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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40493/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/195'1 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, per l'annullamento della sentenza del 26/05/2022 della Corte di appello di Cagliari - Sez. dist.

Sassari - che, in parziale riforma della sentenza del 26/03/2021 del Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alla fattura emessa il 02/12/2011, per essere il relativo reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la condanna per aver emesso altre fatture per operazioni inesistenti, condotta loro attribuita nella qualità di amministratore di diritto, la Carboni, e di amministratore di fatto, il Sanna, della società «[OSCURATO:SOCIETA].». 1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 63 e 195 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni auto/eteroindizianti rese dal Sanna e dalla Carboni in sede di verifica fiscale. 1.2.Con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del Sanna nei confronti della moglie Carboni. 2.1 ricorrenti hanno replicato, con memoria sottoscritta dal loro difensore, alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso rassegnata dal Procuratore generale. 3.1 ricorsi sono inammissibili. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si contesta ai ricorrenti di aver emesso nei confronti della società «[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]», con sede in Ciriè (TO),, sei fatture per operazioni inesistenti (per il complessivo importo di euro 33.246,50), al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2011 e 2012; 4.2.il Tribunale era giunto alla conclusione che tutte le fatture in questione (tranne una) erano state emesse dai due ricorrenti (nelle indicate qualità) per lavori eseguiti a favore di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica proprietaria di un immobile sito in Stintino e che le fatture erano state fraudolentemente inserite nella contabilità della società (che di tali lavori non aveva beneficiato affatto); 4.3.a sostegno della sua decisione il Tribunale aveva indicato le seguenti prove: a) le dichiarazioni rese dal Brig.

Gc:IF [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; aveva altresì evidenziato che: a) non era stata depositata documentazione bancaria attestante i pagamenti asseritamente ricevuti dalla «[OSCURATO:SOCIETA].»; b) non erano stati depositati i registri IVA, le fatture relative ai costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni. quelli relativi alle spese di missione del personale inviato da [OSCURATO:PERSONA] (sede della «[OSCURATO:SOCIETA].») in Piemonte (luogo delle prestazioni fatturate); c) la società «[OSCURATO:SOCIETA].» non risultava aver mai operato fuori della Sardegna; 4.4.1a Corte di appello, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Brig.

Galgano, ha osservato che: a) il testimone aveva riferito sugli esiti della verifica incrociata effettuata, in via amministrativa, su delega della GdF di [OSCURATO:PERSONA] e che non aveva riferito su fatti appresi da terzi nella qualità di pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria poiché al momento dell'interlocuzione con i finanzieri non risultavano indizi di reità a carico dei ricorrenti; b) il "verbale di constatazione" redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli [OSCURATO:PERSONA] è documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa, in quanto tale acquisibile e utilizzabile ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.; c) solo nel momento in cui, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emergono indizi di reità devono essere osservate le norme del codice di procedura penale; d) nel caso di specie la verifica fiscale effettuata presso la «[OSCURATO:SOCIETA].» era stata sollecitata dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] dopo che nel corso della verifica operata nei confronti della società «[OSCURATO:SOCIETA].» erano state rinvenute fatture emesse da una società con sede in Sardegna; tale circostanza - prosegue la Corte di appello - era parsa anomala in considerazione del fatto che si trattava di fatture emesse per lavori edili svolti nella provincia di Torino ed era stato richiesto pertanto un controllo incrociato; la circostanza che il Cardillo fosse proprietario di un appartamento situato all'interno del condominio [OSCURATO:PERSONA] di Stintino era emersa solo nel corso del controllo incrociato effettuato dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA]; e) deve escludersi che al momento della verifica fiscale presso la «[OSCURATO:PERSONA]» fosse emersa, attraverso la pregressa verifica compiuta presso la «[OSCURATO:SOCIETA]»., anche solo la mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale alla utilizzazione delle fatture registrate nella contabilità di quest'ultima emessi dalla «[OSCURATO:SOCIETA].» e quindi di attribuire rilevanza penale al fatto dell'emissione delle medesime fatture da parte di quest'ultima società; f) nessun indizio di reità poteva emergere a carico del Sanna il cui ruolo di amministratore di fatto della società emittente era emerso solo successivamente, nel corso delle indagini. 5.Tanto premesso, il ricorso è generico. 5.1.Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, cui il Collegio intende dare continuità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini delia cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, itv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). 5.2.0rbene, a prescindere dalla fondatezza della questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Brig.

Galvagno, il ricorrente non assolve all'onere indicato al capoverso che precede, onere tanto più stringente a fronte della complessiva "ratio decidendi"della doppia conforme pronuncia di condanna basata, come visto, anche su precise evidenze documentali dalle quali è stato desunto che l'effettivo fruitore delle prestazioni fatturate alla «[OSCURATO:SOCIETA]» non era quest'ultima società. 5.3.La deduzione difensiva secondo la quale solo il Brig.

Galvagno aveva affermato che il luogo di esecuzione delle prestazioni fatturate non era in provincia di Torino, non si misura con le deduzioni logiche formulate sin dal primo grado derivanti dalla mancanza di prova dei pagamenti da parte della società fatturata, delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per le trasferte del personale asseritamente impegnato fuori sede, dalla considerazione che quest'ultima società non aveva mai lavorato fuori della Sardegna. 5.4.Tra l'altro nel caso di specie non viene in rilievo l'art. 63 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, l'art. 62 cod. proc. pen. visto che i ricorrenti insistono sulla inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riferito cose apprese dal Sanna nel corso della verifica fiscale. 5.5.Sul punto la Corte di appello è netta: al momento dell'assunzione delle Informazioni non esistevano indizi di reità a carico del Sanna cui difettava la qualifica di amministratore legale della società; che si trattasse dell'amministratore di fatto è circostanza che la Corte di appello - non contestata sul punto - afferma essere emersa solo nel corso delle indagini preliminari avviate successivamente alla trasmissione della notizia di reato.

Che il Sanna fosse l'amministratore di fatto, era emerso - afferma la Corte di appello - dalle dichiarazioni successivamente rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice, tra l'altro, del condominio [OSCURATO:PERSONA], luogo di esecuzione delle prestazioni fatturate alla Tecnoservizi). 5.6.1 ricorrenti, dunque, non spiegano quali indizi di reato gravassero sul Sanna allorquando era stato sentito nel corso della verifica fiscale; il sol fatto che il Cardillo fosse già stato iscritto nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, è circostanza che, semmai, poteva addensare indizi di reità nei confronti della legale rappresentante della società (la Carboni), non di certo nei confronti del marito il cui ruolo, come detto, è emerso solo successivamente. 5.7.Quanto alla Carboni, in alcun passo della sentenza impugnata si fa riferimento, ai fini della condanna, alle dichiarazioni eteroaccusatorie del marito se non nella parte relativa alla indicazione del luogo di effettiva erogazione delle prestazioni.

Valgono allora le considerazioni svolte sulla natura (non) decisiva di tali affermazioni, avendo la Corte di appello fatto riferimento a tal fine (come già il primo Giudice) al mancato rinvenimento di documentazione attestante i rapporti tra le due società, l'impiego di personale in trasferta, il noleggio o il trasporto dei mezzi impiegati, l'acquisto, presso le sedi indicate nelle fatture, del materiale necessario all'esecuzione dei lavori. 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/195'1 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, per l'annullamento della sentenza del 26/05/2022 della Corte di appello di Cagliari - Sez. dist. Sassari - che, in parziale riforma della sentenza del 26/03/2021 del Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alla fattura emessa il 02/12/2011, per essere il relativo reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la condanna per aver emesso altre fatture per operazioni inesistenti, condotta loro attribuita nella qualità di amministratore di diritto, la Carboni, e di amministratore di fatto, il Sanna, della società «[OSCURATO:SOCIETA].». 1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 63 e 195 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni auto/eteroindizianti rese dal Sanna e dalla Carboni in sede di verifica fiscale. 1.2.Con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del Sanna nei confronti della moglie Carboni. 2.1 ricorrenti hanno replicato, con memoria sottoscritta dal loro difensore, alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso rassegnata dal Procuratore generale. 3.1 ricorsi sono inammissibili. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si contesta ai ricorrenti di aver emesso nei confronti della società «[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]», con sede in Ciriè (TO),, sei fatture per operazioni inesistenti (per il complessivo importo di euro 33.246,50), al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2011 e 2012; 4.2.il Tribunale era giunto alla conclusione che tutte le fatture in questione (tranne una) erano state emesse dai due ricorrenti (nelle indicate qualità) per lavori eseguiti a favore di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica proprietaria di un immobile sito in Stintino e che le fatture erano state fraudolentemente inserite nella contabilità della società (che di tali lavori non aveva beneficiato affatto); 4.3.a sostegno della sua decisione il Tribunale aveva indicato le seguenti prove: a) le dichiarazioni rese dal Brig. Gc:IF [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; aveva altresì evidenziato che: a) non era stata depositata documentazione bancaria attestante i pagamenti asseritamente ricevuti dalla «[OSCURATO:SOCIETA].»; b) non erano stati depositati i registri IVA, le fatture relative ai costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni. quelli relativi alle spese di missione del personale inviato da [OSCURATO:PERSONA] (sede della «[OSCURATO:SOCIETA].») in Piemonte (luogo delle prestazioni fatturate); c) la società «[OSCURATO:SOCIETA].» non risultava aver mai operato fuori della Sardegna; 4.4.1a Corte di appello, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Brig. Galgano, ha osservato che: a) il testimone aveva riferito sugli esiti della verifica incrociata effettuata, in via amministrativa, su delega della GdF di [OSCURATO:PERSONA] e che non aveva riferito su fatti appresi da terzi nella qualità di pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria poiché al momento dell'interlocuzione con i finanzieri non risultavano indizi di reità a carico dei ricorrenti; b) il "verbale di constatazione" redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli [OSCURATO:PERSONA] è documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa, in quanto tale acquisibile e utilizzabile ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.; c) solo nel momento in cui, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emergono indizi di reità devono essere osservate le norme del codice di procedura penale; d) nel caso di specie la verifica fiscale effettuata presso la «[OSCURATO:SOCIETA].» era stata sollecitata dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] dopo che nel corso della verifica operata nei confronti della società «[OSCURATO:SOCIETA].» erano state rinvenute fatture emesse da una società con sede in Sardegna; tale circostanza - prosegue la Corte di appello - era parsa anomala in considerazione del fatto che si trattava di fatture emesse per lavori edili svolti nella provincia di Torino ed era stato richiesto pertanto un controllo incrociato; la circostanza che il Cardillo fosse proprietario di un appartamento situato all'interno del condominio [OSCURATO:PERSONA] di Stintino era emersa solo nel corso del controllo incrociato effettuato dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA]; e) deve escludersi che al momento della verifica fiscale presso la «[OSCURATO:PERSONA]» fosse emersa, attraverso la pregressa verifica compiuta presso la «[OSCURATO:SOCIETA]»., anche solo la mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale alla utilizzazione delle fatture registrate nella contabilità di quest'ultima emessi dalla «[OSCURATO:SOCIETA].» e quindi di attribuire rilevanza penale al fatto dell'emissione delle medesime fatture da parte di quest'ultima società; f) nessun indizio di reità poteva emergere a carico del Sanna il cui ruolo di amministratore di fatto della società emittente era emerso solo successivamente, nel corso delle indagini. 5.Tanto premesso, il ricorso è generico. 5.1.Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, cui il Collegio intende dare continuità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini delia cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, itv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). 5.2.0rbene, a prescindere dalla fondatezza della questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Brig. Galvagno, il ricorrente non assolve all'onere indicato al capoverso che precede, onere tanto più stringente a fronte della complessiva "ratio decidendi"della doppia conforme pronuncia di condanna basata, come visto, anche su precise evidenze documentali dalle quali è stato desunto che l'effettivo fruitore delle prestazioni fatturate alla «[OSCURATO:SOCIETA]» non era quest'ultima società. 5.3.La deduzione difensiva secondo la quale solo il Brig. Galvagno aveva affermato che il luogo di esecuzione delle prestazioni fatturate non era in provincia di Torino, non si misura con le deduzioni logiche formulate sin dal primo grado derivanti dalla mancanza di prova dei pagamenti da parte della società fatturata, delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per le trasferte del personale asseritamente impegnato fuori sede, dalla considerazione che quest'ultima società non aveva mai lavorato fuori della Sardegna. 5.4.Tra l'altro nel caso di specie non viene in rilievo l'art. 63 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, l'art. 62 cod. proc. pen. visto che i ricorrenti insistono sulla inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riferito cose apprese dal Sanna nel corso della verifica fiscale. 5.5.Sul punto la Corte di appello è netta: al momento dell'assunzione delle Informazioni non esistevano indizi di reità a carico del Sanna cui difettava la qualifica di amministratore legale della società; che si trattasse dell'amministratore di fatto è circostanza che la Corte di appello - non contestata sul punto - afferma essere emersa solo nel corso delle indagini preliminari avviate successivamente alla trasmissione della notizia di reato. Che il Sanna fosse l'amministratore di fatto, era emerso - afferma la Corte di appello - dalle dichiarazioni successivamente rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice, tra l'altro, del condominio [OSCURATO:PERSONA], luogo di esecuzione delle prestazioni fatturate alla Tecnoservizi). 5.6.1 ricorrenti, dunque, non spiegano quali indizi di reato gravassero sul Sanna allorquando era stato sentito nel corso della verifica fiscale; il sol fatto che il Cardillo fosse già stato iscritto nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, è circostanza che, semmai, poteva addensare indizi di reità nei confronti della legale rappresentante della società (la Carboni), non di certo nei confronti del marito il cui ruolo, come detto, è emerso solo successivamente. 5.7.Quanto alla Carboni, in alcun passo della sentenza impugnata si fa riferimento, ai fini della condanna, alle dichiarazioni eteroaccusatorie del marito se non nella parte relativa alla indicazione del luogo di effettiva erogazione delle prestazioni. Valgono allora le considerazioni svolte sulla natura (non) decisiva di tali affermazioni, avendo la Corte di appello fatto riferimento a tal fine (come già il primo Giudice) al mancato rinvenimento di documentazione attestante i rapporti tra le due società, l'impiego di personale in trasferta, il noleggio o il trasporto dei mezzi impiegati, l'acquisto, presso le sedi indicate nelle fatture, del materiale necessario all'esecuzione dei lavori. 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces
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