, al 2^dall’01/10/2008 ed ai successivi dalle rispettive scadenze biennali, nonché loscatto aggiuntivo per anzianità di livello a decorrere dall’01/10/2014,dichiarava estinti per prescrizione i conseguenti aumenti retributivi maturatie scaduti fino al 18/07/2007.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) quanto alla rinunzia all’anzianità espressa dal Buzzi nella conciliazionedel 12/08/2008, l’anzianità in realtà non è un diritto né uno status, masolo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, alla quale èimpossibile rinunziare (Cass. ord. n. 10131/2018);b) inoltre il verbale di conciliazione sindacale del 12/03/2008 individuavachiaramente la controversa da comporre fra le parti, che atteneva allalegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato, sicché nullaNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva a che vedere con la questione dell’anzianità pregressa maturataal momento dell’assunzione a tempo indeterminato e con i conseguentiaumenti retributivi;c) infine è vero che in quel verbale conciliativo il Buzzi aveva rinunziato aqualsivoglia pretesa connessa con la prestazione lavorativa resadurante i rapporti di lavoro a tempo determinato, ma l’anzianità diservizio non è riconducibile a questa clausola, perché non è in rapportosinallagmatico con lo svolgimento della prestazione lavorativa;d) va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla quietanza asaldo, secondo cui la volontà abdicativa deve essere consapevole,mentre nel caso di specie non risulta – né dall’accordo, né da altrielementi – che il Buzzi fosse cosciente di avere diritto all’anzianitàmaturata durante i rapporti di lavoro a termine e ai conseguenti scatti,sicché va esclusa una rinunzia a questi suoi diritti;e) neppure è fondata l’eccezione di prescrizione decennale del dirittoall’anzianità, posto che quest’ultima è un mero fatto giuridico, come taleimprescrittibile, mentre si prescrivono solo i diritti che da essaconseguono;f) l’art. 26 CCNL – contrariamente alla tesi della società – è applicabileanche ai rapporti di lavoro a termine, perché pone come unicacondizione che si tratti di “servizio effettivamente prestato” e non faalcuna distinzione fra rapporti di lavoro a tempo indeterminato o atempo determinato, né richiede che si tratti di servizio continuativo;g) se così fosse, la clausola sarebbe contraria al divieto di discriminazione,posto già dalla clausola 4 dell’accordo quadro sui contratti a tempodeterminato del 18/03/1999, come interpretato dalla Corte GUE;h) in tal senso è anche la Corte di Cassazione (Cass. ord n. 20074/2023);i) quanto al criterio di calcolo degli scatti, non può essere condivisal’interpretazione dell’art. 26, co. 2 e 3, CCNL propugnata dalla societàed accolta dal Tribunale;j) la disciplina ivi dettata non riguarda infatti il computo dell’anzianità e lanascita del diritto agli scatti, di cui si occupa il co. 1, bensì la decorrenzadegli aumenti periodici, ossia l’esigibilità del trattamento economicoderivante dalla maturazione del diritto; in tal senso prevede che unaNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026volta scaduto il termine biennale dall’inizio del rapporto di lavoro od alloscatto precedente, l’aumento viene corrisposto a partire dal meseimmediatamente successivo oppure dal mese stesso in cui si è verificatol’evento a seconda che nel mese di compimento del biennio siano statilavorati fino a 15 giorni oppure più di 15 giorni;k) di conseguenza è infondato l’assunto della società, secondo cui lefrazioni di mese inferiori ai 15 giorni dovrebbero essere consideratiinesistenti o comunque irrilevanti ai fini della maturazione del diritto;l) quanto ai periodi lavorati a tempo parziale, va richiamato ancora unavolta il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordoquadro sul lavoro a tempo parziale del 06/06/1997, né la società haindicato quale sarebbe la ragione oggettiva che consentirebbe unregime differenziato e meno favorevole rispetto ai dipendenti a tempopieno;m) in ogni caso la disciplina degli aumenti periodici di anzianità attribuiscevalore al mero decorso del tempo, ossia alla persistenza del rapporto dilavoro, sul presupposto che questo migliori il rendimento e laqualificazione professionale del lavoratore e sotto tale profilo non vi èalcuna differenza tra part time e full time;n) la conseguenza non è una retrodatazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato, bensì solo la maturazione dei successivi aumenti previstidal CCNL entro il limite massimo di 9, oltre a quello aggiuntivo chematura al compimento del 10^ anno di permanenza nello stesso livello;o) una volta rigettate le tesi della società circa i criteri giuridici di computo,va utilizzato il prospetto contabile prodotto dal Buzzi, non contestatosotto il profilo della sua riferibilità alla vicenda per cui è causa eall’esattezza del computo sotto il profilo contabile;p) quanto alla prescrizione di tali crediti retributivi, la Corte di Cassazioneha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.92/2012, il rapporto di lavoro non è più assistito da stabilità, sicché pertutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell’entrata invigore della predetta legge il termine di prescrizione decorre dallacessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; Cass. sez. un.n. 36197/2023);Numero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026q) quindi sono salvi tutti i ratei scaduti dopo il 18/07/2007, che infatti nonsi erano ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n.92/2012, pubblicata sulla G.U. del 03/07/2012 ed entrata in vigore il15^ giorno successivo quindi il 18/07/2012;r) in precedenza, invece, il termine di prescrizione degli aumenti dianzianità maturati in costanza o al termine dei legittimi rapporti dilavoro a tempo determinato, è regolarmente decorso a partire dallesingole scadenze mensili o dalla cessazione dei singoli rapporti atermine ed è compiuto al termine dei cinque anni ex art. 2948, n. 4,c.c.; si sono ugualmente prescritte le relative differenze retributivematurate dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato;s) diviene pertanto superfluo esaminare la questione dell’efficaciainterruttiva della lettera del 19/06/2020.4.- Avverso tale sentenza Autostrade per l'Italia spa ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoriaper l’adunanza camerale.6.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.7.- Il P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la società ricorrentelamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2113 c.c. per avere la Corteterritoriale escluso l’inammissibilità della domanda a seguito dell’intervenutaconciliazione sindacale del 12/03/2008.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Come riconosce la stessa ricorrente, questa Corte (Cass. n. 23385/2020;Cass. n. 9006/2019) ha affermato che la dichiarazione del lavoratore assumeil valore negoziale di rinunzia (di natura dispositiva e di tipo abdicativo) soloquando risulti accertato, sulla base dell’interpretazione dell’atto che lacontiene, che sia stata rilasciata “con la consapevolezza di abdicare a dirittiNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026determinati ovvero obiettivamente determinabili” (v. ricorso per cassazione,p. 6).Al riguardo i Giudici d’appello hanno affermato che “nel caso di specie nonrisulta né dal testo dell’accordo né da altri elementi esterni che il sig.

Buzzifosse cosciente, al momento della stipula della conciliazione del marzo 2008,di avere diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata durante i rapporti dilavoro a termine ed ai conseguenti scatti e che abbia volutamente rinunciatoa questi suoi diritti (ottenendone in cambio qualcosa)” (v. sentenzaimpugnata, p. 8).Tale profilo dirimente nell’individuazione di una valida volontà abdicativa dirinunzia non è stato oggetto di censura da parte della ricorrente, sicché sulpunto si è formato il giudicato c.d. interno in virtù della sequenza “fatto –norma – effetto” (“fatto”, ossia la mancata consapevolezza della titolarità deldiritto; “norma” sulla volontà negoziale dispositiva che presuppone laconsapevolezza del diritto di cui disporre; “effetto”, ossia l’estraneitàdell’anzianità rispetto alla conciliazione e la conseguente ammissibilità delladomanda).2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 2946 c.c. per avere la Corteterritoriale escluso l’applicabilità della prescrizione decennale all’anzianità diservizio, erroneamente ridotta a mero fatto giuridico.Il motivo è inammissibile, in quanto contrario ad un pluriennale econsolidato orientamento di legittimità, esattamente ricordato e citato daiGiudici d’appello (v. sentenza impugnata, pp. 8-9: v. fra le più recenti Cass.ord. n. 2232/2020).3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 26 CCNL e 1362 ss. c.c. per avere la Corte territorialeerroneamente interpretato la clausola collettiva.Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a criticavincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazionee falsa applicazione” dell’art. 26, co. 2 e 3, CCNL.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026infondati.Come ha esattamente evidenziato la Corte territoriale, la clausolacontrattual-collettiva ai commi 2^ e 3^ disciplina soltanto l’individuazione delmomento di insorgenza del diritto e, quindi, di esigibilità del credito, a secondache il biennio necessario per il conseguimento dello scatto si compia in ungiorno del mese prima del quale siano stati effettivamente lavorati più di 15giorni oppure 15 giorni o ancora meno: nel primo caso (art. 26, co. 3) il mesesi considera interamente lavorato e quindi lo scatto diviene esigibile(retroattivamente) dal primo giorno di quello stesso mese; nel secondo caso,invece, il mese non si considera interamente lavorato, sicché lo scatto sorgee diviene esigibile (in avanti) soltanto dal primo giorno del mese successivo(art. 26, co. 2).Inoltre l’art. 26 CCNL non fa riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro(se a tempo indeterminato oppure anche a tempo determinato) perindividuare il proprio ambito applicativo, sicché deve ritenersi di portatagenerale ed omnicomprensiva.

Peraltro la ricorrente non ha censurato quellaparte della motivazione, in cui la Corte territoriale ha altresì paventato cheun’interpretazione di segno contrario esporrebbe la clausola a seri dubbi divalidità per violazione del principio eurounitario di non discriminazione, postoin primo luogo dalla clausola 4 dell’accordo quadro del 18/03/1999 sulcontratto di lavoro a tempo determinato.4.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” della clausola 4 dell’accordo quadro del18/03/1999 sul contratto di lavoro a tempo determinato.Il motivo è infondato.La tesi della ricorrente, volta a limitare la rilevanza dell’anzianità di servizioai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in quanto gli unici ad essereconnotati da continuità, si pone in “frontale” contrasto con il predetto principiodi parità di trattamento retributivo come interpretato dalla Corte GUE edapplicato da questa Corte di legittimità proprio in tema di anzianità di servizioe relativi aumenti periodici di anzianità (v. fra le più recenti Cass. ord. n.12507/2024).5.- Con il sesto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli aNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” della direttiva europea 97/81/CE del15/12/1997, degli artt. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del06/06/1997, 4 d.lgs. n. 61/2000 e 55 d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corteterritoriale escluso rilevanza riduttiva ai periodi in cui il dipendente avevalavorato part time.Il motivo è infondato.Nel lontano precedente ricordato dalla società ricorrente (Cass. n.14633/1999) questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasformazionedel rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la riduzione dellaquantità (cioè dell'orario) del lavoro prestato si traduce in una corrispondenteriduzione della qualità del lavoro e determina una proporzionale riduzionedella retribuzione complessiva in tutte le sue componenti, compresi gli scattidi anzianità.

In particolare si è precisato: “… Secondo la sentenza impugnata,gli scatti di anzianità retribuirebbero direttamente l'esperienza complessivamaturata dal lavoratore, sulla quale non incide la riduzione dell'orario; edinoltre la ragione della riduzione della indennità durante l'orario parziale è ilminor accumulo di esperienza per effetto della riduzione di orario.

Palese èl'errore di diritto nel ritenere che la retribuzione compensi direttamente unaqualità del lavoratore mentre essa, per principio costituzionale (art. 36 dellaCostituzione) e per quelli che regolano il rapporto di lavoro subordinatoprivato, è collegata al lavoro e cioè, insieme, alla qualità e quantità dellaprestazione.

Il sinallagma nel rapporto di lavoro subordinato è, infatti, traprestazione e retribuzione.

Le attitudini professionali del lavoratore, e tra essel'esperienza, incidono sulla retribuzione non direttamente, ma in quantodeterminano una superiore qualità del suo lavoro, cui corrisponde un maggiorvalore specifico di esso.

Poiché la retribuzione complessiva è costituita dalprodotto tra valore specifico della prestazione lavorativa e quantità dellamedesima, è palese che la riduzione della quantità, cioè dell'orario di lavorosi traduce in una corrispondente riduzione della qualità del lavoro e determinauna proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le suecomponenti, compresi gli scatti di anzianità …” (nello stesso senso Cass. n.7610/2000).Dunque, contrariamente alla lettura che di questa pronunzia ne dà laNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrente, non è stato affermato che durante il part time lo scatto di anzianitànon maturi, né che maturi in proporzione alla riduzione di orario rispetto alfull time.

In quella decisione si è soltanto evidenziato che al dipendente parttime la contrattazione collettiva può validamente attribuire il diritto ad unavoce retributiva di scatti pari ad una somma minore di quella riconosciuta aldipendente full time.

Il principio di diritto affermato in quel precedenteprincipio di corrispettività, va riparametrata al part time; non attiene inveceal “tempo” necessario per la maturazione dello scatto, che resta invariatoproprio perché invariata resta l’anzianità di servizio.Infatti, è questo il senso dell’art. 7 d.lgs. n. 81/2015, secondo cui da unlato “Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento menofavorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento” (co.1); dall’altro, lo stesso lavoratore “ha i medesimi diritti di un lavoratore atempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo èriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa …”(co. 2).Prima ancora, nello stesso senso era l’art. 4 d.lgs. n. 61/2000 (poi abrogatodall’art. 55 d.lgs. n. 81/2015), che al co. 2 disponeva: “L'applicazione delprincipio di non discriminazione comporta che: a) … b) il trattamento dellavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entitàdella prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo dellaretribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo dellaretribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia,infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità …”.Non a caso il CCNL, durante i periodi di rapporto di lavoro part time, nondistingue quanto al tempo necessario per la maturazione dello scatto, proprioin omaggio al principio di non discriminazione imperativamente posto dallafonte legale.Questa ricostruzione della nozione di anzianità di servizio utile ai fini degliscatti di anzianità si presenta, altresì, coerente con quella rilevante ai finicontributivi, in relazione ai quali questa Corte ha affermato che, in tema dianzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, co. 1, d.l. n.463/1983, conv., con modif., dalla l. n. 638/1983, va interpretato - inNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno,ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte diGiustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), ecomunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che,ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario parttime verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati(Cass. ord. n. 18826/2021; Cass. ord. n. 26824/2018; Cass. n. 8565/2016).Anche sul piano contributivo, dunque, il part time non incide sul calcolo deiperiodi lavorativi, sebbene da considerare sempre per intero ai finidell’acquisizione del diritto a pensione (an); incide solo sulla determinazionedella misura (quantum) ossia dell’importo del montante contributivo sul qualeeffettuare il calcolo della pensione (su cui, dunque, esplica rilievo ai fini dellarelativa quantificazione il fatto che il rapporto di lavoro sia part time piuttostoche full time).Sul piano dell’importo dello scatto la ricorrente non ha precisato se e qualesia l’errore contabile commesso dalla Corte territoriale, non avendo la societàprecisato se i conteggi elaborati dal lavoratore (accolti dalla Corte territoriale)avessero computato come importo dello scatto di anzianità la stessa misuradi quello previsto per il lavoratore full time oppure un importo“riproporzionato”.

Quindi questa Corte non è messa in grado di verificare ilcarattere decisivo della censura.

Anzi, dal controricorso (p. 27) si evince chei conteggi erano esattamente conformi al principio di diritto sopra ribadito, inquanto effettuati “riproporzionando” la misura dello scatto proprio in funzionedei periodi part time.7.- Con il settimo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 2948 c.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che, a decorrere dall’entrata in vigore dellalegge n. 92/2012, il termine di prescrizione non decorra in costanza dirapporto di lavoro.Il motivo è inammissibile, perché manifestamente contrario all’ormaiconsolidato orientamento di questa Corte, esattamente ricordato e citato daiGiudici d’appello (Cass. n. 26246/2022; più di recente Cass. ord. n.18008/2024 e Cass. n. 26958/2025).Numero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/20268.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data25/03/2026.Il Consigliere est.dott.

Francescopaolo PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aravelli n. 22, Roma, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBuzzi Ezio, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 187/2023 pubblicatain data 16/02/2024, n. r.g. 149/2022.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno25/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di Autostrade per l’Italia spain virtù di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinatodall’01/07/1996 al 28/01/2008 e poi in data 31/01/2008 era stato assunto atempo indeterminato.Lamentava che la società avesse considerato la sua anzianità di serviziocon decorrenza dal 31/01/2008, senza tenere conto dei rapporti di lavoroprecedenti.Adìva il Tribunale di Udine per ottenere l’accertamento del suo dirittoall’anzianità di servizio pari a 40 mesi alla data del 31/01/2008 e la condannadella datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributivea titolo di scatti di anzianità e all’accertamento del diritto al nono scatto alladata dell’01/10/2020.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delladomanda, riconosceva 33 mesi di anzianità calcolati a decorreredall’01/05/2005 e condannava la società al pagamento delle conseguentidifferenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, calcolata aritroso dal 19/06/2020.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame principale interposto da Autostrade per l’Italia spa, accoglieva quelloincidentale proposto dal Buzzi e per l’effetto dichiarava il diritto diquest’ultimo al 1^ scatto di anzianità a decorrere dall’01/07/2002, al 2^dall’01/10/2008 ed ai successivi dalle rispettive scadenze biennali, nonché loscatto aggiuntivo per anzianità di livello a decorrere dall’01/10/2014,dichiarava estinti per prescrizione i conseguenti aumenti retributivi maturatie scaduti fino al 18/07/2007.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) quanto alla rinunzia all’anzianità espressa dal Buzzi nella conciliazionedel 12/08/2008, l’anzianità in realtà non è un diritto né uno status, masolo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, alla quale èimpossibile rinunziare (Cass. ord. n. 10131/2018);b) inoltre il verbale di conciliazione sindacale del 12/03/2008 individuavachiaramente la controversa da comporre fra le parti, che atteneva allalegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato, sicché nullaNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva a che vedere con la questione dell’anzianità pregressa maturataal momento dell’assunzione a tempo indeterminato e con i conseguentiaumenti retributivi;c) infine è vero che in quel verbale conciliativo il Buzzi aveva rinunziato aqualsivoglia pretesa connessa con la prestazione lavorativa resadurante i rapporti di lavoro a tempo determinato, ma l’anzianità diservizio non è riconducibile a questa clausola, perché non è in rapportosinallagmatico con lo svolgimento della prestazione lavorativa;d) va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla quietanza asaldo, secondo cui la volontà abdicativa deve essere consapevole,mentre nel caso di specie non risulta – né dall’accordo, né da altrielementi – che il Buzzi fosse cosciente di avere diritto all’anzianitàmaturata durante i rapporti di lavoro a termine e ai conseguenti scatti,sicché va esclusa una rinunzia a questi suoi diritti;e) neppure è fondata l’eccezione di prescrizione decennale del dirittoall’anzianità, posto che quest’ultima è un mero fatto giuridico, come taleimprescrittibile, mentre si prescrivono solo i diritti che da essaconseguono;f) l’art. 26 CCNL – contrariamente alla tesi della società – è applicabileanche ai rapporti di lavoro a termine, perché pone come unicacondizione che si tratti di “servizio effettivamente prestato” e non faalcuna distinzione fra rapporti di lavoro a tempo indeterminato o atempo determinato, né richiede che si tratti di servizio continuativo;g) se così fosse, la clausola sarebbe contraria al divieto di discriminazione,posto già dalla clausola 4 dell’accordo quadro sui contratti a tempodeterminato del 18/03/1999, come interpretato dalla Corte GUE;h) in tal senso è anche la Corte di Cassazione (Cass. ord n. 20074/2023);i) quanto al criterio di calcolo degli scatti, non può essere condivisal’interpretazione dell’art. 26, co. 2 e 3, CCNL propugnata dalla societàed accolta dal Tribunale;j) la disciplina ivi dettata non riguarda infatti il computo dell’anzianità e lanascita del diritto agli scatti, di cui si occupa il co. 1, bensì la decorrenzadegli aumenti periodici, ossia l’esigibilità del trattamento economicoderivante dalla maturazione del diritto; in tal senso prevede che unaNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026volta scaduto il termine biennale dall’inizio del rapporto di lavoro od alloscatto precedente, l’aumento viene corrisposto a partire dal meseimmediatamente successivo oppure dal mese stesso in cui si è verificatol’evento a seconda che nel mese di compimento del biennio siano statilavorati fino a 15 giorni oppure più di 15 giorni;k) di conseguenza è infondato l’assunto della società, secondo cui lefrazioni di mese inferiori ai 15 giorni dovrebbero essere consideratiinesistenti o comunque irrilevanti ai fini della maturazione del diritto;l) quanto ai periodi lavorati a tempo parziale, va richiamato ancora unavolta il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordoquadro sul lavoro a tempo parziale del 06/06/1997, né la società haindicato quale sarebbe la ragione oggettiva che consentirebbe unregime differenziato e meno favorevole rispetto ai dipendenti a tempopieno;m) in ogni caso la disciplina degli aumenti periodici di anzianità attribuiscevalore al mero decorso del tempo, ossia alla persistenza del rapporto dilavoro, sul presupposto che questo migliori il rendimento e laqualificazione professionale del lavoratore e sotto tale profilo non vi èalcuna differenza tra part time e full time;n) la conseguenza non è una retrodatazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato, bensì solo la maturazione dei successivi aumenti previstidal CCNL entro il limite massimo di 9, oltre a quello aggiuntivo chematura al compimento del 10^ anno di permanenza nello stesso livello;o) una volta rigettate le tesi della società circa i criteri giuridici di computo,va utilizzato il prospetto contabile prodotto dal Buzzi, non contestatosotto il profilo della sua riferibilità alla vicenda per cui è causa eall’esattezza del computo sotto il profilo contabile;p) quanto alla prescrizione di tali crediti retributivi, la Corte di Cassazioneha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.92/2012, il rapporto di lavoro non è più assistito da stabilità, sicché pertutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell’entrata invigore della predetta legge il termine di prescrizione decorre dallacessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; Cass. sez. un.n. 36197/2023);Numero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026q) quindi sono salvi tutti i ratei scaduti dopo il 18/07/2007, che infatti nonsi erano ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n.92/2012, pubblicata sulla G.U. del 03/07/2012 ed entrata in vigore il15^ giorno successivo quindi il 18/07/2012;r) in precedenza, invece, il termine di prescrizione degli aumenti dianzianità maturati in costanza o al termine dei legittimi rapporti dilavoro a tempo determinato, è regolarmente decorso a partire dallesingole scadenze mensili o dalla cessazione dei singoli rapporti atermine ed è compiuto al termine dei cinque anni ex art. 2948, n. 4,c.c.; si sono ugualmente prescritte le relative differenze retributivematurate dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato;s) diviene pertanto superfluo esaminare la questione dell’efficaciainterruttiva della lettera del 19/06/2020.4.- Avverso tale sentenza Autostrade per l'Italia spa ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoriaper l’adunanza camerale.6.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.7.- Il P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la società ricorrentelamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2113 c.c. per avere la Corteterritoriale escluso l’inammissibilità della domanda a seguito dell’intervenutaconciliazione sindacale del 12/03/2008.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Come riconosce la stessa ricorrente, questa Corte (Cass. n. 23385/2020;Cass. n. 9006/2019) ha affermato che la dichiarazione del lavoratore assumeil valore negoziale di rinunzia (di natura dispositiva e di tipo abdicativo) soloquando risulti accertato, sulla base dell’interpretazione dell’atto che lacontiene, che sia stata rilasciata “con la consapevolezza di abdicare a dirittiNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026determinati ovvero obiettivamente determinabili” (v. ricorso per cassazione,p. 6).Al riguardo i Giudici d’appello hanno affermato che “nel caso di specie nonrisulta né dal testo dell’accordo né da altri elementi esterni che il sig. Buzzifosse cosciente, al momento della stipula della conciliazione del marzo 2008,di avere diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata durante i rapporti dilavoro a termine ed ai conseguenti scatti e che abbia volutamente rinunciatoa questi suoi diritti (ottenendone in cambio qualcosa)” (v. sentenzaimpugnata, p. 8).Tale profilo dirimente nell’individuazione di una valida volontà abdicativa dirinunzia non è stato oggetto di censura da parte della ricorrente, sicché sulpunto si è formato il giudicato c.d. interno in virtù della sequenza “fatto –norma – effetto” (“fatto”, ossia la mancata consapevolezza della titolarità deldiritto; “norma” sulla volontà negoziale dispositiva che presuppone laconsapevolezza del diritto di cui disporre; “effetto”, ossia l’estraneitàdell’anzianità rispetto alla conciliazione e la conseguente ammissibilità delladomanda).2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 2946 c.c. per avere la Corteterritoriale escluso l’applicabilità della prescrizione decennale all’anzianità diservizio, erroneamente ridotta a mero fatto giuridico.Il motivo è inammissibile, in quanto contrario ad un pluriennale econsolidato orientamento di legittimità, esattamente ricordato e citato daiGiudici d’appello (v. sentenza impugnata, pp. 8-9: v. fra le più recenti Cass.ord. n. 2232/2020).3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 26 CCNL e 1362 ss. c.c. per avere la Corte territorialeerroneamente interpretato la clausola collettiva.Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a criticavincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazionee falsa applicazione” dell’art. 26, co. 2 e 3, CCNL.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026infondati.Come ha esattamente evidenziato la Corte territoriale, la clausolacontrattual-collettiva ai commi 2^ e 3^ disciplina soltanto l’individuazione delmomento di insorgenza del diritto e, quindi, di esigibilità del credito, a secondache il biennio necessario per il conseguimento dello scatto si compia in ungiorno del mese prima del quale siano stati effettivamente lavorati più di 15giorni oppure 15 giorni o ancora meno: nel primo caso (art. 26, co. 3) il mesesi considera interamente lavorato e quindi lo scatto diviene esigibile(retroattivamente) dal primo giorno di quello stesso mese; nel secondo caso,invece, il mese non si considera interamente lavorato, sicché lo scatto sorgee diviene esigibile (in avanti) soltanto dal primo giorno del mese successivo(art. 26, co. 2).Inoltre l’art. 26 CCNL non fa riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro(se a tempo indeterminato oppure anche a tempo determinato) perindividuare il proprio ambito applicativo, sicché deve ritenersi di portatagenerale ed omnicomprensiva. Peraltro la ricorrente non ha censurato quellaparte della motivazione, in cui la Corte territoriale ha altresì paventato cheun’interpretazione di segno contrario esporrebbe la clausola a seri dubbi divalidità per violazione del principio eurounitario di non discriminazione, postoin primo luogo dalla clausola 4 dell’accordo quadro del 18/03/1999 sulcontratto di lavoro a tempo determinato.4.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” della clausola 4 dell’accordo quadro del18/03/1999 sul contratto di lavoro a tempo determinato.Il motivo è infondato.La tesi della ricorrente, volta a limitare la rilevanza dell’anzianità di servizioai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in quanto gli unici ad essereconnotati da continuità, si pone in “frontale” contrasto con il predetto principiodi parità di trattamento retributivo come interpretato dalla Corte GUE edapplicato da questa Corte di legittimità proprio in tema di anzianità di servizioe relativi aumenti periodici di anzianità (v. fra le più recenti Cass. ord. n.12507/2024).5.- Con il sesto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli aNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” della direttiva europea 97/81/CE del15/12/1997, degli artt. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del06/06/1997, 4 d.lgs. n. 61/2000 e 55 d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corteterritoriale escluso rilevanza riduttiva ai periodi in cui il dipendente avevalavorato part time.Il motivo è infondato.Nel lontano precedente ricordato dalla società ricorrente (Cass. n.14633/1999) questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasformazionedel rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la riduzione dellaquantità (cioè dell'orario) del lavoro prestato si traduce in una corrispondenteriduzione della qualità del lavoro e determina una proporzionale riduzionedella retribuzione complessiva in tutte le sue componenti, compresi gli scattidi anzianità. In particolare si è precisato: “… Secondo la sentenza impugnata,gli scatti di anzianità retribuirebbero direttamente l'esperienza complessivamaturata dal lavoratore, sulla quale non incide la riduzione dell'orario; edinoltre la ragione della riduzione della indennità durante l'orario parziale è ilminor accumulo di esperienza per effetto della riduzione di orario. Palese èl'errore di diritto nel ritenere che la retribuzione compensi direttamente unaqualità del lavoratore mentre essa, per principio costituzionale (art. 36 dellaCostituzione) e per quelli che regolano il rapporto di lavoro subordinatoprivato, è collegata al lavoro e cioè, insieme, alla qualità e quantità dellaprestazione. Il sinallagma nel rapporto di lavoro subordinato è, infatti, traprestazione e retribuzione. Le attitudini professionali del lavoratore, e tra essel'esperienza, incidono sulla retribuzione non direttamente, ma in quantodeterminano una superiore qualità del suo lavoro, cui corrisponde un maggiorvalore specifico di esso. Poiché la retribuzione complessiva è costituita dalprodotto tra valore specifico della prestazione lavorativa e quantità dellamedesima, è palese che la riduzione della quantità, cioè dell'orario di lavorosi traduce in una corrispondente riduzione della qualità del lavoro e determinauna proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le suecomponenti, compresi gli scatti di anzianità …” (nello stesso senso Cass. n.7610/2000).Dunque, contrariamente alla lettura che di questa pronunzia ne dà laNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrente, non è stato affermato che durante il part time lo scatto di anzianitànon maturi, né che maturi in proporzione alla riduzione di orario rispetto alfull time. In quella decisione si è soltanto evidenziato che al dipendente parttime la contrattazione collettiva può validamente attribuire il diritto ad unavoce retributiva di scatti pari ad una somma minore di quella riconosciuta aldipendente full time. Il principio di diritto affermato in quel precedenteprincipio di corrispettività, va riparametrata al part time; non attiene inveceal “tempo” necessario per la maturazione dello scatto, che resta invariatoproprio perché invariata resta l’anzianità di servizio.Infatti, è questo il senso dell’art. 7 d.lgs. n. 81/2015, secondo cui da unlato “Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento menofavorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento” (co.1); dall’altro, lo stesso lavoratore “ha i medesimi diritti di un lavoratore atempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo èriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa …”(co. 2).Prima ancora, nello stesso senso era l’art. 4 d.lgs. n. 61/2000 (poi abrogatodall’art. 55 d.lgs. n. 81/2015), che al co. 2 disponeva: “L'applicazione delprincipio di non discriminazione comporta che: a) … b) il trattamento dellavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entitàdella prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo dellaretribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo dellaretribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia,infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità …”.Non a caso il CCNL, durante i periodi di rapporto di lavoro part time, nondistingue quanto al tempo necessario per la maturazione dello scatto, proprioin omaggio al principio di non discriminazione imperativamente posto dallafonte legale.Questa ricostruzione della nozione di anzianità di servizio utile ai fini degliscatti di anzianità si presenta, altresì, coerente con quella rilevante ai finicontributivi, in relazione ai quali questa Corte ha affermato che, in tema dianzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, co. 1, d.l. n.463/1983, conv., con modif., dalla l. n. 638/1983, va interpretato - inNumero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/2026ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno,ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte diGiustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), ecomunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che,ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario parttime verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati(Cass. ord. n. 18826/2021; Cass. ord. n. 26824/2018; Cass. n. 8565/2016).Anche sul piano contributivo, dunque, il part time non incide sul calcolo deiperiodi lavorativi, sebbene da considerare sempre per intero ai finidell’acquisizione del diritto a pensione (an); incide solo sulla determinazionedella misura (quantum) ossia dell’importo del montante contributivo sul qualeeffettuare il calcolo della pensione (su cui, dunque, esplica rilievo ai fini dellarelativa quantificazione il fatto che il rapporto di lavoro sia part time piuttostoche full time).Sul piano dell’importo dello scatto la ricorrente non ha precisato se e qualesia l’errore contabile commesso dalla Corte territoriale, non avendo la societàprecisato se i conteggi elaborati dal lavoratore (accolti dalla Corte territoriale)avessero computato come importo dello scatto di anzianità la stessa misuradi quello previsto per il lavoratore full time oppure un importo“riproporzionato”. Quindi questa Corte non è messa in grado di verificare ilcarattere decisivo della censura. Anzi, dal controricorso (p. 27) si evince chei conteggi erano esattamente conformi al principio di diritto sopra ribadito, inquanto effettuati “riproporzionando” la misura dello scatto proprio in funzionedei periodi part time.7.- Con il settimo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 2948 c.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che, a decorrere dall’entrata in vigore dellalegge n. 92/2012, il termine di prescrizione non decorra in costanza dirapporto di lavoro.Il motivo è inammissibile, perché manifestamente contrario all’ormaiconsolidato orientamento di questa Corte, esattamente ricordato e citato daiGiudici d’appello (Cass. n. 26246/2022; più di recente Cass. ord. n.18008/2024 e Cass. n. 26958/2025).Numero registro generale 17962/2024Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 16216/2026Data pubblicazione 25/05/20268.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data25/03/2026.Il Consigliere est.dott. Francescopaolo PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]