CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058ECEF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Trieste 1'8 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Trieste, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Trieste il 3 ottobre 2020, essendo stato l'imputato controllato dai Carabinieri della Compagnia di Trieste mentre si trovava nella Via del Bosco di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti dell'imputato dal Questore di Pescara (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis