CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 217, comma 2, R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'obbligo per l'imputato di tenere le scritture contabili obbligatorie — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 1-2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato correttamente come la normativa che prevede il regime di contabilità semplificata è dettata ai soli fini fiscali, non essendovi stata alcuna abrogazione dell'art. 2214 cod. civ. che prevede che l'imprenditore che eserciti una attività commerciale debba tenere il libro giornale e tutte le altre scritture richieste dalla natura e dimensione dell'impresa; inoltre, nel caso di specie la violazione è ravviabile nella sostanziale compromissione dell'interesse tutelato dalla norma contestata all'imputato, consistente nella possibilità per la curatela di ricostruire l'andamento della ditta fallita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDEPO2s GO% F urrzlor métrzi 1