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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 03191/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 9/0 7 / 19 64 ; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello diNapoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSabrina Passafiume, che ha concluso chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette la memoria depositata da l difensore, avv.

V. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’imputato chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 18/09/2025, rigettava la istanza proposta dal difensore di fiducianell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di ricusazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.

2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per erronea applicazione dell’art. 127 comma 1, cod. proc. pen., e per manifesta illogicità della motivazione.

A tale riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità ed osservando come anche la Corte territoriale abbia mostrato di aderire all’orientamento espresso da Sez.4, n. 49785/2019 e prima ancora da Sez.U,n. 13626/2010, il ricorrente lamenta non essere stato dato avviso alle altre persone interessate della data fissata per l’udienza camerale; rileva vieppiù c om e nell’ordinanza impugnata si siaritenuto non allegato e non sussistente un interesse del [OSCURATO:PERSONA] a dolersi del mancato avviso,tuttavia richiamando principi affermati dalla giurisprudenza in casi del tutto differenti; deduce che il [OSCURATO:PERSONA] , di contro , aveva interesse alla estensione del contraddittorio a tutte le parti legittimate ad intervenire , essendo l’estensione “ id o nea a condizionare, anche in bonam partemper l’istante, l’esito decisorio”.

2.2. Con secondo motivo il ricorrente deducenullità dell’ordinanza ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt.37, comma 1, 36, comma 1, lett. g)e 34, comma 1, cod. proc. pen., nonchémancanza della motivazione.

Al riguardo,deduce il ricorrente i “profili di condizionamento valutativo” dei componenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere la prima pronunciato sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n.9651/15 R.G.App.,in cui costui era imputato del delitto di intestazione fittizia di beni, ed il secondo per avere partecipato ad udienze istruttorie nel proc. n.26315/2007 R .

G .

N .

R . : in vero, in entrambi i casi, pur trattandosi di reati diversi, risultava contestata la aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,la cui contestazione trae fondamento dalla esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] e dal ruolo apicale ascritto all’imputato.

A tal fine il ricorrente richiama giurisprudenza a mente della quale deve essere apprezzata in concreto, ed in relazione alla peculiarità del caso specifico, la causa pregiudicante la imparzialità e neutralità del decisore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato .

Invero, pur in un panorama giurisprudenziale non univoco circa la necessità di estensione, in ipotesi di istanza di ricusazione, del contraddittorio ai coimputati, correttamente la Corte di appello, con valutazione assorbente di ogni altro profilo, ha ritenuto la carenza di interesse dell’odierno ricorrente ad eccepire la nullità derivante dalla mancata estensione del contraddittorio.

Lanorma dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che «Quando si deve procedere incamera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori».

Il mancato avviso della udienza, prescritto dal comma 1, è sanzionato a pena di nullità, a norma del comma 5 della citata disposizione.

Poiché la disposizione che si assume violata è dettata nell’esclusivo interesse di eventuali coimputati interessati dall’effetto estensivo della decisione sulla istanza di ricusazione -siccome non sostenuta da motivo di natura personale –, la loro omessa citazione non integra una disposizioneconcernente «l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato» (Sez. 3 , n. 1223 del 07/11/2024, dep. 2025, P., Rv. 287467 –01, che ha affermato il principio in relazione alla omessa citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che, ai sensi dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., può giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna; cfr. anche Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013 Agrama e altri, Rv. 256574 –01), di talché trova applicazione la norma di cui all’art. 182, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.,per cui la nullità non può essere fatta valere da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violate.

Nella specierisulta dunque corretta, seppure con le precisazioni di cui sopra, la decisione dellaCorte di appello di ritenere il [OSCURATO:PERSONA] privo di interesse a far valere il diritto che si postula leso, in quanto soggetto che ha proposto l’istanza di ricusazione, regolarmente citato.

2. Il secondo motivodi ricorso è manifestamente infondato.

2.1. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, In particolare,quanto alle cause di ricusazione determinate da atti compiuti nel procedimento o correlate alla manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non può ritenersi "pregiudicante" l'attività del giudice che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 3, n. 387 del 08/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917 – 01; Sez. 5, n. 2263 del 04/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284328 – 01; Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 –01; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 272845 -01; Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449 -01).

Invero, non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare(Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Zagari, Rv. 287030 – 01 ; Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760) D’altro canto, è manifestazione indebita del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., solo quella esternazione espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale, con esclusione in ipotesi di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 -01; Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 272274-01; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985-01).

2.2. Ciò premesso, nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato come la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia rivestito funzioni di giudice in diverso procedimento (nell’ambito del quale ha fatto parte del Collegio che ha pronunciato sentenza) in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato per reati, di intestazione fittizia, diversi da quelloqui sub iudice , mentre non assume rilievo la valutazione della esistenza di una associazione rispetto alla quale la posizione del [OSCURATO:PERSONA] non veniva valutata.

Orbene, si tratta di corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, atteso che la valutazione della sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. è risultata funzionale alla ricostruzione del contesto, anche organizzativo, nel quale le condotte di intestazione fittizia risultavano essere state commesse, ed è all’evidenza collegataall'esercizio della funzione giudicante svolta nel giudizio definito con sentenza, avente ad oggetto fatti diversi, nella loro materialità, rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso, senza che possa assumere rilievo, come detto, neppure l’ipotesi di identità delle fonti probatorie valutate.

D’altro canto, la Corte territoriale ha vieppiù rilevato come a base della doglianza fossero state finanche poste deduzioni astratte circa le valutazioni “che i giudici avrebbero potuto all’epoca esprimere” (pag. 4 ordinanza impugnata) e rispetto a ciò il motivo di ricorso risulta anche aspecifico (vds. pag. 5 del ricorso).

2.3. Correttamente è stata anche esclusa la ricorrenza di una causa di ricusazione nell’avere il dott. [OSCURATO:PERSONA] preso parte, quale giudice, ad udienze in cui è stata meramente svolta attività istruttoria: non solo, invero, non risulta integrata alcuna delleipotesi normativamente previste (per come anche risultanti dalle pronunce della Corte costituzionale), ma la correttezza di una tale conclusioni viene confermata anche dalla disposizione di cui all’art. 34, comma 2-quater, cod. proc. pen.

Con essa il legislatore, dopo avere posto il divieto a partecipare al giudizio per il giudice che ha emesso dati provvedimenti od esercitato alcune funzioni, traccia una specifica eccezione per il giudice che abbia provveduto alla assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto, escludendo quindi espressamente dal novero delle attività “pregiudicanti” quella di assunzione di prove.

2.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa argomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle di cui alla memoria depositata.

2.5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso deve far seguito condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Invero, sebbene la condanna del ricorrente alle spese si profili come discrezionale anche in caso di declaratoria diinammissibilità, stante la particolare natura del procedimento diricusazione che è previsto nell'interesse della giustizia (Sez. 6, n. 1140 del 23/04/1993, Rotunno, Rv.194433 – 01), tuttavia, nella specie, la natura dei motivi di ricorso, che risultano meramente reiterativi dei motivi della istanza di ricusazione, senza porre un vaglio e d un confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, conducono a ritenere giustificata una tale pronuncia in funzione sanzionatoria (analogamente da quanto previsto dall’art. 44 cod. proc. pen.).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 9/0 7 / 19 64 ; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello diNapoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSabrina Passafiume, che ha concluso chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette la memoria depositata da l difensore, avv. V. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’imputato chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 18/09/2025, rigettava la istanza proposta dal difensore di fiducianell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di ricusazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per erronea applicazione dell’art. 127 comma 1, cod. proc. pen., e per manifesta illogicità della motivazione. A tale riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità ed osservando come anche la Corte territoriale abbia mostrato di aderire all’orientamento espresso da Sez.4, n. 49785/2019 e prima ancora da Sez.U,n. 13626/2010, il ricorrente lamenta non essere stato dato avviso alle altre persone interessate della data fissata per l’udienza camerale; rileva vieppiù c om e nell’ordinanza impugnata si siaritenuto non allegato e non sussistente un interesse del [OSCURATO:PERSONA] a dolersi del mancato avviso,tuttavia richiamando principi affermati dalla giurisprudenza in casi del tutto differenti; deduce che il [OSCURATO:PERSONA] , di contro , aveva interesse alla estensione del contraddittorio a tutte le parti legittimate ad intervenire , essendo l’estensione “ id o nea a condizionare, anche in bonam partemper l’istante, l’esito decisorio”. 2.2. Con secondo motivo il ricorrente deducenullità dell’ordinanza ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt.37, comma 1, 36, comma 1, lett. g)e 34, comma 1, cod. proc. pen., nonchémancanza della motivazione. Al riguardo,deduce il ricorrente i “profili di condizionamento valutativo” dei componenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere la prima pronunciato sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n.9651/15 R.G.App.,in cui costui era imputato del delitto di intestazione fittizia di beni, ed il secondo per avere partecipato ad udienze istruttorie nel proc. n.26315/2007 R . G . N . R . : in vero, in entrambi i casi, pur trattandosi di reati diversi, risultava contestata la aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,la cui contestazione trae fondamento dalla esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] e dal ruolo apicale ascritto all’imputato. A tal fine il ricorrente richiama giurisprudenza a mente della quale deve essere apprezzata in concreto, ed in relazione alla peculiarità del caso specifico, la causa pregiudicante la imparzialità e neutralità del decisore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato . Invero, pur in un panorama giurisprudenziale non univoco circa la necessità di estensione, in ipotesi di istanza di ricusazione, del contraddittorio ai coimputati, correttamente la Corte di appello, con valutazione assorbente di ogni altro profilo, ha ritenuto la carenza di interesse dell’odierno ricorrente ad eccepire la nullità derivante dalla mancata estensione del contraddittorio. Lanorma dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che «Quando si deve procedere incamera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori». Il mancato avviso della udienza, prescritto dal comma 1, è sanzionato a pena di nullità, a norma del comma 5 della citata disposizione. Poiché la disposizione che si assume violata è dettata nell’esclusivo interesse di eventuali coimputati interessati dall’effetto estensivo della decisione sulla istanza di ricusazione -siccome non sostenuta da motivo di natura personale –, la loro omessa citazione non integra una disposizioneconcernente «l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato» (Sez. 3 , n. 1223 del 07/11/2024, dep. 2025, P., Rv. 287467 –01, che ha affermato il principio in relazione alla omessa citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che, ai sensi dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., può giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna; cfr. anche Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 Agrama e altri, Rv. 256574 –01), di talché trova applicazione la norma di cui all’art. 182, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.,per cui la nullità non può essere fatta valere da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violate. Nella specierisulta dunque corretta, seppure con le precisazioni di cui sopra, la decisione dellaCorte di appello di ritenere il [OSCURATO:PERSONA] privo di interesse a far valere il diritto che si postula leso, in quanto soggetto che ha proposto l’istanza di ricusazione, regolarmente citato. 2. Il secondo motivodi ricorso è manifestamente infondato. 2.1. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, In particolare,quanto alle cause di ricusazione determinate da atti compiuti nel procedimento o correlate alla manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non può ritenersi "pregiudicante" l'attività del giudice che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 3, n. 387 del 08/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917 – 01; Sez. 5, n. 2263 del 04/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284328 – 01; Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 –01; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 272845 -01; Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449 -01). Invero, non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare(Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Zagari, Rv. 287030 – 01 ; Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760) D’altro canto, è manifestazione indebita del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., solo quella esternazione espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale, con esclusione in ipotesi di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 -01; Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 272274-01; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985-01). 2.2. Ciò premesso, nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato come la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia rivestito funzioni di giudice in diverso procedimento (nell’ambito del quale ha fatto parte del Collegio che ha pronunciato sentenza) in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato per reati, di intestazione fittizia, diversi da quelloqui sub iudice , mentre non assume rilievo la valutazione della esistenza di una associazione rispetto alla quale la posizione del [OSCURATO:PERSONA] non veniva valutata. Orbene, si tratta di corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, atteso che la valutazione della sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. è risultata funzionale alla ricostruzione del contesto, anche organizzativo, nel quale le condotte di intestazione fittizia risultavano essere state commesse, ed è all’evidenza collegataall'esercizio della funzione giudicante svolta nel giudizio definito con sentenza, avente ad oggetto fatti diversi, nella loro materialità, rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso, senza che possa assumere rilievo, come detto, neppure l’ipotesi di identità delle fonti probatorie valutate. D’altro canto, la Corte territoriale ha vieppiù rilevato come a base della doglianza fossero state finanche poste deduzioni astratte circa le valutazioni “che i giudici avrebbero potuto all’epoca esprimere” (pag. 4 ordinanza impugnata) e rispetto a ciò il motivo di ricorso risulta anche aspecifico (vds. pag. 5 del ricorso). 2.3. Correttamente è stata anche esclusa la ricorrenza di una causa di ricusazione nell’avere il dott. [OSCURATO:PERSONA] preso parte, quale giudice, ad udienze in cui è stata meramente svolta attività istruttoria: non solo, invero, non risulta integrata alcuna delleipotesi normativamente previste (per come anche risultanti dalle pronunce della Corte costituzionale), ma la correttezza di una tale conclusioni viene confermata anche dalla disposizione di cui all’art. 34, comma 2-quater, cod. proc. pen. Con essa il legislatore, dopo avere posto il divieto a partecipare al giudizio per il giudice che ha emesso dati provvedimenti od esercitato alcune funzioni, traccia una specifica eccezione per il giudice che abbia provveduto alla assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto, escludendo quindi espressamente dal novero delle attività “pregiudicanti” quella di assunzione di prove. 2.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa argomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle di cui alla memoria depositata. 2.5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso deve far seguito condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Invero, sebbene la condanna del ricorrente alle spese si profili come discrezionale anche in caso di declaratoria diinammissibilità, stante la particolare natura del procedimento diricusazione che è previsto nell'interesse della giustizia (Sez. 6, n. 1140 del 23/04/1993, Rotunno, Rv.194433 – 01), tuttavia, nella specie, la natura dei motivi di ricorso, che risultano meramente reiterativi dei motivi della istanza di ricusazione, senza porre un vaglio e d un confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, conducono a ritenere giustificata una tale pronuncia in funzione sanzionatoria (analogamente da quanto previsto dall’art. 44 cod. proc. pen.). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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