Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 14375/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di minacce e lesioni volontarie semplici ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per assenza della prova della sussistenza del fatto.

Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione, agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di parte civile.

Il ricorrente ha dedotto la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato a riguardo del giudizio di inattendibilità del narrato di essa persona offesa, in realtà riscontrato dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza collocata nei pressi di un vicino esercizio commerciale, acquisite al fascicolo del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della parte civile deve essere convertito in appello.

Non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del rinvio disposto dall'art. 2 del Decr.

Lgs. n. 274 del 2000 alle norme del codice di procedura penale ove non diversamente stabilito, la parte civile sia legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919).

Ne deriva che il ricorso presentato dalla parte civile deve essere qualificato per saltum ai sensi del primo comma dell'art. 569 c.p.p.

Il ricorrente lamenta esclusivamente, peraltro, vizi della motivazione della sentenza impugnata correttamente riconducibili al perimetro dell'art. 606 lett. e) c.p.p. (nonostante l'improprio richiamo, nell'atto d'impugnazione, all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.), di cui non è consentita la deduzione con il ricorso immediato, imponendosi pertanto e per l'appunto, ai sensi del terzo comma del citato art. 569, la conversione del medesimo ricorso in appello.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di SantaMaria C. Vetere per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di minacce e lesioni volontarie semplici ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per assenza della prova della sussistenza del fatto. Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione, agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di parte civile. Il ricorrente ha dedotto la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato a riguardo del giudizio di inattendibilità del narrato di essa persona offesa, in realtà riscontrato dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza collocata nei pressi di un vicino esercizio commerciale, acquisite al fascicolo del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della parte civile deve essere convertito in appello. Non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del rinvio disposto dall'art. 2 del Decr. Lgs. n. 274 del 2000 alle norme del codice di procedura penale ove non diversamente stabilito, la parte civile sia legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919). Ne deriva che il ricorso presentato dalla parte civile deve essere qualificato per saltum ai sensi del primo comma dell'art. 569 c.p.p. Il ricorrente lamenta esclusivamente, peraltro, vizi della motivazione della sentenza impugnata correttamente riconducibili al perimetro dell'art. 606 lett. e) c.p.p. (nonostante l'improprio richiamo, nell'atto d'impugnazione, all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.), di cui non è consentita la deduzione con il ricorso immediato, imponendosi pertanto e per l'appunto, ai sensi del terzo comma del citato art. 569, la conversione del medesimo ricorso in appello. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di SantaMaria C. Vetere per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris