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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 22959/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19696/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G iosuè B orsi n. 21, presso lo studio dell’avv.

V incenzo G enovese , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 1961 /20 18 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 27.12.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente – dipendente del Comune di Cosenza con inquadramento in categoria A, posizione economica A5 – ottenne dal Tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, sentenza di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla categoria B, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 10.357,85.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravameproposto dal Comune, rideterminò l’importo delle differenze retributive dovute al lavoratore in € 500,18, in quanto ritenne correttoconfrontare la retribuzione percepita con quella spettante aun lavoratore in posizione economica B1 e non in posizione economica B3, come statuito dal giudice di primo grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo il lavoratore ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.

Il Comune di Cosenzasi è difeso con controricorso .

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motiv o di ricorso denuncia « vi olazione o falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - art. 13 e art. 3, comma 7, [OSCURATO:PERSONA] Regioni e autonomie locali del 31.3.1999)».

Non è più in discussione , nel presente processo , lo svolgimento di mansioni superiorida parte del ricorrente, che è stato confermato dalla Corte d’Appello rigettando il primo motivo di gravame del Comune di Cosenza , il quale non ha proposto ricorso per cassazione.

È in discussione il criterio di calcolo delle differenze retributive dovute al lavoratore , ma solo con r iguard o al parametro con cui confrontare il reddito percepito, dovendosi scegliere tra il livello economico B1 (come statuito dalla Corte d’Appello) e il livello economico B3 (come statuito dal Tribunale in primo grado e quiriproposto dal ricorrente).

È invece pacifico, perché coperto da giudicato in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del lavoratore, il dato relativo all’importo da sottrarre all’individuato parametro di riferimento, indicato dal Tribunale nella posizione economica A5, goduta dal lavoratore al tempo dello svolgimento delle mansioni superiori.

Il ricorrente invocal’art. 13, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] Regioni e Autonomie locali 31.3.1999, i l quale così dispone: « Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3».

In base a questa disposizione contrattuale il ricorrente sostiene che egli, avendo svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria B, avrebbe diritto ad utilizzare quale parametro di riferimento la posizione economica B3 e non quella iniziale di categoria (B1), come statuito dalla Corte d’Appello.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il ricorrente non allega e non dimostra, né afferma, di avere allegato davanti ai giudici del merito il presupposto di fatto necessario per l’applicazione della normacontrattuale di cui ipotizza la violazione.

L’art. 13, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] poneinnanzitutto, per tutte e quattro le categorie(A, B, C e D), la regola base secondo cui «Il trattamento tabellare iniziale … corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria».

In secondo luogo, poneun’eccezione per le categorie B e D «di cui all’art. 3, comma 7», per le quali « il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3».

Si tratta allora di stabilire quali sono le categorie B e D (e, per quanto qui interessa, la categoria B) « di cui all’art. 3, comma 7».

Lo spiega chiaramente l’allegato A al medesimo [OSCURATO:PERSONA], il quale, in calce alla esemplificazione dei profili della Categoria B, aggiunge la seguente precisazione: « Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3»(analoga disposizione è contenuta in calce alla esemplificazione dei profili della categoria D, con riferimento agli dipendenti già inquadrati nella VIII qualifica funzionale).

Le quattro categorie del nuovo sistema di classificazione hanno sostituito un maggiornumero delle previgenti qualifiche funzionali.

La disposizione dell’art. 3, comma 7 , rispetto alla regola base per la individuazione del trattamento economico da confrontare per determinare le differenze retributive spettanti al dipendente che abbia svolto mansioni superiori, pone un correttivo finalizzato a tenere conto che nelle due citate categorie (B e D) si è concentrata una maggior varietà di profili precedentementeriferibili a diverse qualifiche funzionali .

Così è stato stabilitoche il «trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3» per quanto riguarda il personale già inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche funzionali V e

VIII. Ebbene, il ricorrente non fa alcun cenno al fatto che le mansioni superiori da lui espletaterientrassero nella V qualifica funzionale di cui al «DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90», né risulta avere prospettato tale circostanza nei due gradi di merito.

Ciò rende irrilevante la questione di diritto sollevata nel ricorso, conconseguente inammissibilità dello stesso.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro

2. 500 per compensi , oltre a l le spese generali al 15%, a euro200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19696/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G iosuè B orsi n. 21, presso lo studio dell’avv. V incenzo G enovese , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 1961 /20 18 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 27.12.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente – dipendente del Comune di Cosenza con inquadramento in categoria A, posizione economica A5 – ottenne dal Tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, sentenza di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla categoria B, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 10.357,85. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravameproposto dal Comune, rideterminò l’importo delle differenze retributive dovute al lavoratore in € 500,18, in quanto ritenne correttoconfrontare la retribuzione percepita con quella spettante aun lavoratore in posizione economica B1 e non in posizione economica B3, come statuito dal giudice di primo grado. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo il lavoratore ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. Il Comune di Cosenzasi è difeso con controricorso . Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motiv o di ricorso denuncia « vi olazione o falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - art. 13 e art. 3, comma 7, [OSCURATO:PERSONA] Regioni e autonomie locali del 31.3.1999)». Non è più in discussione , nel presente processo , lo svolgimento di mansioni superiorida parte del ricorrente, che è stato confermato dalla Corte d’Appello rigettando il primo motivo di gravame del Comune di Cosenza , il quale non ha proposto ricorso per cassazione. È in discussione il criterio di calcolo delle differenze retributive dovute al lavoratore , ma solo con r iguard o al parametro con cui confrontare il reddito percepito, dovendosi scegliere tra il livello economico B1 (come statuito dalla Corte d’Appello) e il livello economico B3 (come statuito dal Tribunale in primo grado e quiriproposto dal ricorrente). È invece pacifico, perché coperto da giudicato in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del lavoratore, il dato relativo all’importo da sottrarre all’individuato parametro di riferimento, indicato dal Tribunale nella posizione economica A5, goduta dal lavoratore al tempo dello svolgimento delle mansioni superiori. Il ricorrente invocal’art. 13, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] Regioni e Autonomie locali 31.3.1999, i l quale così dispone: « Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3». In base a questa disposizione contrattuale il ricorrente sostiene che egli, avendo svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria B, avrebbe diritto ad utilizzare quale parametro di riferimento la posizione economica B3 e non quella iniziale di categoria (B1), come statuito dalla Corte d’Appello. 2. Il ricorso è inammissibile, perché il ricorrente non allega e non dimostra, né afferma, di avere allegato davanti ai giudici del merito il presupposto di fatto necessario per l’applicazione della normacontrattuale di cui ipotizza la violazione. L’art. 13, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] poneinnanzitutto, per tutte e quattro le categorie(A, B, C e D), la regola base secondo cui «Il trattamento tabellare iniziale … corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria». In secondo luogo, poneun’eccezione per le categorie B e D «di cui all’art. 3, comma 7», per le quali « il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3». Si tratta allora di stabilire quali sono le categorie B e D (e, per quanto qui interessa, la categoria B) « di cui all’art. 3, comma 7». Lo spiega chiaramente l’allegato A al medesimo [OSCURATO:PERSONA], il quale, in calce alla esemplificazione dei profili della Categoria B, aggiunge la seguente precisazione: « Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3»(analoga disposizione è contenuta in calce alla esemplificazione dei profili della categoria D, con riferimento agli dipendenti già inquadrati nella VIII qualifica funzionale). Le quattro categorie del nuovo sistema di classificazione hanno sostituito un maggiornumero delle previgenti qualifiche funzionali. La disposizione dell’art. 3, comma 7 , rispetto alla regola base per la individuazione del trattamento economico da confrontare per determinare le differenze retributive spettanti al dipendente che abbia svolto mansioni superiori, pone un correttivo finalizzato a tenere conto che nelle due citate categorie (B e D) si è concentrata una maggior varietà di profili precedentementeriferibili a diverse qualifiche funzionali . Così è stato stabilitoche il «trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3» per quanto riguarda il personale già inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche funzionali V e VIII. Ebbene, il ricorrente non fa alcun cenno al fatto che le mansioni superiori da lui espletaterientrassero nella V qualifica funzionale di cui al «DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90», né risulta avere prospettato tale circostanza nei due gradi di merito. Ciò rende irrilevante la questione di diritto sollevata nel ricorso, conconseguente inammissibilità dello stesso. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2. 500 per compensi , oltre a l le spese generali al 15%, a euro200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo uni
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