CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4576-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in relazione alla porzione di condotta costituita dal reato di furto — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); [OSCURATO:PERSONA] che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen e la riconduzione all'imputato anche del furto delle monete all'interno della macchina per il caffè è frutto di un corretto percorso logico. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art.624-bis cod. pen. — è parimenti manifestamente infondato perché il ragionamento della Corte d'Appello non è manifestamente illogico ed è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di furto in abitazione, secondo cui la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro ma altresì la casa canonica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", essendone l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (Sez.4, n.13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 278002). [OSCURATO:PERSONA] che non si comprende quale sia il tema critico posto nel ricorso, laddove il ragionamento che è alla base di questa posizione giurisprudenziale non fonda sulle peculiarità del culto cattolico rispetto ad altri, quanto sulla circostanza che, nella sagrestia, il parroco o altro addetto svolgono le funzioni di ufficio e di gestione della parrocchia, che pure sono compito di chi vi sia preposto; analoga situazione potrebbe presentarsi per qualsiasi altro luogo di culto, ove il soggetto che ne è a capo abbia un ufficio rispetto al quale possa esercitare lo ius excludendi alios siccome destinato ad ospitare tutte quelle attività pratiche che , accanto all'amministrazione del culto, sono in capo a chi vi sia preposto e che sia, pertanto, assimilabile ad un "luogo di lavoro". 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. p.Q.m Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2026. Il consigliepeestensore [OSCURATO:PERSONA] B relli E • [OSCURATO:PERSONA] ""6":1t-ERIA G Fuunziory A o píticHrìari0 laSoolls 3